CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43943/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/11/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di NOLA il 17/1/2018, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge il vizio di motivazione evidenziando che non sarebbe emersa alcuna effettiva prova quanto alla contraffazione del marchio in quanto la conclusione si fonderebbe esclusivamente sulle affermazioni dell'incaricato della società Baci&Abbracci, nominato ausiliario della polizia giudiziaria. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra quella del giudice di primo grado ha esposto le ragioni per le quali, peraltro all'esito del giudizio abbreviato, l'accertamento effettuato è sufficiente a dimostrare la falsità del marchio (cfr. da ultimo anche Sez. 2, n. 19160 del 03/04/2019, Bosti, Rv. 276559). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]- iEstensore [OSCURATO:PERSONA] PierØ M sini D'Agostini f