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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02767/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale MOSCATELLI Mario era stato condannato per omicidio colposo ai danni di Vincenzo NARDINO, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 127, comma 1, 136, comma 1 e 138, comma 2, d.

Igs. n. 81/2008), per avere, nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni di MOSCATELLI Mario, esercente attività eilizia, nonché datore di lavoro della vittima, cagionato la morte del NARDINO, per avere omesso di assicurarsi che il ponteggio a sbalzo approntato per la lavorazione alla quale era intenta la vittima rispondesse a idonei calcoli atti a garantirne la stabilità; per avere, altresì, omesso di verificare che le tavole del piano di calpestio fossero agganciate alla muratura; per avere, infine, omesso di redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio prescritto per i lavori in quota.

Ne derivava il cedimento del giunto della pedana dell'impalcato ove si trovava il NARDINO che precipitava conseguentemente al suolo, riportando le lesioni meglio descritte in rubrica, dalle quali derivava la morte dello stesso (in [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 2011).

2. La Corte d'appello, preliminarmente, ha richiamato il compendio probatorio alla stregua del quale il Tribunale aveva ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato, affermando che il NARDINO, pur se ancora non regolarizzato, aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta dell'imputato, essendo rimasta indimostrata la tesi alternativa dell'arbitraria iniziativa della vittima di recarsi a lavorare sul cantiere senza avvisare il titolare.

Ha, poi, ritenuto apodittica l'affermazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe stata prova della negligenza ascritta all'imputato, essendo rimasta senza appiglio fattuale la tesi secondo cui l'allentamento del bullone che aveva determinato l'instabilità dell'impalcatura era stata conseguenza di una deliberata manomissione a opera di ignoti, sul punto rilevando che, in ogni caso, si era contestato al datore di lavoro di non aver posizionato tra la tavola e la struttura principale un tubo diagonale che aveva la funzione di sorreggerla proprio nel caso - improbabile, ma comunque ipotizzabile - di un accidentale allentamento del bullone.

Nella specie, inoltre, non era emersa alcuna prassi incauta da parte del lavoratore, il quale si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, laddove, sotto il profilo della causaltà, era stato accertato che l'adozione delle cautele omesse avrebbe scongiurato l'evento, impedendo il cedimento della tavola, ancorata al cavalletto solo con un morsetto.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, quel giudice ha ritenuto l'imputato non meritevole di un più favorevole giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, con la riduzione massima per le riconosciute generiche, in assenza di elementi positivi valutabili e ritenuta la congruità e adeguatezza della pena rispetto al disvalore della condotta.3.

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione che ha ritenuto intrinsecamente contraddittoria, avendo la Corte territoriale perpetuato un vizio della sentenza appellata, con la quale, sebbene il Tribunale avesse ritenuto ascrivibile all'imputato la violazione contestata, tuttavia, si era riconosciuto che l'allentamento del bullone era stato conseguenza di una fatalità.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, rilevando che, pur a ritenersi accertato che la causa del cedimento fosse stato l'allentamento del citato bullone, allo stesso modo non potrebbe dirsi dimostrato che tale cedimento fosse stato conseguenza delle inosservanze contestate al MOSCATELLI, ciò che neppure la consulenza a firma dell'ing.

VELLA aveva dimostrato.

Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego di un più favorevole giudizio di comparazione, ritenendo non assolto il relativo onere motivazionale, a fronte di specifica richiesta dell'appellante, avendo i giudici territoriali operato un semplice rinvio ai criteri legali, con un ragionamento del quale il deducente ha denunciato l'intrinseca contraddizione, per avere la Corte valorizzato i medesimi elementi sia per il riconoscimento delle generiche, che per negare la riduzione massima consentita.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

2. Il tenore delle censure impone una premessa, a fronte di una conforme valutazione dei giudici dei due gradi di merito.

I motivi di ricorso, infatti, non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in quella sede, dovendosi in tal caso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E, in ogni caso, deve sempre sussistere una correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01).

