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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 04877/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2022 il Tribunale di Pesaro ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati ascrittile, esclusi quelli di cui ai capi 15, 16, 17 e 18, che ha dichiarato estinti per intervenuta condotta riparatoria.

2. Avverso l'anzidetta sentenza l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea qualificazione giuridica con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., non configurabile nel caso in esame, non essendo di rilevante entità i danni correlati ai reati di cui ai capi 5 e 22, pari rispettivamente ad euro 24.500,00 ed euro 17.172,80; 2.2 illegalità della pena per omesso calcolo e mancata motivazione dell'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Rv. 268446) ha già avuto modo di affermare che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nel caso in esame, in cui il danno è pari a euro 24.500,00 ed euro 17.172,80, deve ritenersi che esso è di rilevante gravità di per sé, pur a prescindere dalle condizioni economiche delle persone offese.

Correttamente, quindi, è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen..

3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni - come quella in esame - relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva.

Nel caso in esame, la doglianza relativa all'omessa indicazione e alla mancanza di giustificazione degli aumenti di pena, disposti a titolo di continuazione, non rientra tra i motivi consentiti.

Trattasi infatti di rilievi censori che afferiscono alla motivazione sulla pena, che è stata concordata dalle parti e che non è illegale, per tale intendendosi la sanzione che non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa da quella prevista dalla legge.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.N11.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 luglio 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 6 dicembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2022 il Tribunale di Pesaro ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati ascrittile, esclusi quelli di cui ai capi 15, 16, 17 e 18, che ha dichiarato estinti per intervenuta condotta riparatoria. 2. Avverso l'anzidetta sentenza l'imputata - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 erronea qualificazione giuridica con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., non configurabile nel caso in esame, non essendo di rilevante entità i danni correlati ai reati di cui ai capi 5 e 22, pari rispettivamente ad euro 24.500,00 ed euro 17.172,80; 2.2 illegalità della pena per omesso calcolo e mancata motivazione dell'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 48734 del 6/10/2016, Rv. 268446) ha già avuto modo di affermare che, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. Nel caso in esame, in cui il danno è pari a euro 24.500,00 ed euro 17.172,80, deve ritenersi che esso è di rilevante gravità di per sé, pur a prescindere dalle condizioni economiche delle persone offese. Correttamente, quindi, è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. 3. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni - come quella in esame - relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la doglianza relativa all'omessa indicazione e alla mancanza di giustificazione degli aumenti di pena, disposti a titolo di continuazione, non rientra tra i motivi consentiti. Trattasi infatti di rilievi censori che afferiscono alla motivazione sulla pena, che è stata concordata dalle parti e che non è illegale, per tale intendendosi la sanzione che non rientra nei limiti edittali ovvero è diversa da quella prevista dalla legge. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.N11.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022 Il
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