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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39312/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli cori la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il capo H e di mesi sei di reclusione per il capo I, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare, il ricorrente, in qualità di pubblico ufficiale, in quanto Generale di corpo d'armata della Guardi di Finanza, Comandante del [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo H), e di Comandante del [OSCURATO:PERSONA] centrale, quanto al capo I, è stato ritenuto responsabile, della rivelazione colposa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto svolgimento di accertamenti investigativi preliminari su trasferimenti di quote societarie in Lussemburgo del gruppo imprenditoriale di gestione del marchio "Rossopomodoro" (capo H), e della rivelazione al medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di intercettazioni ambientali all'interno dello studio professionale del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (capo I).

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione.

Entrambi i ricorsi articolano plurime censure, che saranno di seguito riassunte nei limiti strettamente necessari per la motivazione, in merito ai due reati ascritti all'imputato, nonché, nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla omessa motivazione in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, al carattere apodittico ed apparente della motivazione concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2.1 Quanto ai motivi relativi al reato di cui al capo H), le argomentazioni difensive muovono da un nucleo comune consistente nella difformità tra l'oggetto della notizia indicato nell'imputazione ed il contenuto della rivelazione avvenuta in occasione della cena del 3 maggio 2013.

Si deduce, infatti, che già con l'atto di appello era stato rappresentato che, in tale occasione, l'imputato ed il Guida avevano conversato in merito alle opacità del mondo della ristorazione e l'imputato aveva fatto riferimento ad un imprecisato "accertamento preliminare", risalente al 2011, svolto dalla Guardia di Finanza sulle operazioni societarie del gruppo "Rossopomodoro", facente capo all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; tale conversazione non aveva, tuttavia, riguardato notizie relative ad un'indagine penale a carico di tale imprenditore, che al momento del fatto non era ancora in corso, bensì notizie apprese dall'imputato da fonti aperte (indicate dallo stesso Mango nel registro generale del commercio e delle aziende di Lussemburgo, e nelle banche dati [OSCURATO:PERSONA] e Orbis) e concernenti il trasferimento in Lussemburgo di quote del gruppo "Rossopomodoro".

Le indagini nei confronti dell'Imperatrice iniziarono, infatti, solo un mese dopo tale incontro (giugno 2013) e non riguardavano il suo ruolo in "Rossoponnodoro", bensì la sua cointeressenza in altre società edili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); gli accertamenti bancari furono, invece, svolti solo nel dicembre 2013.

Tale dato risulta anche dalla sentenza irrevocabile di assoluzione del Guida dal reato di favoreggiamento personale, prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado, il cui contenuto è stato travisato dalla sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto quale fondamento dell'assoluzione la lacunosità della prova in ordine al fatto che il Guida avesse informato il proprio cliente di quanto appreso dal Mango, mentre, in realtà, l'assoluzione si fonda sulla natura non segreta della notizia rivelata dal Mango al Guida.

Sulla base di tali argomentazioni si deducono i seguenti vizi: -violazione del principio di correlazione tra accusa (concernente la rivelazione colposa di atti relativi a indagini penali svolte, tra cui accertamenti bancari sulla società di diritto lussemburghese "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e sull'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]) e sentenza (in cui l'oggetto della rivelazione colposa è stato individuato negli accertamenti "preliminari" relativi ai trasferimenti di quote di "Rossopomodoro" in Lussemburgo), con conseguente violazione del diritto di difesa.

Si deduce, al riguardo, che le argomentazioni in sentenza sono frutto di un errore concettuale in quanto sovrappongono al dato oggettivo riportato specificamente nell'imputazione, il diverso segmento fattuale relativo ad altri precedenti accertamenti preliminari di cui l'imputato era a conoscenza, volti, peraltro, a valutare l'eventuale trasferimento di un militare della Guardia di Finanza, ma non oggetto di rivelazione. -nullità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 178, lett. c) e 546 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione in merito alle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello; -violazione dell'art. 326, comma secondo, cod. pen., carenza assoluta ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo H nonostante la palese insussistenza dell'oggetto materiale della condotta, relativa a notizia affatto segreta, rinvenibile da fonti aperte, già nota ai soggetti interessati e, comunque, non coperta da segreto investigativo non esistendo all'epoca dei fatti un procedimento penale; -contraddittorietà della motivazione sia nella parte in cui afferma la responsabilità del Mango sulla base di diverse ed ulteriori conoscenze relative a pregressi accertamenti preliminari sull'Imperatrice, mai rivelati al Guida, sia nella parte in cui, pur ritenendo l'attendibilità del teste assistito Guida, nega la veridicità di quanto dallo stesso affermato in dibattimento in merito al contenuto della conversazione del 3 maggio 2013. 2.2 Le censure relative al reato di cui al capo I ruotano intorno alla diversa natura e scopo della conversazione tra Mango e Guida, avvenuta alla Feltrinelli nel febbraio del 2014, determinata, in tesi difensiva, non dalla pregressa conoscenza del contenuto delle intercettazioni da parte dell'imputato, mai accertata nel corso del processo, bensì dallo scritto anonimo ricevuto da Mango in cui lo si avvertiva di voci secondo le quali avrebbe rivelato notizie al Guida come dallo stesso affermato in un colloquio intercettato.

Tale scritto era, infatti, del seguente tenore: "a Napoli vanno dicendo che tu spifferi tutto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] su Rossopomodoro, come ha detto lui ad un suo amico intercettato.

Stai attento che potresti avere il telefono sotto".

