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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 35988/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in relazione al reato di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.

L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.c cod. proc. pen ( ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Risulta dagli atti che il processo è stato definito all'udienza del 9 aprile 2025 con motivazione contestuale.

La sentenza doveva quindi essere impugnata nel termine di giorni 15, e cioè entro il 24 aprile 2025 ( artt. 585 e 544 cod. proc. pen).

Risulta invece che il ricorso per Cassazione sia stato depositato il 16 maggio 2025, oltre il termine fissato dalla legge.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in relazione al reato di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.c cod. proc. pen ( ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che il processo è stato definito all'udienza del 9 aprile 2025 con motivazione contestuale. La sentenza doveva quindi essere impugnata nel termine di giorni 15, e cioè entro il 24 aprile 2025 ( artt. 585 e 544 cod. proc. pen). Risulta invece che il ricorso per Cassazione sia stato depositato il 16 maggio 2025, oltre il termine fissato dalla legge. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris