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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2022

Cassazione n. 36189/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso e, in ogni caso, di dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che, riqualificando l'originaria imputazione di estorsione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo i giudici di merito, il Veneruso - dopo aver ricevuto in prestito dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa un milione di euro - avrebbe minacciato di denunciarlo per usura, se non avesse desistito dal suo proposito di agire giudizialmente per la restituzione del denaro.

2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente affrontato il tema dell'idoneità dell'asserita minaccia a coartare la volontà della persona offesa; non avrebbero, in particolare, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe desistito dall'esperire l'azione giudiziaria per timore non di essere denunciato, ma di perdere la possibilità di recuperare le somme prestate al Veneruso.

Tanto si dovrebbe desumere da alcune dichiarazioni della persona offesa, che, nel corso della sua escussione, avrebbe fatto riferimento anche al timore di non riuscire a recuperare le somme prestate. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Sostiene che la data di consumazione del reato andrebbe retrodatata al 10 maggio 2013, poiché, da alcune dichiarazioni rese dalla persona offesa, emergerebbe che l'ultima minaccia sarebbe stata da lui subita nel maggio 2013.

Il reato, pertanto, tenuto conto del termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, risulterebbe estinto per prescrizione il 10 novembre 2020, prima della data fissata per il giudizio d'appello.

3. La parte civile ha depositato una memoria, con conclusioni scritte (e nota spese), con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo, relativo al presunto vizio di motivazione, è inammissibile.

Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il reato è stato consumato il 1° febbraio 2014 e il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) - tenuto conto della sospensione per complessivi sette mesi e quattro giorni - alla data della sentenza di secondo grado (28 settembre 2021), non era ancora decorso.

Il termine (se nel frattempo non si fosse formato già il giudicato sostanziale), invero, sarebbe decorso il 5 febbraio 2022.

Va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

Tutte le cause di inammissibilità (sia generali che speciali), invero, viziano geneticamente l'atto di impugnazione, a prescindere dalle modalità, più o meno agevoli, di rilevazione, e lo rendono inidoneo a investire il giudice del grado successivo della cognizione del processo.

La sentenza "invalidamente" impugnata, conseguentemente, diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità (giudicato sostanziale) e la successiva declaratoria di inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione ha carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e determina la formazione del giudicato formale (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818).

Quanto alla richiesta di "retrodatare" la consumazione del reato, essa è inammissibile per due convergenti ragioni.

In primo luogo, essa è basata su un "frammento" di dichiarazione della persona offesa, da opporre alla diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo la quale il reato sarebbe stato consumato il 1° febbraio 2014.

Sotto tale profilo, appare, dunque, evidente che, con tale richiesta, la parte tende a sollecitare, attraverso un "frammento" probatorio, un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza.

La questione, inoltre, è inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (oltre che dallo stesso atto di appello), per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine alla "retrodatazione" del reato; di modo che, trattandosi di questione che attiene a profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che hanno chiesto di accogliere il ricorso e, in ogni caso, di dichiarare la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che, riqualificando l'originaria imputazione di estorsione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di merito, il Veneruso - dopo aver ricevuto in prestito dal [OSCURATO:PERSONA] la somma di circa un milione di euro - avrebbe minacciato di denunciarlo per usura, se non avesse desistito dal suo proposito di agire giudizialmente per la restituzione del denaro. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente affrontato il tema dell'idoneità dell'asserita minaccia a coartare la volontà della persona offesa; non avrebbero, in particolare, tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe desistito dall'esperire l'azione giudiziaria per timore non di essere denunciato, ma di perdere la possibilità di recuperare le somme prestate al Veneruso. Tanto si dovrebbe desumere da alcune dichiarazioni della persona offesa, che, nel corso della sua escussione, avrebbe fatto riferimento anche al timore di non riuscire a recuperare le somme prestate. 2.2 Con un secondo motivo, deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Sostiene che la data di consumazione del reato andrebbe retrodatata al 10 maggio 2013, poiché, da alcune dichiarazioni rese dalla persona offesa, emergerebbe che l'ultima minaccia sarebbe stata da lui subita nel maggio 2013. Il reato, pertanto, tenuto conto del termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, risulterebbe estinto per prescrizione il 10 novembre 2020, prima della data fissata per il giudizio d'appello. 3. La parte civile ha depositato una memoria, con conclusioni scritte (e nota spese), con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, relativo al presunto vizio di motivazione, è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il reato è stato consumato il 1° febbraio 2014 e il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei) - tenuto conto della sospensione per complessivi sette mesi e quattro giorni - alla data della sentenza di secondo grado (28 settembre 2021), non era ancora decorso. Il termine (se nel frattempo non si fosse formato già il giudicato sostanziale), invero, sarebbe decorso il 5 febbraio 2022. Va rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Tutte le cause di inammissibilità (sia generali che speciali), invero, viziano geneticamente l'atto di impugnazione, a prescindere dalle modalità, più o meno agevoli, di rilevazione, e lo rendono inidoneo a investire il giudice del grado successivo della cognizione del processo. La sentenza "invalidamente" impugnata, conseguentemente, diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità (giudicato sostanziale) e la successiva declaratoria di inammissibilità da parte del giudice dell'impugnazione ha carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e determina la formazione del giudicato formale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818). Quanto alla richiesta di "retrodatare" la consumazione del reato, essa è inammissibile per due convergenti ragioni. In primo luogo, essa è basata su un "frammento" di dichiarazione della persona offesa, da opporre alla diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo la quale il reato sarebbe stato consumato il 1° febbraio 2014. Sotto tale profilo, appare, dunque, evidente che, con tale richiesta, la parte tende a sollecitare, attraverso un "frammento" probatorio, un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza. La questione, inoltre, è inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello (oltre che dallo stesso atto di appello), per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine alla "retrodatazione" del reato; di modo che, trattandosi di questione che attiene a profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida
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