L'esistenza di tale anonimo è stata confermata dal teste Spirito la cui deposizione non è stata considerata dalla sentenza di primo grado, mentre la Corte di appello si è limitata ad argomentarne apoditticamente l'inidoneità ad offrire prova dell'esistenza dello scritto in ragione della vicinanza del teste all'imputato, circostanza, questa, smentita dal fatto che, all'epoca della deposizione, il teste era ormai in congedo e, dunque, non vi era alcun rapporto di subordinazione gerarchica con l'imputato.

Lo stesso Guida ha confermato che il Mango, non conosceva il contenuto di alcuna intercettazione ambientale, ma si era rivolto a lui solo per sapere se avesse rivelato ad altri quanto appreso nel corso della cena del 3 maggio 2013.

La ragione dell'incontro tra l'imputato ed il Guida non va, dunque, individuata nella rivelazione di notizie riservate, ma nell'esigenza del Mango di assumere informazioni sulla veridicità di quanto riportato nello scritto.

Pertanto, difettano gli elementi costitutivi del reato non essendovi un abuso di qualità ed essendosi il Mango limitato a formulare una richiesta di chiarimenti al Guida sulla base di una notizia appresa da uno scritto anonimo il cui contenuto poteva essere verificato solo attraverso il Guida.

Le argomentazioni della sentenza in merito alla responsabilità del Mango si fondano dunque su mere congetture ed ipotesi desunte da elementi non decisivi quali la meticolosità del Mango (che avrebbe certamente conservato lo scritto ove ne fosse stato in possesso), le cautele adottate da Mango nei colloqui con Guida, la mancanza di prova dell'effettiva esistenza dello scritto anonimo, omettendo, tuttavia, di considerare il tema centrale posto dalla difesa circa la mancata individuazione della fonte da cui il Mango avrebbe appreso dell'esistenza certa dell'intercettazione telefonica di cui avrebbe poi informato il Guida.

Sulla base di tali argomentazioni, i ricorsi deducono i seguenti vizi: -mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione concernente l'esistenza dello scritto anonimo; -mancanza assoluta di motivazione sulla argomentazioni difensive svolte con l'atto di appello nonché violazione degli artt. 51 e 326, comma primo, cod. pen., carenza assoluta ed illogicità manifesta della motivazione concernente la configurabilità del reato nonostante l'insuss istenza degli elementi costitutivi e la riconducibilità della condotta alla scrinninante dell'esercizio del diritto di difesa. -mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, avendo il Mango agito al fine di "evitare conseguenze penalmente rilevanti che potevano derivare dalla prima (presunta) involontaria rivelazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso della più volte citata cena del maggio 2013" e ad approntare una eventuale adeguata difesa.

Al riguardo le argomentazioni della sentenza impugnata, circa la finalità del Mango di indurre il Guida a non collaborare con l'autorità giudiziaria è totalmente avulsa dalle risultanze processuali. 2.3 Nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, incltre, la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., formulata con memoria trasmessa il 30 novembre 2021 in cui si poneva l'accento sull'assenza di danno, sulla esiguità del pericolo, sulla scarsissima intensità del dolo e sulla incensuratezza dell'imputato. 2.4 Sempre nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, infine, il carattere apparente della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Quanto alle prime il rigetto è stato fondato sulla qualità dell'imputato e su una circostanza non emergente dalle risultanze processuali, ovvero il tentativo di "manipolare" un potenziale testimone (smentito, oltre che dalle dichiarazioni di Guida, dal fatto che la Procura non ha ritenuto di iscrivere Mango per il reato di subornazione del teste).[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

2. L'esame dei motivi di ricorso rende necessario un breve inquadramento ermeneutico delle fattispecie di reato previste dall'art. 326 cod. pen. con particolare riferimento all'oggetto della condotta criminosa, trattandosi, nel caso in esame, del tema centrale intorno al quale sostanzialmente ruotano le censure articolate dal ricorrente.

La norma contempla due autonome fattispecie di reato che possono anche concorrere tra loro, ovvero la rivelazione, anche colposa, da parte del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di un pubblico servizio, della notizia d'ufficio, destinata a rimanere segreta, e l'utilizzazione di detta notizia.

La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta al coordinamento delle due norme in considerazione sia del diverso lessico adottato dal legislatore (rivela - si avvale) che di argomentazioni di carattere sistematico e teleologico, ravvisando la fattispecie di cui al primo comma anche nell'ipotesi in cui la rivelazione sia fatta per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame.

E' stata, invece, ravvisata la fattispecie contemplata dal terzo comma nel caso in cui sussista un autonomo e diretto sfruttamento da parte dell'intraneus, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete, per profitto patrimoniale o non patrimoniale (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, Mangani, Rv. 278326).

Si tratta di un reato proprio e di pericolo concreto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271).

Ne consegue che il reato non sussiste non so!o nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, o di notizie futili o insignificanti (Sez. 6, n. 49526 del 3/10/2017, Greco, Rv. 271565), ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie d'ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute (Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, Rv. 244480).Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, dunque, il presupposto della fattispecie incriminatrice in esame; la sua osservanza costituisce, infatti, lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenute degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007, Lazzaro, Rv. 237605, ln motivazione).

Secondo la costante ernneneusi di questa Corte, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale norma prevede che «l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio.

Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimer ti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.» Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.

Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte, del Collegio pienamente condivisa e qui ribadita, ha affermato che la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254593; Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Richero, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/04/2007, Lazzaro, Rv. 237605; Sez. 6, n. 7483 del 04/03/1998, Balestri, Rv. 211244).

