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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1951

Cassazione n. 06905/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 16 maggio 2023 dal locale Tribunale per aver esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore abusivo (reato accertato in data 11 settembre 2019).

In data 31 ottobre 2025, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Si chiede la rivalutazione dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e la fissazione di un'udienza partecipata.

La difesa sostiene che il Giudice non abbia considerato che il reato di cui si tratta è una contravvenzione, così non dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione.

L'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione che si assume essere intervenuta) è manifestamente infondato.

Rientrando infatti il reato contestato tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 la quale, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio.

Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello.

Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 novembre,2202:»,7, 5 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 16 maggio 2023 dal locale Tribunale per aver esercitato, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore abusivo (reato accertato in data 11 settembre 2019). In data 31 ottobre 2025, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Si chiede la rivalutazione dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e la fissazione di un'udienza partecipata. La difesa sostiene che il Giudice non abbia considerato che il reato di cui si tratta è una contravvenzione, così non dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione. L'unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione che si assume essere intervenuta) è manifestamente infondato. Rientrando infatti il reato contestato tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 la quale, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, c.p., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello. Il ricorso deve, pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 novembre,2202:»,7, 5 Il Consigliere estensore
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