CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 10240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23191 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58M49 E335B) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64B16 F601G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58M22 E335I) ALFIERI Pierina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D26 F299X) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cam- pobasso n. 422/2019, pubblicata in data 10 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che, confer- mando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Iser- nia, ha rigettato una opposizione all’esecuzione dalla stessa proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- lis e [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Ric. n. 23191/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23191/2020 È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- Numero sezionale 2770/2022Numero di raccolta generale 10240/2022 cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 10 dicembre 2019. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2012. Es- sendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblica- zione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso, che avrebbe avuto naturale scadenza in data 10 giugno 2020, in virtù della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “sospensione Covid”) è rimasto differito, dunque, sino al 13 agosto 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plu- rimis, in generale: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 23191/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23191/2020 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. Numero sezionale 2770/2022Numero di raccolta generale 10240/2022 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Non può inoltre attribuirsi alcun rilievo alla distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena dell’opposizione, come so- stiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di un procedimento unico che resta unitario, nonostante la struttura cd. bifasica della sua fase introduttiva, ed al quale la regola dell’esclusione dell’ope- ratività della sospensione feriale dei termini si applica integral- mente, con riguardo ad ogni fase processuale, ivi inclusa quella a cognizione piena (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13928 del 09/06/2010, Rv. 613269 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01), come del resto – è appena il caso di osservare – accade pacificamente nelle stesse opposizioni anteriori all’inizio del processo esecu- tivo, in cui la fase sommaria evidentemente non esiste, avendo luogo esclusivamente quella a cognizione piena. Il ricorso è datato 3 settembre 2020 e risulta notificato, a mezzo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 23191/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 23191/2020 Numero sezionale 2770/2022 Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo Numero di raccolta generale 10240/2022Data pubblicazione 30/03/2022 le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 23191/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E