CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 25649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 16255/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona dei Curatori, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6094/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] ; rilevato che:la Curatela del Fallimento M.I.D.A.L. s . p . a . convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società dichiarata fallita con sentenza del 19.1.2012, la moglie del medesimo ( [OSCURATO:PERSONA] ) ed i figli Luisa e [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venissero dichiarat i simulatio, in subordine , inefficac i ai sensi dell ’ art. 2901 c.c. l ’ accordo intervenuto in sede di separazione consensuale e il successivo rogito attuativo con cui il predetto [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferi to i propri immobiliin parte alla moglie e d in parte ai figli ; il Tribunale accolse la domanda revocatoria, dichiarando inefficace l’accordo di separazione consensuale e il conseguente atto pubblico,in relazione ai beni immobili trasferiti dal Lucarelli alla moglie e ai figli; la Corte d’appello di Roma ha rigettato l ’ impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento dellespese di lite; ricorre per cassazione il Lucarelli,affidandosi a otto motivi ; resisteil Fallimento con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: col primo motivo, i l ricorrent e denuncia violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 c.c. in relazione all ’ eventus damni: censura la sentenza per aver affermato che l’onere di provare l’insussistenza del pregiudizio grava sul debitore e assume che la curatela avrebbe dovuto provare sia che l ’ attivo del fallimento non consentiva di coprire del tutto il passivo sia che il patrimonio residuo del Lucarelli era tale da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori; il motivo è infondato, visto che la Corte d’appello ha correttamente evidenziato la genericità delle deduzioni svolte dall’appellante per escludere la sussistenza del pregiudizio e, per altro verso, il Lucarelli non ha prospettato elementi idonei di superare la presunzione di compromissione della garanzia offerta dal patrimonio del debitore in conseguenza della quasi integrale dismissione dei suoi beni immobili; col secondo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. in relazione all’omesso esame di fatti decisivi del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. – difetto di motivazione –assenza del requisito della scientia damni»: e ciò per il fatto che la Corte non aveva considerato che il Lucarelli non era stato «un “vero” amministratore, ma solo una c.d. testa di legno»; col terzo motivo (che deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. –assenza del requisito della scientia damni – difetto di sussun zione»), il ricorrente contesta la ricorrenza di gravi , precisi e concordanti elementi a fondamento della presunzione che il Lucarelli avesse consapevolezza del danno che l’atto di trasferimento provocava alle ragioni dei creditori; assumeche, allo scopo , non risulta vano sufficient i né la circostanza - ” assolutamente equivoca ” - che egli fosse stato amministratore della società, né il fatto che la sentenza di fallimento fosse antecedente all’atto dispositivo; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto sollecitano una rivalutazione del merito (segnatamente in ordinealla posizione effettivamente ricoperta dal ricorrente in seno alla società) enon deducono effettivamente una carenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi posti alla base della presunzione compiuta dal giudice di appello , ma la postulano genericamente e sulla base di un diverso apprezzamentodi circostanze che invece la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione del tutto plausibile- pienamente sintomatic he della sussistenza dell a scientia damniin capo al Lucarelli; col quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2697 e 2901 c.c. e assume che, affermando la gratuità del trasferimento immobiliare, la Corte territoriale ha invertito l’onere della prova, pretendendo che fosse il Lucarelli a dimostrare l’onerosità della cessione; il motivo è inammissibile, poiché non si correla alla motivazione della Corte, che, senza operare alcuna inversione dell ’ onere della prova, si è limitata a condividere la valutazione del primo giudice circa la natura gratuita dei trasferimenti e a rilevare che l’appellante non aveva adeguatamente contrastato, in sede di gravame, la correttezza della conclusione cui era pervenuto il Tribunale; col quinto motivo ( «violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2901 comma 3 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art.111 Cost. – motivazione perplessa o incomprensibile»), il ricorrente censura la Corte nella parte in cui avrebbe contraddittoriamente affermato, per un verso, che il giudice di primo grado aveva respinto nel merito l’eccezione di esonero dalla revocatoria per adempimento di un debito scaduto e, per altro verso, che detta eccezione sarebbe stata proposta per la prima volta in appello; il motivo è infondato,visto che la dedotta contraddittorietà poggia su una lettura non correttadella