CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 17030/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/05/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11827 R.G.anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. coop., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 576/2017 depositat a il 16 marzo 2017 del la Corte di appello di Firenze. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del2 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 11827/2018 camera di consiglio 2.5.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Maurizio C a rradori ha opposto il decreto ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.,gli è stato intimato il pagamento della somma di lire 156.255.123: somma maggiorata degli interessi convenzionali.Nel giudizio di opposizione la bancasi è costituita . Il Tribunale ha respintol’opposizione. 2. ― In esito al giudizio di gravame , cui ha preso parte la banca, èstato rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado. 3. ― Carradori ha proposto ricorso per cassazione impugnando la pronunciadi appello, resa dalla Corte di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. I motivi di impugnazione sono due.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo oppone la nullità della sentenza o del procedimento. Si lamenta che la motivazione esibita dallasentenza di appello,a fronte dell’eccezione relativa al difetto di causa del contratto concluso,sia apparente e perplessa. Col secondo mezzo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti. Si rammenta che nelle condizioni generali del contratto di conto corrente era previsto: «Il termine apposto ad ogni operazione […] si intende sempre apposto a favore della banca.In conseguenza di ciò ad essa è riconosciuto il diritto di pretendere la restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all’interno di periodi di durata dello stesso, previa comunicazione al cliente di un preavviso di almeno un giorno. In questo caso il rimborso del finanziamento potrà essere richiesto al clientea discrezione della banca, sia nella divisa originariamente erogata (capitaleed interessi), sia per gli importi in lire italiane del controvalore del debito residuo del finanziamento alla data della richiesta della banca di restituzione dello stesso». Viene ricordato che la p attuizi one era stat a oggetto di Sez. I–RG 11827/2018 camera di consiglio 2.5.2023 discussione tra le parti, essendo stata richiamata dall’odierno ricorrente nel proprio atto di appello, oltre che nella successiva comparsa conclusionale, quale «presupposto di fatto della propria eccezione di nullità delcontratto per mancanza di causa del contratto». 2. ― Si controverte di un finanziamento in valuta estera , disciplinato da un contratto concluso tra le parti,il quale aveva avuto esecuzione con l’erogazione di somme di cui ― come ricorda l’odierno istante ― la banca aveva ottenuto il parziale rimborso a t t r averso l’incameramento di importi costituitiin garanzia; il residuo non riscosso costituiva l’oggetto dell’ingiunzioneopposta da Carradori. La controricorrente ha eccepito che la nullità per difetto di causa non era stata fatta valere in primo grado. Bene ha fatto il Giudice del gravame a pronunciarsi sull’eccezione spiegata in appello dall’od i e rno ricor ren te . Questi era convenuto sostanziale nel giudizio di primo grado, avendo la banca agito in via monitoria per il pagamento. Ebbene, il giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, ben può conoscere della questione , afferente i fatti costitutivi della domanda,ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.(si veda, per tutte,Cass. Sez. U. 22 marzo 2017, n. 7294 ). E’ risaputo, infatti, che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa(Cass. 16 marzo 2016, n. 5249; cfr. pure Cass. Sez. U. 7 maggio 2013, n. 10531). Ciò posto, con riguardo al tema in esame,la decisione della Corte di appello prospett a una motivazione che non raggiung e la soglia del Sez. I–RG 11827/2018 camera di consiglio 2.5.2023 «minimo costituzionale»: motivazione che, per tale ragione, era passibiledi censura nella presente sede. Deve premettersi, in linea generale, che n ell'esplicazione della loro autonomia privata, le parti di un contratto possono convenire l'unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, a tale stregua modificandolo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, purché nel rispetto del criterio della meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2, c.c.(Cass. 22 luglio 2015, n. 15370). La sentenza impugnata affronta il tema dellaconformità al diritto della distribuzione delle alee del contratto, ma si mostra sul punto criptica e ambigua. Osserva la Cortedi appello che «la censura relativa la nullità per mancanza di causa ex art. 1418 c.c., derivante dalla assenza di alea per la banca che poteva richiedere a piacimento il rientro scegliendo il momento e la valuta (art. 3 condizioni generali)»non è fondat a : «Il contratto sottoscritto ed i singoli ordini rappresentavano una scommessa sulla valuta posta anche a favore del cliente. La facoltà di recesso della banca non pare contraddire tale ricostruzione». Le argomentazioni svolte integranogli estremi della motivazione apparente. La pronuncianon rende conoscibile il percorso logico posto afondamento della decisione con cui si è disatte so quanto dedotto in appello: l’essere cioè l’alea contrattuale riversata sul solo destinatario del finanziamento; la sentenza, inoltre, non solo manca di spiega re perché, in presenza de l potere attribuito alla banca di scegliere sia il momento in cui dovevaattuarsi il rimborso, sia la valuta da utilizzare a tal fine, si fosse in presenza di «una scommessa sulla valuta posta anche a favore del cliente», ma formula tale giudizio in termini dubitativi, impiegando la voce verbale «pare», ed esprime,quindi, sul punto, non già un convincimento, ma una labile impressione. Come è noto, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è Sez. I–RG 11827/2018 camera di consiglio 2.5.2023 nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). 3. ― Il primo motivo va dunque ac colto, mentre il secondo resta assorbito. 4. ― La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze che deciderà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, che