Con riferimento alle indagini penali tale disposizione va integrata con la specifica previsione contenuta all'art. 329 cod. proc. pen. che disciplina specificamente l'obbligo del segreto in relazione agli atti del procedimento penale.In questo quadro, gli atti svolti anteriormente all'inizio del procedimento penale, strumentali all'acquisizione della notizia di reato ed alla sua iscrizione nell'apposito registro non rientrano tra le attività di indagine di cui all'art. 329 cod. proc. pen., che presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Tuttavia, deve ribadirsi che tali attività rientrano, comunque, tra quelle rispetto alle quali gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti al segreto d'ufficio, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell'art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, sostituendo l'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ha imposto all'impiegato dello Stato l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente a provvedimenti od operazioni amministrative ovvero a notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni (Sez. 6, n. 5843 del 21/04/1998, Sambrotta, Rv. 210655).

3. Ciò premesso, passando all'esame delle censure concernenti il capo H, è, innanzitutto, infondato il motivo concernente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Come ripetutamente sostenuto nella giurisprudenza di legittimità, il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicché non è cDnfigurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (così, tra le altre, Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Scarfò, Rv. 246226).

Con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che vi sia stato un "mutamento del fatto" nell'accezione sopra specificata, e, dunque, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che la fattispecie concreta contestata al capo H è stata formulata in termini particolarmente ampi, comprendenti anche gli accertamenti "preliminari investigativi" sul gruppo "Rossopomodoro; tale formulazione del capo di imputazione e la successiva valutazione svolta dalle due sentenze di merito non hanno in alcun modo pregiudicato i diritti di difesa dell'imputato che ha potuto sin dal giudizio di primo grado far valere, nel contraddittorio delle parti, le proprie ragioni in merito all'oggetto della contestata rivelazione.

4. Sono, invece, fondate le censure relative alla insussistenza dell'oggetto materiale della condotta contestata al capo H. Le due sentenze di merito hanno, infatti, ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla rivelazione colposa degli accertamenti 'preliminari" svolti sul gruppo titolare del marchio "Rossopomodoro", partendo da una premessa indimostrata, ovvero che detta notizia, di cui non si contesta la conoscenza da parte dell'imputato per ragioni di ufficio, fosse coperta da segreto.

Innanzitutto, va premesso che la contestata rivelazione ha un contenuto piuttosto vago e generico, in quanto, da un lato, si riferisce genericamente ad un atto dell'ufficio del ricorrente (gli "accertamenti preliminari"), e, dall'altro, ad un oggetto di tali accertamenti - i trasferimenti di quote societarie all'estero - che, come dedotto dal ricorrente, non appartiene al patrimonio di conoscenze esclusivo dell'ufficio di appartenenza del ricorrente.

Al riguardo, colgono nel segno le argomentazioni difensive, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha fornito delle risposte generiche e di carattere apodittico, in merito alla accessibilità da fonti aperte alle notizie concernenti gli assetti societari del gruppo facente capo all'Imperatrice.

La sentenza, infatti, senza svolgere alcun approfondimento sulla deduzione difensiva, ha posto esclusivamente l'accento sul fatto che le banche dati sarebbero consultabili solo da "addetti ai lavori", senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo, e sul fatto che, in ogni caso, il Guida avrebbe appreso dei trasferimenti di quote all'estero non da un operatore finanziario ma proprio dal Mango, così spostando l'attenzione sulla fonte della rivelazione piuttosto che sull'oggetto della stessa che, in forza del paradigma legale, deve necessariamente avere ad oggetto una notizia coperta da segreto.

Sempre con riferimento al contenuto della rivelazione ascritta al Mango, sono, inoltre, fondate le ulteriori censure difensive in merito alla insussistenza dell'oggetto materiale di tale condotta.

Rileva, al riguardo, il Collegio, cne ferma restando la sussistenza del dovere di segretezza al momento di svolgimento degli accertamenti (2011), nel processo di merito è mancato qualunque approfondimento istruttorio in merito alla sua permanenza al momento della rivelazione ascritta all'imputato.Va, infatti, considerato che anche nel procedimento penale la segretezza degli atti cessa quando l'imputato ne viene a conoscenza ovvero con la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 cod. proc. pen.).

Analogamente, con riferimento agli accertamenti in questione, il cui oggetto è stato genericamente riferito dall'imputato, sarebbe stato necessario verificare se la notizia in questione era ancora coperta dal segreto, verificando anche gli eventuali esiti - se circoscritti all'indagine fiscale-tributaria ovvero confluiti nell'ambito di un'indagine penale - posto che, secondo quanto emerge dall'analisi della sentenza impugnata, gli accertamenti in questione risalgano al gennaio 2011, mentre la contestata rivelazione risale a più di due anni dopo.

Va, infatti, considerato che il regime del segreto varia a secondo che si tratti di una verifica tributaria ovvero di un'indagine penale.

Ad esempio, con riferimento alla prima ipotesi, questa Corte ha affermato che non integra il reato di rivelazione di segreto di ufficio la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che dà notizia dell'avvenuto svolgimento di una verifica fiscale nei confroni:i di un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto, poiché il mero fati:o del compimento di detta attività non è coperto da segreto di ufficio (Sez. 6, n. 19212 del 15/03/2013, Nardoianni, Rv. 255134).

In tale pronuncia la Corte ha chiarito che la notizia coperta dal segreto è il "contenuto" della stessa; vi rientrano i dati esteriori solo quando possano, per la particolare disciplina o per il caso concreto, avere le caratteristiche del segreto di per sé.

