CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 26674/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso l’ordinanza n. 33708/2022 della Corte Suprema di cassazione , depositata il 16 novembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: , Ritenuto che 1. Il Comune di Forio ha presentato istanza di correzione errore materiale dell’ordinanza 33708 del 2022 nella parte in cui, a pag. 9, veniva disposto che «il ricorso va rigettato; nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Forio le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate- riscossione rimasta intimata »; statuizione che nel dispositivo non trovava corrispondenza in quanto in esso si affermava che «la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-riscossione (…)», senza, dunque, alcun riferimento al Comune di Forio. Considerato che 1.L'istanza è fondata e va accolta. Dalla lettura dell’ordinanza -con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti del Comune di Forio e dell’Agenzia delle entrate- riscossione - risulta evidente che il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di condanna alle spese del giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate riscossione) e pronunzia adottata in motivazione (di condanna alle spese del giudizioa favore del Comune di Forio e non anche dell’Agenzia delle entrate - riscossione, in quanto rimasta intimata) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ., dovendosi in tale sede tenere conto della circostanza che l’ente territoriale non era assistito dall’Avvocatura dello Stato. P. Q. M. La Corte -D ispone la correzione dell’ordinanza n. 33708/2022 nel senso che laddove è scritto «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-riscossione che liquida in euro5.6000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito» si scriva «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Forio che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre accessori di legge»; -Dispone che la correzione sia trascritta in calce alla predetta ord