sentenza impugnata; invero: la Corte affronta la questione dell’ammissibilità dell’eccezione di adempimento di debito scaduto in due distinti passaggi, relativi - rispettivamente-al quarto e al sesto motivo di appello; quanto al quarto motivo, la Corte rileva che l’eccezione di «estinzione di un obbligo alimentare o di mantenimento» è stata decisa nel merito dal primo giudice e che la «questione relativa all’ammissibilità dell’eccezione proposta tardivamente non è stata impugnata»; quanto al sesto motivo di appello, concernente il fatto che alcuni immobilisarebbero stati oggetto di comunione dei beni con la moglie o acquistati dal Lucarelli anche con somme messe a disposizione dalla stessa, la Corte ha ritenuto l’«inammissibilità dell’eccezione relativa all’adempimento del debito scaduto proposta per la prima volta in appello in violazione dell’art. 345 cpc», con la conseguenza che,«una volta decaduto dal diritto di proporre l’eccezione nel primo grado, l’appellante non può riproporre la stessa eccezione nel secondo grado senza incorrere nella sanzione dell’inammissibilità per violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in appello»; tanto rilevato, deve escludersi che ricorra la denunciata irriducibile contraddittorietà della motivazione atteso che, nella logica della sentenza impugnata, la questione dell’ammissibilità dell’eccezione di esonero dalla revocatoria è stata affrontata soltanto in relazione al profilo dedotto col sesto motivo (e risolta in rito nel senso della tardività), mentre in relazione al diverso profilo dedotto col quarto motivo è stata dichiarata superata dalla statuizione nel merito (non impugnata in punto di tardività dell’eccezione); col sesto motivo , il Lucarelli denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 comma 3 c.c. e dell’art. 100 c.p.c.»: censura il passaggio della sentenza (a pag. 14, paragrafo 4.6) in cui la Corte ha affermato che l’appellante difetta di interesse per appellare la sentenza al posto del comproprietario che sarebbe stato leso dalla declaratoria di inefficacia (e ciò in relazione al fatto che , erroneamente, la Corte non avrebbe riconosciuto che alcuni dei trasferimenti immobiliar i concordati in sede di separazione concernevano beni in comunione o che erano stati acquistati anche con somme prelevate da un conto intestato alla Battisti e al di lei padre); il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di due distinte rationes decidendiutilizzate dalla Corte, entrambe idonee a sorreggere la decisione, il ricorrente ha censurato quella basata sul difetto di interesse del Lucarelli ad appellare in luogo del comproprietario eventualmente leso dalla declaratoria di inefficacia, senza contestare la statuizione di inammissibilità dell’eccezione di adempimento di un debito scaduto; né può ritenersi, per difetto della necessaria specificità del motivo sul punto, che la statuizione sia stata impugnata in coda al quinto motivo, laddove il ricorrente si è limitato a sostenere che il riferimento all’adempimento di un “debito scaduto” contenuto nella comparsa di costituzione di primo grado (di cui non ha riprodotto in alcun modo i passaggi rilevanti) valesse ad eccepire anche l’adempimento di debiti diversi da quelli alimentari; col settimo motivo(«violazione degli artt. 115, 184 e 244 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. –mancata ammissione della prova testimoniale articolata su fatto storico rilevante ai fini del decidere»), il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale (già rigettata dal primo giudice e riproposta con l’atto di appello) volta alla «dimostrazione dell ’ essere meramente “formale” la carica d i am ministratore di Lucarelli con conseguente incapacità di realizzare le possibili implicazioni in termini di responsabilità»; contesta alla Corte di avere aderito alla valutazione del Tribunale, basata sul fatto che le circostanze dedotte non sarebbero valse ad esentare il Lucarelli dalla responsabilità solidale con altri amministratori effettivi, senza considerare che la prova era volta ad altro fine, ossia ad escludere la scientia damni; il motivo è infondato, in quanto insiste sulla rilevanza della prova testimoniale senza tener conto che la Corte è pervenuta per altra via all’accertamento della ricorrenza della scientia damni(cfr. § 4.3 della sentenza), sulla base di argomenti che ha evidentemente – e con valutazione di merito qui incensurabile –ritenuto comunque prevalenti sulla circostanza della natura formale dell’incarico di amministratore (che la prova orale tendeva a dimostrare); con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. censurando la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che correttamente il primo giudice non avesse individuato una soccombenza reciproca (tale da giustificare la compensazione delle spese) nel rigetto della domanda di simulazione;il motivo è infondato, atteso che la domanda accolta era unitaria (ancorché declinata in termini alternativi di simulazione o di inefficacia ex art. 2901 c.c.) e tale da comportare in ogni caso la soccombenza integrale dei convenuti; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p.q. m. la Corte rigetta ilricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part