Pertanto, nella fattispecie concreta si è esclusa la sussistenza della "notizia" illegittimamente comunicata, non potendosi lconoscere valore di segreto di ufficio alla sola informazione dell'essere stata svolta una comune attività di verifica per un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto, trattandosi di attività assolutamente ordinaria svolta a campione elo per categorie di contribuenti, e che viene normalmente disposta, per ovvia tute 'a del contribuente, in base a criteri automatici e casuali.

Tornando alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, a fronte di una rivelazione riguardante il mero fatto dell'accertamento sui trasferimenti di quote, tenuto conto, da un lato, del carattere non riservato del suo oggetto, e, dall'altro, della assoluta carenza di approfondimenti istruttori su natura e risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, la segretezza della notizia rivelata appare più oggetto di una presunzione da parte dei Giudici di merito che un risultato dimostrato ed acquisito con certezza al giudizio.

Poiché tali gravi lacune istruttorie non appaiono colrnabili all'esito di un eventuale giudizio di rinvio, ritiene il Collegio che, mancando i presupposti per ravvisare l'oggetto materiale della condotta rivelatoria ascritta all'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo H, perché il fatto non sussiste.

5. Sono, inoltre, fondate le censure concernenti il capo I dell'imputazione.

Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non è congrua né logica.

A fronte di un'ipotesi alternativa di ricostruzione della ragione dell'incontro avvenuto tra l'imputato ed il Guida nel febbraio 2014 (lo scritto anonimo ricevuto da Mango e la necessità di chiarimenti da parte di Guida), confortata dalle dichiarazioni del teste Spirito e, secondo la tesi difensiva, anche dalle dichiarazioni del Guida (che ha riferito che il Mango non era a conoscenza del contenuto della conversazione in cui aveva fatto il suo nome), la sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza escludendo l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Spirito sulla base di argomentazioni illogiche e, comunque, fondate su mere congetture (il rapporto di subordinazione gerarchica del teste e la mancanza di documentazione dello scritto anonimo nonostante la meticolosità dell'imputato).

In buona sostanza, si è ritenuto che il teste Spirito abbia reso dichiarazioni non veritiere (sebbene non sia stata disposta alcuna trasmissione degli atti in relazione alla sua deposizione) sulla base di una mera presunzione di "condizionamento" dovuta al suo rapporto di subordinazione gerarchica al Mango.

Rileva, tuttavia, il Collegio che tale rapporto, soprattutto se valutato alla luce dell'ulteriore circostanza rappresentata dalla difesa (il pensionamento del teste Spirito), assume di per sé un valore neutro ai fini del giudizio di attendibilità del teste, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, certi, sintomatici di un effettivo inquinamento del contenuto dichiarativo.

Il giudizio della Corte territoriale non ha, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo il quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro", richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art.192 cod. proc. pen., il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere.

In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830) Rileva, inoltre, il Collegio che, in correlazione con tale illegittima valutazione di inattendibilità della deposizione del teste Spirito, la presunzione di inesistenza dello scritto anonimo è stata ulteriormente rafforzata sulla base di un ulteriore indizio desunto dal comportamento e dalle abitudini di vita del Mango di conservare meticolosamente tutta la documentazione (scontrini, missive), cosicché la mancanza dello scritto anonimo è stata considerata quale ulteriore "prova" della sua inesistenza.

A conclusione di tale illogico percorso inferenziale è stata, pertanto, ritenuta certa sia la pregressa conoscenza da parte del Mango delle intercettazioni presso lo studio del commercialista Vita che la successiva rivelazione al Guida.

Siffatto percorso argomentativo, oltre che viziato dalla illegittima esclusione dell'attendibilità della deposizione del teste Spirito, appare frutto di una lettura parcellizzata degli elementi indiziari agli atti, non coerente con il canone legislativo dell'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che secondo la consolidata ermeneusi di questa Corte, risulta rispettato quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/1.1/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280; Sez. 1, n. 23813 del 8/5/2009, Manickam, Rv. 243801).

Inoltre, in tema di valutazione della prova indiziaria, questa Corte ha condivisibilmente affermato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 -- 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo I con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio nel quale dovrà valutarsi il compendio probatorio, soprattutto la deposizione del teste Spirito, alla luce dei principi di diritto sopra affermati.

6. L'accoglimento dei motivi i ricorso relativi ai capi H ed I, ha un valore assorbente rispetto alle ulteriori censure relative all'omesso riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio (concessione delle circostanze attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria).

