Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 44971/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2018 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. GOSLINO Lorenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Alessandria ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi sei di re- clusione/in relazione al reato di lesioni stradali/ con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla mancata esplici- tazione delle ragioni per cui il giudice del patteggiamento, sebbeni nell'ambito della sinteticità motivazionale richiesta dal rito prescelto, abbia dei tutto omesso di dare conto delle ragioni che lo hanno orientato nella modulazione della durata della sanzione amministrativa in termini massimi della forchetta indicata dall'art.222 C.d.S. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di di- ritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871).

2. Il ricorso è peraltro fondato; avendo il giudice, in sede di applicazione della pe- na su richiestajomesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto comunque ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (ez.U, 26.9.2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552).

3. In particolare/ la sanzione amministrativa risulta applicata in misura mas- sima senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione specifica solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e al- tro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la mi- sura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01).4.

Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661).Ne consegue che essendosi il giudice del patteggiannento limitato a indicare la misura della sanzione ammini- strativa accessoria nel massimo edittale in assenza di adeguato costrutto moti- vazionale, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto con rinvio &Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della a sospen- sione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Alessandria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 Ottobre 2021 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2018 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. GOSLINO Lorenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Alessandria ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi sei di re- clusione/in relazione al reato di lesioni stradali/ con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla mancata esplici- tazione delle ragioni per cui il giudice del patteggiamento, sebbeni nell'ambito della sinteticità motivazionale richiesta dal rito prescelto, abbia dei tutto omesso di dare conto delle ragioni che lo hanno orientato nella modulazione della durata della sanzione amministrativa in termini massimi della forchetta indicata dall'art.222 C.d.S. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di di- ritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). 2. Il ricorso è peraltro fondato; avendo il giudice, in sede di applicazione della pe- na su richiestajomesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto comunque ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (ez.U, 26.9.2019 n.21369, [OSCURATO:PERSONA].279349; sez.V, [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.277552). 3. In particolare/ la sanzione amministrativa risulta applicata in misura mas- sima senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione specifica solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Armaneti e al- tro, Rv.259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la mi- sura si allontani dal minimo edittale (sez.4, 27.3.2012, Tiburzi, Rv.252738; sez.F., 20.8.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635-01).4. Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280393; sez.IV, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Fiorini, Rv.271661).Ne consegue che essendosi il giudice del patteggiannento limitato a indicare la misura della sanzione ammini- strativa accessoria nel massimo edittale in assenza di adeguato costrutto moti- vazionale, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto con rinvio &Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della a sospen- sione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Alessandria. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 Ottobre 2021 Il cons
Sentenza Cassazione n. 44971/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris