CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BRESCIA, con sentenza del 13/9/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BERGAMO il 22/12/2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.2. In data 10 novembre 2022 sono pervenuti in cancelleria dei motivi aggiunti nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziando l'assenza di elementi sui quali fondare la conclusione che il ricorrente abbia concorso nella condotta di riciclaggio dell'autovettura, insiste per l'accoglimento del ricorso 3. In data 14 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In un unico motivo di ricorso, poi anche approfondito nei motivi aggiunti, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, fondata sul mero ricovero presso il garage del ricorrente dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] priva di targhe e documenti e sulla circostanza che l'imputato aveva precedenti penali, in assenza di elementi significativi di un'attività tesa a occultare la provenienza illecita, sarebbe manifestamente illogica. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto al contributo fornito dal ricorrente nell'attività di riciclaggio ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente ("esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione", in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 1.1. Come coerentemente evidenziato dal giudice d'appello la condotta posta in essere dal ricorrente -ricoverare presso il proprio garage l'autovettura della quale venivano utilizzati targhe e documenti per "esportare" in Marocco quelle della medesima marca e dello stesso modello di provenienza illecita- era funzionale e necessaria al riciclaggio contestato. 1.2. Anche la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico risulta adeguata. I riferimenti sul punto alla pluralità di trasferte effettuate in un breve periodDdi tempo, alla significativa circostanza che in una di queste avesse partecipato proprio il ricorrente, in uno con il fatto che la stessa autovettura era in precedenza intestata proprio all'imputato, infatti, sono idonei a dare conto della consapevolezza che il contributo prestato aveva proprio lo scopo di consentire l'operazione di occultamento delle provenienza illecita del bene, così che lo stesso potesse essere "esportato" verso il Marocco e, poi, in Mauritania (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambosanio, Rv. 255260 - 01) Ragioni queste per le quali la sentenza impugnata, nella quale il giudice di merito si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso in riciclaggio ed è logica nello sviluppo del ragionamento, non è sindacabile in questa sede. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t