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli cori la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione per il capo H e di mesi sei di reclusione per il capo I, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, il ricorrente, in qualità di pubblico ufficiale, in quanto Generale di corpo d'armata della Guardi di Finanza, Comandante del [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo H), e di Comandante del [OSCURATO:PERSONA] centrale, quanto al capo I, è stato ritenuto responsabile, della rivelazione colposa all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto svolgimento di accertamenti investigativi preliminari su trasferimenti di quote societarie in Lussemburgo del gruppo imprenditoriale di gestione del marchio "Rossopomodoro" (capo H), e della rivelazione al medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'esistenza di intercettazioni ambientali all'interno dello studio professionale del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (capo I). 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono separati ricorsi per cassazione. Entrambi i ricorsi articolano plurime censure, che saranno di seguito riassunte nei limiti strettamente necessari per la motivazione, in merito ai due reati ascritti all'imputato, nonché, nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla omessa motivazione in merito alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, al carattere apodittico ed apparente della motivazione concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2.1 Quanto ai motivi relativi al reato di cui al capo H), le argomentazioni difensive muovono da un nucleo comune consistente nella difformità tra l'oggetto della notizia indicato nell'imputazione ed il contenuto della rivelazione avvenuta in occasione della cena del 3 maggio 2013. Si deduce, infatti, che già con l'atto di appello era stato rappresentato che, in tale occasione, l'imputato ed il Guida avevano conversato in merito alle opacità del mondo della ristorazione e l'imputato aveva fatto riferimento ad un imprecisato "accertamento preliminare", risalente al 2011, svolto dalla Guardia di Finanza sulle operazioni societarie del gruppo "Rossopomodoro", facente capo all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; tale conversazione non aveva, tuttavia, riguardato notizie relative ad un'indagine penale a carico di tale imprenditore, che al momento del fatto non era ancora in corso, bensì notizie apprese dall'imputato da fonti aperte (indicate dallo stesso Mango nel registro generale del commercio e delle aziende di Lussemburgo, e nelle banche dati [OSCURATO:PERSONA] e Orbis) e concernenti il trasferimento in Lussemburgo di quote del gruppo "Rossopomodoro". Le indagini nei confronti dell'Imperatrice iniziarono, infatti, solo un mese dopo tale incontro (giugno 2013) e non riguardavano il suo ruolo in "Rossoponnodoro", bensì la sua cointeressenza in altre società edili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); gli accertamenti bancari furono, invece, svolti solo nel dicembre 2013. Tale dato risulta anche dalla sentenza irrevocabile di assoluzione del Guida dal reato di favoreggiamento personale, prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di secondo grado, il cui contenuto è stato travisato dalla sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto quale fondamento dell'assoluzione la lacunosità della prova in ordine al fatto che il Guida avesse informato il proprio cliente di quanto appreso dal Mango, mentre, in realtà, l'assoluzione si fonda sulla natura non segreta della notizia rivelata dal Mango al Guida. Sulla base di tali argomentazioni si deducono i seguenti vizi: -violazione del principio di correlazione tra accusa (concernente la rivelazione colposa di atti relativi a indagini penali svolte, tra cui accertamenti bancari sulla società di diritto lussemburghese "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e sull'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]) e sentenza (in cui l'oggetto della rivelazione colposa è stato individuato negli accertamenti "preliminari" relativi ai trasferimenti di quote di "Rossopomodoro" in Lussemburgo), con conseguente violazione del diritto di difesa. Si deduce, al riguardo, che le argomentazioni in sentenza sono frutto di un errore concettuale in quanto sovrappongono al dato oggettivo riportato specificamente nell'imputazione, il diverso segmento fattuale relativo ad altri precedenti accertamenti preliminari di cui l'imputato era a conoscenza, volti, peraltro, a valutare l'eventuale trasferimento di un militare della Guardia di Finanza, ma non oggetto di rivelazione. -nullità della sentenza in relazione alla violazione degli artt. 178, lett. c) e 546 cod. proc. pen. e carenza assoluta di motivazione in merito alle argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello; -violazione dell'art. 326, comma secondo, cod. pen., carenza assoluta ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui al capo H nonostante la palese insussistenza dell'oggetto materiale della condotta, relativa a notizia affatto segreta, rinvenibile da fonti aperte, già nota ai soggetti interessati e, comunque, non coperta da segreto investigativo non esistendo all'epoca dei fatti un procedimento penale; -contraddittorietà della motivazione sia nella parte in cui afferma la responsabilità del Mango sulla base di diverse ed ulteriori conoscenze relative a pregressi accertamenti preliminari sull'Imperatrice, mai rivelati al Guida, sia nella parte in cui, pur ritenendo l'attendibilità del teste assistito Guida, nega la veridicità di quanto dallo stesso affermato in dibattimento in merito al contenuto della conversazione del 3 maggio 2013. 2.2 Le censure relative al reato di cui al capo I ruotano intorno alla diversa natura e scopo della conversazione tra Mango e Guida, avvenuta alla Feltrinelli nel febbraio del 2014, determinata, in tesi difensiva, non dalla pregressa conoscenza del contenuto delle intercettazioni da parte dell'imputato, mai accertata nel corso del processo, bensì dallo scritto anonimo ricevuto da Mango in cui lo si avvertiva di voci secondo le quali avrebbe rivelato notizie al Guida come dallo stesso affermato in un colloquio intercettato. Tale scritto era, infatti, del seguente tenore: "a Napoli vanno dicendo che tu spifferi tutto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] su Rossopomodoro, come ha detto lui ad un suo amico intercettato. Stai attento che potresti avere il telefono sotto". L'esistenza di tale anonimo è stata confermata dal teste Spirito la cui deposizione non è stata considerata dalla sentenza di primo grado, mentre la Corte di appello si è limitata ad argomentarne apoditticamente l'inidoneità ad offrire prova dell'esistenza dello scritto in ragione della vicinanza del teste all'imputato, circostanza, questa, smentita dal fatto che, all'epoca della deposizione, il teste era ormai in congedo e, dunque, non vi era alcun rapporto di subordinazione gerarchica con l'imputato. Lo stesso Guida ha confermato che il Mango, non conosceva il contenuto di alcuna intercettazione ambientale, ma si era rivolto a lui solo per sapere se avesse rivelato ad altri quanto appreso nel corso della cena del 3 maggio 2013. La ragione dell'incontro tra l'imputato ed il Guida non va, dunque, individuata nella rivelazione di notizie riservate, ma nell'esigenza del Mango di assumere informazioni sulla veridicità di quanto riportato nello scritto. Pertanto, difettano gli elementi costitutivi del reato non essendovi un abuso di qualità ed essendosi il Mango limitato a formulare una richiesta di chiarimenti al Guida sulla base di una notizia appresa da uno scritto anonimo il cui contenuto poteva essere verificato solo attraverso il Guida. Le argomentazioni della sentenza in merito alla responsabilità del Mango si fondano dunque su mere congetture ed ipotesi desunte da elementi non decisivi quali la meticolosità del Mango (che avrebbe certamente conservato lo scritto ove ne fosse stato in possesso), le cautele adottate da Mango nei colloqui con Guida, la mancanza di prova dell'effettiva esistenza dello scritto anonimo, omettendo, tuttavia, di considerare il tema centrale posto dalla difesa circa la mancata individuazione della fonte da cui il Mango avrebbe appreso dell'esistenza certa dell'intercettazione telefonica di cui avrebbe poi informato il Guida. Sulla base di tali argomentazioni, i ricorsi deducono i seguenti vizi: -mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione concernente l'esistenza dello scritto anonimo; -mancanza assoluta di motivazione sulla argomentazioni difensive svolte con l'atto di appello nonché violazione degli artt. 51 e 326, comma primo, cod. pen., carenza assoluta ed illogicità manifesta della motivazione concernente la configurabilità del reato nonostante l'insuss istenza degli elementi costitutivi e la riconducibilità della condotta alla scrinninante dell'esercizio del diritto di difesa. -mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione in merito al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, avendo il Mango agito al fine di "evitare conseguenze penalmente rilevanti che potevano derivare dalla prima (presunta) involontaria rivelazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel corso della più volte citata cena del maggio 2013" e ad approntare una eventuale adeguata difesa. Al riguardo le argomentazioni della sentenza impugnata, circa la finalità del Mango di indurre il Guida a non collaborare con l'autorità giudiziaria è totalmente avulsa dalle risultanze processuali. 2.3 Nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, incltre, la mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., formulata con memoria trasmessa il 30 novembre 2021 in cui si poneva l'accento sull'assenza di danno, sulla esiguità del pericolo, sulla scarsissima intensità del dolo e sulla incensuratezza dell'imputato. 2.4 Sempre nel ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce, infine, il carattere apparente della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Quanto alle prime il rigetto è stato fondato sulla qualità dell'imputato e su una circostanza non emergente dalle risultanze processuali, ovvero il tentativo di "manipolare" un potenziale testimone (smentito, oltre che dalle dichiarazioni di Guida, dal fatto che la Procura non ha ritenuto di iscrivere Mango per il reato di subornazione del teste).[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. L'esame dei motivi di ricorso rende necessario un breve inquadramento ermeneutico delle fattispecie di reato previste dall'art. 326 cod. pen. con particolare riferimento all'oggetto della condotta criminosa, trattandosi, nel caso in esame, del tema centrale intorno al quale sostanzialmente ruotano le censure articolate dal ricorrente. La norma contempla due autonome fattispecie di reato che possono anche concorrere tra loro, ovvero la rivelazione, anche colposa, da parte del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di un pubblico servizio, della notizia d'ufficio, destinata a rimanere segreta, e l'utilizzazione di detta notizia. La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta al coordinamento delle due norme in considerazione sia del diverso lessico adottato dal legislatore (rivela - si avvale) che di argomentazioni di carattere sistematico e teleologico, ravvisando la fattispecie di cui al primo comma anche nell'ipotesi in cui la rivelazione sia fatta per fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in questo caso la corruzione con il delitto di cui alla disposizione in esame. E' stata, invece, ravvisata la fattispecie contemplata dal terzo comma nel caso in cui sussista un autonomo e diretto sfruttamento da parte dell'intraneus, non del valore economico eventualmente derivante dalla rivelazione del segreto, ma proprio del contenuto economico o morale in sé delle informazioni che devono rimanere segrete, per profitto patrimoniale o non patrimoniale (Sez. 6, n. 4512 del 21/11/2019, Mangani, Rv. 278326). Si tratta di un reato proprio e di pericolo concreto, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251271). Ne consegue che il reato non sussiste non so!o nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, o di notizie futili o insignificanti (Sez. 6, n. 49526 del 3/10/2017, Greco, Rv. 271565), ma anche nel caso in cui, trattandosi di notizie d'ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta, ovvero a soggetti che, ancorché estranei ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano già conosciute (Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, Rv. 244480).Il dovere di segretezza da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce, dunque, il presupposto della fattispecie incriminatrice in esame; la sua osservanza costituisce, infatti, lo strumento per garantire il bene giuridico tutelato, da individuarsi nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, che potrebbe rimanere pregiudicato dalla rilevazione del contenute degli atti, soprattutto quando incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici (Sez. 6, n. 30148 del 23/4/2007, Lazzaro, Rv. 237605, ln motivazione). Secondo la costante ernneneusi di questa Corte, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 326 