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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39522/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di querela. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., meglio descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione di legge, per improcedibilità delle lesioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela e delle lesioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del d.lgs. n. 150/2022, per rinuncia alla querela.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Sono stati depositati motivi nuovi con cui il ricorrente insiste nella richiesta di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022.

4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto irrà:ttr alcun atto di querela nei termini di legge.

Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti).

La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.

Così deciso il 6 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per essere l'azione penale improcedibile per mancanza di querela. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., meglio descritto in rubrica (fatto del 12.10.2017). 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge, per improcedibilità delle lesioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela e delle lesioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del d.lgs. n. 150/2022, per rinuncia alla querela. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Sono stati depositati motivi nuovi con cui il ricorrente insiste nella richiesta di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in quanto non proposta nei termini di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022. 4. Deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto irrà:ttr alcun atto di querela nei termini di legge. Invero, con l'entrata in vigore (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti (nella specie non ricorrenti). La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 6 giugno 20
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