CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 01643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che, con il primo motivo, l'imputato deduce, congiuntamente, l'inosservanza degli artt.192 cod. proc. pen., la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio di legittimità. Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. LI , n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Osservato che il terzo motivo è inammissibile, essendo per la prima volta dedotto in questa sede. Ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomentati giuridici del giudice di merito, che ha puntualmente motivato, sia in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello di minaccia, sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze adeguate attenuanti generiche. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] t