cod. pen., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale norma prevede che «l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimer ti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.» Il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende, dunque, non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la giurisprudenza di questa Corte, del Collegio pienamente condivisa e qui ribadita, ha affermato che la nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 9409 del 09/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 267274; Sez. 6, n. 9726 del 21/02/2013, Carta, Rv. 254593; Sez. 6, n. 11001 del 26/02/2009, Richero, Rv. 243578; Sez. 6, n. 30148 del 23/04/2007, Lazzaro, Rv. 237605; Sez. 6, n. 7483 del 04/03/1998, Balestri, Rv. 211244). Con riferimento alle indagini penali tale disposizione va integrata con la specifica previsione contenuta all'art. 329 cod. proc. pen. che disciplina specificamente l'obbligo del segreto in relazione agli atti del procedimento penale.In questo quadro, gli atti svolti anteriormente all'inizio del procedimento penale, strumentali all'acquisizione della notizia di reato ed alla sua iscrizione nell'apposito registro non rientrano tra le attività di indagine di cui all'art. 329 cod. proc. pen., che presuppongono una notizia di reato sufficientemente definita e tendono alla raccolta degli elementi necessari per le valutazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, deve ribadirsi che tali attività rientrano, comunque, tra quelle rispetto alle quali gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti al segreto d'ufficio, come qualsiasi impiegato dello Stato, ai sensi dell'art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, sostituendo l'art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ha imposto all'impiegato dello Stato l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente a provvedimenti od operazioni amministrative ovvero a notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni (Sez. 6, n. 5843 del 21/04/1998, Sambrotta, Rv. 210655). 3. Ciò premesso, passando all'esame delle censure concernenti il capo H, è, innanzitutto, infondato il motivo concernente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Come ripetutamente sostenuto nella giurisprudenza di legittimità, il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, l'esercizio effettivo del diritto di difesa dell'imputato, sicché non è cDnfigurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell'addebito specificamente formulato nell'imputazione e dalle possibilità di difesa che all'imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (così, tra le altre, Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Scarfò, Rv. 246226). Con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che vi sia stato un "mutamento del fatto" nell'accezione sopra specificata, e, dunque, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che la fattispecie concreta contestata al capo H è stata formulata in termini particolarmente ampi, comprendenti anche gli accertamenti "preliminari investigativi" sul gruppo "Rossopomodoro; tale formulazione del capo di imputazione e la successiva valutazione svolta dalle due sentenze di merito non hanno in alcun modo pregiudicato i diritti di difesa dell'imputato che ha potuto sin dal giudizio di primo grado far valere, nel contraddittorio delle parti, le proprie ragioni in merito all'oggetto della contestata rivelazione. 4. Sono, invece, fondate le censure relative alla insussistenza dell'oggetto materiale della condotta contestata al capo H. Le due sentenze di merito hanno, infatti, ritenuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla rivelazione colposa degli accertamenti 'preliminari" svolti sul gruppo titolare del marchio "Rossopomodoro", partendo da una premessa indimostrata, ovvero che detta notizia, di cui non si contesta la conoscenza da parte dell'imputato per ragioni di ufficio, fosse coperta da segreto. Innanzitutto, va premesso che la contestata rivelazione ha un contenuto piuttosto vago e generico, in quanto, da un lato, si riferisce genericamente ad un atto dell'ufficio del ricorrente (gli "accertamenti preliminari"), e, dall'altro, ad un oggetto di tali accertamenti - i trasferimenti di quote societarie all'estero - che, come dedotto dal ricorrente, non appartiene al patrimonio di conoscenze esclusivo dell'ufficio di appartenenza del ricorrente. Al riguardo, colgono nel segno le argomentazioni difensive, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha fornito delle risposte generiche e di carattere apodittico, in merito alla accessibilità da fonti aperte alle notizie concernenti gli assetti societari del gruppo facente capo all'Imperatrice. La sentenza, infatti, senza svolgere alcun approfondimento sulla deduzione difensiva, ha posto esclusivamente l'accento sul fatto che le banche dati sarebbero consultabili solo da "addetti ai lavori", senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo, e sul fatto che, in ogni caso, il Guida avrebbe appreso dei trasferimenti di quote all'estero non da un operatore finanziario ma proprio dal Mango, così spostando l'attenzione sulla fonte della rivelazione piuttosto che sull'oggetto della stessa che, in forza del paradigma legale, deve necessariamente avere ad oggetto una notizia coperta da segreto. Sempre con riferimento al contenuto della rivelazione ascritta al Mango, sono, inoltre, fondate le ulteriori censure difensive in merito alla insussistenza dell'oggetto materiale di tale condotta. Rileva, al riguardo, il Collegio, cne ferma restando la sussistenza del dovere di segretezza al momento di svolgimento degli accertamenti (2011), nel processo di merito è mancato qualunque approfondimento istruttorio in merito alla sua permanenza al momento della rivelazione ascritta all'imputato.Va, infatti, considerato che anche nel procedimento penale la segretezza degli atti cessa quando l'imputato ne viene a conoscenza ovvero con la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 cod. proc. pen.). Analogamente, con riferimento agli accertamenti in questione, il cui oggetto è stato genericamente riferito dall'imputato, sarebbe stato necessario verificare se la notizia in questione era ancora coperta dal segreto, verificando anche gli eventuali esiti - se circoscritti all'indagine fiscale-tributaria ovvero confluiti nell'ambito di un'indagine penale - posto che, secondo quanto emerge dall'analisi della sentenza impugnata, gli accertamenti in questione risalgano al gennaio 2011, mentre la contestata rivelazione risale a più di due anni dopo. Va, infatti, considerato che il regime del segreto varia a secondo che si tratti di una verifica tributaria ovvero di un'indagine penale. Ad esempio, con riferimento alla prima ipotesi, questa Corte ha affermato che non integra il reato di rivelazione di segreto di ufficio la condotta del dipendente dell'Agenzia delle Entrate che dà notizia dell'avvenuto svolgimento di una verifica fiscale nei confroni:i di un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto, poiché il mero fati:o del compimento di detta attività non è coperto da segreto di ufficio (Sez. 6, n. 19212 del 15/03/2013, Nardoianni, Rv. 255134). In tale pronuncia la Corte ha chiarito che la notizia coperta dal segreto è il "contenuto" della stessa; vi rientrano i dati esteriori solo quando possano, per la particolare disciplina o per il caso concreto, avere le caratteristiche del segreto di per sé. Pertanto, nella fattispecie concreta si è esclusa la sussistenza della "notizia" illegittimamente comunicata, non potendosi lconoscere valore di segreto di ufficio alla sola informazione dell'essere stata svolta una comune attività di verifica per un contribuente, senza alcun riferimento al suo contenuto, trattandosi di attività assolutamente ordinaria svolta a campione elo per categorie di contribuenti, e che viene normalmente disposta, per ovvia tute 'a del contribuente, in base a criteri automatici e casuali. Tornando alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, a fronte di una rivelazione riguardante il mero fatto dell'accertamento sui trasferimenti di quote, tenuto conto, da un lato, del carattere non riservato del suo oggetto, e, dall'altro, della assoluta carenza di approfondimenti istruttori su natura e risultati dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, la segretezza della notizia rivelata appare più oggetto di una presunzione da parte dei Giudici di merito che un risultato dimostrato ed acquisito con certezza al giudizio. Poiché tali gravi lacune istruttorie non appaiono colrnabili all'esito di un eventuale giudizio di rinvio, ritiene il Collegio che, mancando i presupposti per ravvisare l'oggetto materiale della condotta rivelatoria ascritta all'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al capo H, perché il fatto non sussiste. 5. Sono, inoltre, fondate le censure concernenti il capo I dell'imputazione. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non è congrua né logica. A fronte di un'ipotesi alternativa di ricostruzione della ragione dell'incontro avvenuto tra l'imputato ed il Guida nel febbraio 2014 (lo scritto anonimo ricevuto da Mango e la necessità di chiarimenti da parte di Guida), confortata dalle dichiarazioni del teste Spirito e, secondo la tesi difensiva, anche dalle dichiarazioni del Guida (che ha riferito che il Mango non era a conoscenza del contenuto della conversazione in cui aveva fatto il suo nome), la sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza escludendo l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Spirito sulla base di argomentazioni illogiche e, comunque, fondate su mere congetture (il rapporto di subordinazione gerarchica del teste e la mancanza di documentazione dello scritto anonimo nonostante la meticolosità dell'imputato). In buona sostanza, si è ritenuto che il teste Spirito abbia reso dichiarazioni non veritiere (sebbene non sia stata disposta alcuna trasmissione degli atti in relazione alla sua deposizione) sulla base di una mera presunzione di "condizionamento" dovuta al suo rapporto di subordinazione gerarchica al Mango. Rileva, tuttavia, il Collegio che tale rapporto, soprattutto se valutato alla luce dell'ulteriore circostanza rappresentata dalla difesa (il pensionamento del teste Spirito), assume di per sé un valore neutro ai fini del giudizio di attendibilità del teste, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, certi, sintomatici di un effettivo inquinamento del contenuto dichiarativo. Il giudizio della Corte territoriale non ha, dunque, fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte, che qui si ribadisce, secondo il quale, in tema di valutazione della prova testimoniale, esclusa la necessità che la testimonianza debba essere corroborata dai cosiddetti "elementi di riscontro", richiesti invece per le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati nel comma terzo dell'art.192 cod. proc. pen., il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, o si inganni su ciò che forma l'oggetto essenziale della sua deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza (Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830) Rileva, inoltre, il Collegio che, in correlazione con tale illegittima valutazione di inattendibilità della deposizione del teste Spirito, la presunzione di inesistenza dello scritto anonimo è stata ulteriormente rafforzata sulla base di un ulteriore indizio desunto dal comportamento e dalle abitudini di vita del Mango di conservare meticolosamente tutta la documentazione (scontrini, missive), cosicché la mancanza dello scritto anonimo è stata considerata quale ulteriore "prova" della sua inesistenza. A conclusione di tale illogico percorso inferenziale è stata, pertanto, ritenuta certa sia la pregressa conoscenza da parte del Mango delle intercettazioni presso lo studio del commercialista Vita che la successiva rivelazione al Guida. Siffatto percorso argomentativo, oltre che viziato dalla illegittima esclusione dell'attendibilità della deposizione del teste Spirito, appare frutto di una lettura parcellizzata degli elementi indiziari agli atti, non coerente con il canone legislativo dell'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che secondo la consolidata ermeneusi di questa Corte, risulta rispettato quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/1.1/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280; Sez. 1, n. 23813 del 8/5/2009, Manickam, Rv. 243801). Inoltre, in tema di valutazione della prova indiziaria, questa Corte ha condivisibilmente affermato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 -- 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al capo I con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio nel quale dovrà valutarsi il compendio probatorio, soprattutto la deposizione del teste Spirito, alla luce dei principi di diritto sopra affermati. 6. L'accoglimento dei motivi i ricorso relativi ai capi H ed I, ha un valore assorbente rispetto alle ulteriori censure relative all'omesso riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio (concessione delle circostanze attenuanti generiche e conversione della pena detentiva in pena pecuniaria). P.Q.M. A
Sentenza Cassazione n. 39312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris