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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 1973

Cassazione n. 39409/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 479, in relazione al comma secondo dell'art. 476 cod. pen. per avere falsamente attestato, in concorso tra loro, in atto destinato a provarne la verità, l'uscita dal territorio Comunitario di merce soggetta alla cd. tax free così da far conseguire ai beneficiari un'utilità pari all'I.V.A. non corrisposta, in Rimini il 5 aprile 2012. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza impugnata.

In particolare:

2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

2.1.1. erronea applicazione della legge penale (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui è stata ritenuta irrilevante, perché post-factum non punibile, l'utilizzazione o meno della merce da parte dell'utilizzatrice, in presenza del dato equivoco costituito dall'apposizione di falsi timbri doganali sulla merce in transito;

2.1.2. violazione di legge nella parte in cui la falsità è stata sussunta nella fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen. in carenza del prescritto potere certificativo in capo al [OSCURATO:PERSONA] della specifica attribuzione soggettiva del potere di documentazione, qualifica che l'art. 2700 cod. civ. collega al potere di attribuzione di fede privilegiata al documento e non alla generica qualifica soggettiva: la destinazione dei beni ceduti all'uso occasionale o familiare per usufruire del regime tax free è imposta al cedente mentre il visto doganale previsto dall'art. 38-quater d.P.R. n. 633 del 1972 non attesta la "tipologia e quantità delle merci", piuttosto la esportazione di beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore;

2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

2.2.1. violazione di legge (artt. 157 e 160 cod. pen.) e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato al momento della pronuncia della sentenza.

E' erroneo il computo della sospensione della prescrizione - nella misura di 64 giorni- per effetto dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 perché l'udienza del 18 marzo 2020, ancorché fissata originariamente nel periodo ricompreso in quello che ha formato oggetto della sospensione dei termini processuali in conseguenza della pandemia COVID, era già stata rinviata, di ufficio, il 18 febbraio 2020, con decreto del Presidente del Collegio, all'udienza del 17 giugno 2020;

2.2.2. violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato.

La Corte di merito ha valorizzato il contenuto della conversazione intercettata il 5 aprile 2012, ma equivocandone la portata, che non era volta a conseguire l'apposizione del falso timbro di "tax free", ma limitata a ripercorrere a ritroso i giorni in cui la merce della cliente - indipendentemente da questa - avrebbe potuto viaggiare in regime di tax free.3.

Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

E', infatti, fondato il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che la declaratoria di prescrizione si impone anche a favore del [OSCURATO:PERSONA], che non ha proposto tale eccezione, in applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione che opera con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile, come nel caso in esame), indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373).

E' esatto il rilievo contenuto nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non si applica la sospensione della prescrizione per giorni 64, prevista dall'art. 83, d.

I. n. 18 del 17 marzo 2020, tenuto conto che l'udienza del 18 marzo 2020 era stata già stata rinviata, per motivi di ufficio e con decreto del Presidente del Collegio del 18 febbraio 2020, all'udienza del 17 giugno 2020.

Consegue che in periodo di sospensione cd.

COVID non era fissata alcuna udienza o altro adempimento processuale idonei a comportare la sospensione della trattazione del processo e, quindi, la sospensione del corso della prescrizione per giorni 64 prevista dall'art. 83 cit. (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Senna, Rv. 280432 - 03).

La prescrizione massima del reato ascritto agli imputati (il falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., aggravato dalla natura fidefaciente dell'atto) sarebbe maturata, infatti, il 5 ottobre 2024 e, con la sospensione correttamente calcolata in giorni 82 (e non in 146 giorni), il reato si è prescritto il 27 dicembre 2024.

2. Non sussistono ragioni per pronunciare sentenza di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone al riguardo una censura di merito, fondata sull'interpretazione della conversazione e del messaggio del 5 aprile 2012, mentre i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] si rivelano manifestamente infondati, posto che le funzioni dell'addetto al controllo della merce presso la dogana erano proprio quelle di certificare, con natura fidefaciente, il cd. visto partire doganale, detto anche "timbro conalbi", attraverso il quale l'ufficio doganale di uscita attestava fisicamente l'uscita delle merci dal territorio doganale.Tale autorizzazione prova l'uscita di merci o beni dal territorio doganale, affinché i beni oggetto della richiesta di esenzione possano usufruire dello sgravio fiscale in materia di I.V.A. previsto dall'art. 38-quater, d.P.R. n. 633/1972, secondo il quale i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'I.V.A. sui beni acquistati sul territorio nazionale a condizione, fra le altre, che la merce sia destinata all'uso personale o familiare e, soprattutto, trasportata nei bagagli personali dei viaggiatori.

In relazione ai fatti oggetto della contestazione la documentazione acquisita, sulla quale risulta obliterato il timbro recante data precedente e apposto quello del 5 aprile 2012, a cura del [OSCURATO:PERSONA] e in linea con le direttive impartitegli telefonicamente dal [OSCURATO:PERSONA], rendono evidente la insussistenza di elementi idonei a comportare il proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 479, in relazione al comma secondo dell'art. 476 cod. pen. per avere falsamente attestato, in concorso tra loro, in atto destinato a provarne la verità, l'uscita dal territorio Comunitario di merce soggetta alla cd. tax free così da far conseguire ai beneficiari un'utilità pari all'I.V.A. non corrisposta, in Rimini il 5 aprile 2012. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1.1. erronea applicazione della legge penale (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.) nella parte in cui è stata ritenuta irrilevante, perché post-factum non punibile, l'utilizzazione o meno della merce da parte dell'utilizzatrice, in presenza del dato equivoco costituito dall'apposizione di falsi timbri doganali sulla merce in transito; 2.1.2. violazione di legge nella parte in cui la falsità è stata sussunta nella fattispecie aggravata di cui al secondo comma dell'art. 479 cod. pen. in carenza del prescritto potere certificativo in capo al [OSCURATO:PERSONA] della specifica attribuzione soggettiva del potere di documentazione, qualifica che l'art. 2700 cod. civ. collega al potere di attribuzione di fede privilegiata al documento e non alla generica qualifica soggettiva: la destinazione dei beni ceduti all'uso occasionale o familiare per usufruire del regime tax free è imposta al cedente mentre il visto doganale previsto dall'art. 38-quater d.P.R. n. 633 del 1972 non attesta la "tipologia e quantità delle merci", piuttosto la esportazione di beni destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.2.1. violazione di legge (artt. 157 e 160 cod. pen.) e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato al momento della pronuncia della sentenza. E' erroneo il computo della sospensione della prescrizione - nella misura di 64 giorni- per effetto dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 perché l'udienza del 18 marzo 2020, ancorché fissata originariamente nel periodo ricompreso in quello che ha formato oggetto della sospensione dei termini processuali in conseguenza della pandemia COVID, era già stata rinviata, di ufficio, il 18 febbraio 2020, con decreto del Presidente del Collegio, all'udienza del 17 giugno 2020; 2.2.2. violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato. La Corte di merito ha valorizzato il contenuto della conversazione intercettata il 5 aprile 2012, ma equivocandone la portata, che non era volta a conseguire l'apposizione del falso timbro di "tax free", ma limitata a ripercorrere a ritroso i giorni in cui la merce della cliente - indipendentemente da questa - avrebbe potuto viaggiare in regime di tax free.3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. E', infatti, fondato il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che la declaratoria di prescrizione si impone anche a favore del [OSCURATO:PERSONA], che non ha proposto tale eccezione, in applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione che opera con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile, come nel caso in esame), indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente (Sez. 6, n. 14027 del 13/02/2024, Greco, Rv. 286373). E' esatto il rilievo contenuto nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non si applica la sospensione della prescrizione per giorni 64, prevista dall'art. 83, d. I. n. 18 del 17 marzo 2020, tenuto conto che l'udienza del 18 marzo 2020 era stata già stata rinviata, per motivi di ufficio e con decreto del Presidente del Collegio del 18 febbraio 2020, all'udienza del 17 giugno 2020. Consegue che in periodo di sospensione cd. COVID non era fissata alcuna udienza o altro adempimento processuale idonei a comportare la sospensione della trattazione del processo e, quindi, la sospensione del corso della prescrizione per giorni 64 prevista dall'art. 83 cit. (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Senna, Rv. 280432 - 03). La prescrizione massima del reato ascritto agli imputati (il falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., aggravato dalla natura fidefaciente dell'atto) sarebbe maturata, infatti, il 5 ottobre 2024 e, con la sospensione correttamente calcolata in giorni 82 (e non in 146 giorni), il reato si è prescritto il 27 dicembre 2024. 2. Non sussistono ragioni per pronunciare sentenza di proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone al riguardo una censura di merito, fondata sull'interpretazione della conversazione e del messaggio del 5 aprile 2012, mentre i rilievi del [OSCURATO:PERSONA] si rivelano manifestamente infondati, posto che le funzioni dell'addetto al controllo della merce presso la dogana erano proprio quelle di certificare, con natura fidefaciente, il cd. visto partire doganale, detto anche "timbro conalbi", attraverso il quale l'ufficio doganale di uscita attestava fisicamente l'uscita delle merci dal territorio doganale.Tale autorizzazione prova l'uscita di merci o beni dal territorio doganale, affinché i beni oggetto della richiesta di esenzione possano usufruire dello sgravio fiscale in materia di I.V.A. previsto dall'art. 38-quater, d.P.R. n. 633/1972, secondo il quale i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'I.V.A. sui beni acquistati sul territorio nazionale a condizione, fra le altre, che la merce sia destinata all'uso personale o familiare e, soprattutto, trasportata nei bagagli personali dei viaggiatori. In relazione ai fatti oggetto della contestazione la documentazione acquisita, sulla quale risulta obliterato il timbro recante data precedente e apposto quello del 5 aprile 2012, a cura del [OSCURATO:PERSONA] e in linea con le direttive impartitegli telefonicamente dal [OSCURATO:PERSONA], rendono evidente la insussistenza di elementi idonei a comportare il proscioglimento nel merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion
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