Nella specie, l'impalcatura difensiva si regge sostanzialmente sull'assunto che, essendo stato l'allentamento del bullone conseguenza di una fatalità, l'evento non potrebbe considerarsi causalmente collegato alle violazioni contestate all'imputato.

Così argomentando, tuttavia, la difesa ha del tutto omesso di considerare che gli addebiti colposi ascritti al MOSCATELLI n.q. non ineriscono all'allentamento del bullone, quanto piuttosto alla precarietà dell'impalcatura, sulla quale non era stato predisposto proprio l'accorgimento che avrebbe dovuto, per l'appunto, ovviare alla - pur rara, ma comunque verificabile - evenienza della mancata tenuta del bullone.

Né può convenirsi sulla asserita contraddittorietà del ragionamento giustificativo che, pure, ha valorizzato la fatalità dell'allentamento del bullone al fine di mitigare la pena e adeguarla al disvalore del fatto: trattasi, invero, di conclusione del tutto logica, atteso che all'imputato era stato contestato di non avere predisposto un ponteggio dotato dei requisiti di sicurezza, il che non esclude che l'evento generatore del rischio che l'osservanza delle regole cautelari era intesa a Scongiurare potesse dipendere anche dal caso e rappresentasse evenienza assai rara.

3. Quanto al giudizio di bilanciamento, poi, la difesa prospetta una contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di merito riconosciuto le generiche, negandone, alla stregua degli stessi elementi, la massima estensione.

Tuttavia, parte ricorrente dimentica' che le aggravanti continuano a costituire necessario parametro del suddetto bilanciamento, siccome elementi di qualificazione della gravità della condotta, cosicché deve escludersi il denunciato vizio di contraddittorietà (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 - 01).

In ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Giudizio di congruità che non può ritenersi in neSsun modo arbitrario, nella specie, tenuto conto della pena effettivamente individuata, oltretutto non avendo il ricorrente allegato elementi pretermessi dai giudici del merito, cosicché la censura è, sotto tale aspetto, anche generica.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 dicembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale MOSCATELLI Mario era stato condannato per omicidio colposo ai danni di Vincenzo NARDINO, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 127, comma 1, 136, comma 1 e 138, comma 2, d. Igs. n. 81/2008), per avere, nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni di MOSCATELLI Mario, esercente attività eilizia, nonché datore di lavoro della vittima, cagionato la morte del NARDINO, per avere omesso di assicurarsi che il ponteggio a sbalzo approntato per la lavorazione alla quale era intenta la vittima rispondesse a idonei calcoli atti a garantirne la stabilità; per avere, altresì, omesso di verificare che le tavole del piano di calpestio fossero agganciate alla muratura; per avere, infine, omesso di redigere il piano di montaggio, uso e smontaggio prescritto per i lavori in quota. Ne derivava il cedimento del giunto della pedana dell'impalcato ove si trovava il NARDINO che precipitava conseguentemente al suolo, riportando le lesioni meglio descritte in rubrica, dalle quali derivava la morte dello stesso (in [OSCURATO:PERSONA] 11 agosto 2011). 2. La Corte d'appello, preliminarmente, ha richiamato il compendio probatorio alla stregua del quale il Tribunale aveva ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato, affermando che il NARDINO, pur se ancora non regolarizzato, aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta dell'imputato, essendo rimasta indimostrata la tesi alternativa dell'arbitraria iniziativa della vittima di recarsi a lavorare sul cantiere senza avvisare il titolare. Ha, poi, ritenuto apodittica l'affermazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe stata prova della negligenza ascritta all'imputato, essendo rimasta senza appiglio fattuale la tesi secondo cui l'allentamento del bullone che aveva determinato l'instabilità dell'impalcatura era stata conseguenza di una deliberata manomissione a opera di ignoti, sul punto rilevando che, in ogni caso, si era contestato al datore di lavoro di non aver posizionato tra la tavola e la struttura principale un tubo diagonale che aveva la funzione di sorreggerla proprio nel caso - improbabile, ma comunque ipotizzabile - di un accidentale allentamento del bullone. Nella specie, inoltre, non era emersa alcuna prassi incauta da parte del lavoratore, il quale si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, laddove, sotto il profilo della causaltà, era stato accertato che l'adozione delle cautele omesse avrebbe scongiurato l'evento, impedendo il cedimento della tavola, ancorata al cavalletto solo con un morsetto. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, quel giudice ha ritenuto l'imputato non meritevole di un più favorevole giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, con la riduzione massima per le riconosciute generiche, in assenza di elementi positivi valutabili e ritenuta la congruità e adeguatezza della pena rispetto al disvalore della condotta.3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione che ha ritenuto intrinsecamente contraddittoria, avendo la Corte territoriale perpetuato un vizio della sentenza appellata, con la quale, sebbene il Tribunale avesse ritenuto ascrivibile all'imputato la violazione contestata, tuttavia, si era riconosciuto che l'allentamento del bullone era stato conseguenza di una fatalità. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, rilevando che, pur a ritenersi accertato che la causa del cedimento fosse stato l'allentamento del citato bullone, allo stesso modo non potrebbe dirsi dimostrato che tale cedimento fosse stato conseguenza delle inosservanze contestate al MOSCATELLI, ciò che neppure la consulenza a firma dell'ing. VELLA aveva dimostrato. Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego di un più favorevole giudizio di comparazione, ritenendo non assolto il relativo onere motivazionale, a fronte di specifica richiesta dell'appellante, avendo i giudici territoriali operato un semplice rinvio ai criteri legali, con un ragionamento del quale il deducente ha denunciato l'intrinseca contraddizione, per avere la Corte valorizzato i medesimi elementi sia per il riconoscimento delle generiche, che per negare la riduzione massima consentita. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giulio ROMANO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. Il tenore delle censure impone una premessa, a fronte di una conforme valutazione dei giudici dei due gradi di merito. I motivi di ricorso, infatti, non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in quella sede, dovendosi in tal caso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E, in ogni caso, deve sempre sussistere una correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). Nella specie, l'impalcatura difensiva si regge sostanzialmente sull'assunto che, essendo stato l'allentamento del bullone conseguenza di una fatalità, l'evento non potrebbe considerarsi causalmente collegato alle violazioni contestate all'imputato. Così argomentando, tuttavia, la difesa ha del tutto omesso di considerare che gli addebiti colposi ascritti al MOSCATELLI n.q. non ineriscono all'allentamento del bullone, quanto piuttosto alla precarietà dell'impalcatura, sulla quale non era stato predisposto proprio l'accorgimento che avrebbe dovuto, per l'appunto, ovviare alla - pur rara, ma comunque verificabile - evenienza della mancata tenuta del bullone. Né può convenirsi sulla asserita contraddittorietà del ragionamento giustificativo che, pure, ha valorizzato la fatalità dell'allentamento del bullone al fine di mitigare la pena e adeguarla al disvalore del fatto: trattasi, invero, di conclusione del tutto logica, atteso che all'imputato era stato contestato di non avere predisposto un ponteggio dotato dei requisiti di sicurezza, il che non esclude che l'evento generatore del rischio che l'osservanza delle regole cautelari era intesa a Scongiurare potesse dipendere anche dal caso e rappresentasse evenienza assai rara. 3. Quanto al giudizio di bilanciamento, poi, la difesa prospetta una contraddittorietà della motivazione per avere i giudici di merito riconosciuto le generiche, negandone, alla stregua degli stessi elementi, la massima estensione. Tuttavia, parte ricorrente dimentica' che le aggravanti continuano a costituire necessario parametro del suddetto bilanciamento, siccome elementi di qualificazione della gravità della condotta, cosicché deve escludersi il denunciato vizio di contraddittorietà (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Nunziato, Rv. 280359 - 01). In ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dì mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Giudizio di congruità che non può ritenersi in neSsun modo arbitrario, nella specie, tenuto conto della pena effettivamente individuata, oltretutto non avendo il ricorrente allegato elementi pretermessi dai giudici del merito, cosicché la censura è, sotto tale aspetto, anche generica. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 dicembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
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