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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12013/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentata e difesa dall'avv., giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controlo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis a Crotone,in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –avverso la sentenza n.933/2020 della CORTE D'APPELLO DICATANZARO, pubblicata il 29/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente.1.

Con atto di citazione del 4/8/2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Crotone, il [OSCURATO:PERSONA] PalazzoCampagna di via Libertà n. 48 bis, in persona dell’amministratore protempore e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale amministratoreall’epoca dei fatti per cui è giudizio, chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del terrazzo disua proprietà esclusiva sito nell'immobile, quantificandoli in Euro15.000: in particolare, rappresentò che, nell'intento di rimuoverel’acqua piovana che dal terrazzo entrava anche nell'appartamentodanneggiandone l’arredo, era scivolata sul pavimento allagato,provocandosi un trauma contusivo del rachide lombosacrale; invocò,per l’accaduto, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per non esserestato predisposto un idoneo sistema di convogliamento e smaltimentodelle acque piovane e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella sua qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], per aver omessogli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio e non essersi attivatonei confronti del costruttore per rimuovere i gravi difetti di costruzione,in violazione degli articoli 1130 e 1669 cod. civ., oltre che per non averstipulato una polizza assicurativa a copertura del sinistro.Chiese pure, pertanto, la condanna di entrambi i convenutiall’esecuzione a loro spese dei lavori occorrenti all’eliminazione dei viziRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche,nonché la condanna in proprio di Forleo e, soltanto in subordine, nellasua qualità di amministratore del condominio.2.

Con sentenza n. 680/2017, il Tribunale di Crotone, ritenendofosse stata invocata una responsabilità ex art. 2051 cod. civ., esclusela responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del suo amministratore perchéritenne che il danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] fosse in realtàriconducibile a un difetto di costruzione e non a un difetto di custodiae, soprattutto, al suo comportamento imprudente.3.

Con sentenza n.933/2020, la Corte d’appello di Catanzaro harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Per quel che qui ancora rileva, la Corted’appello ha rimarcato che non è stato adeguatamente contestato chela causa dell'evento lesivo per cui è causa, ovvero i danni all'internodell'appartamento e le lesioni subiti a causa della caduta, siano stateconseguenza diretta del comportamento della stessa appellante che, inoccasione dell'evento, aprendo la finestra per accedere al terrazzo incondizioni critiche e cercando di spazzare via l'acqua che si eraaccumulata, si è volontariamente esposta al pericolo di scivolare e haprovocato l'ingresso dell'acqua nel suo appartamento e ildanneggiamento degli arredi ivi contenuti; secondo la Cortedistrettuale, questo comportamento ha in ogni caso interrotto il nessodi causalità tra la res in custodia e il danno.4.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis el’amministratore [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno resistito conseparati controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità del ricorso per l’omessa notifica della procura cartaceaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026che, seppure riportata come allegata al ricorso telematico, non è statainserita nel plico spedito a controparte, ma soltanto depositatatempestivamente con l’iscrizione a ruolo.In fatto, invero, deve innanzitutto considerarsi chenell’intestazione del ricorso, come poi notificato, è riportata la qualitàdi difensore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di «procura specialeallegata al presente atto sì da costituirne parte integrante» ed è altresìpreannunciato il deposito di «ricorso e procura speciale notificatotelematicamente, con ricevute», in effetti poi eseguitotempestivamente.

La procura cartacea, quindi, contiene esplicitoriferimento al numero e alla data della sentenza impugnata, oltre alladata della sua notifica e risulta rilasciata nella stessa data del ricorso(28/9/2020), certificata come autentica dallo stesso difensore, insiemealla firma.Ciò posto, in diritto deve allora considerarsi che, ai finidell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, non è richiesta lacontestualità del conferimento della procura rispetto alla redazionedell'atto a cui accede, ma è necessario soltanto che il conferimento nonsia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare enon sia successivo alla notificazione del ricorso stesso; la specialitàdev’essere poi desumibile dalla congiunzione della procura all’attoquando non sia ricavabile da diverse indicazioni.Nella specie, allora, la procura conferita, certamente specialeperché contiene la specifica identificazione del provvedimentoimpugnato, ha data certa, contestuale all’atto poi notificato, in quantocertificata dal difensore; sul punto, infatti, questa Corte ha riconosciutoal difensore il potere di certificare, fino a querela di falso, non soltantol'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione dellastessa (Sez.

L, n. 5620 del 15/03/2006; Sez.

L, n. 16416 del19/06/2019).Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 35466 del19/11/2021, muovendo dall’art. 83, comma III, cod. proc. civ. chedisciplina il rilascio della procura alle liti inserendola negli attiprocessuali, ha riconosciuto l’unitarietà della procura con l’atto (ricorso,controricorso) che la incorpora, sicché la procura entra nell’atto inquanto posta in calce o margine dello stesso; in tal senso, si è pertantoritenuto che ciò che rileva, ai fini della verifica della sussistenza o menodella procura, è solo l’originale dell’atto processuale al quale lacontroparte può accedere al fine di eccepire la mancanza di procura ovizi di questa, dopo il suo deposito, mentre non assume rilievol’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia.Il ricorso è perciò ammissibile.1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione al n. 3.

In particolare, laricorrente ha rappresentato che «è indubbio che gravasull’amministratore del condominio il compito di provvedere non soloalla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, colconseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi odagli stessi condomini», che «la violazione dell’obbligo contrattuale dicustodire adeguatamente i beni condominiali può costituire, invece, lafonte di un’autonoma responsabilità dell’amministratore nei confrontidel condominio, che opera sul piano della responsabilità contrattuale(art. 1218 c.c.), ponendo a carico del creditore l’individuazione dellospecifico inadempimento ascritto al debitore e consentendo aquest’ultimo di liberarsi provando l’assenza di colpa» e che, infine,«tale responsabilità, che rappresenta un’ipotesi di responsabilitàoggettiva, può venire meno solamente in presenza di un caso fortuito,vale a dire un evento estraneo alla volontà del custode ed in grado diRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026determinare causalmente, in maniera indipendente dal primo, ilsuddetto evento dannoso».

Ha aggiunto che, pertanto, la Corted’appello avrebbe violato gli art. 115 e dell’art. 116 cod. proc. civ.affermando che, per ravvisare una responsabilità da cose in custodia,è necessario che sussista e venga provato il nesso causale tra la cosain custodia e il danno arrecato e che con i motivi di appello non sarebbestato efficacemente contestato quanto sul punto affermato dal Giudicedi primo grado e, cioè, che la causa dell'evento lesivo, ovvero i danniall'interno dell'appartamento e le lesioni subite per la caduta, sonostate conseguenza diretta dell’apertura della finestra per accedere alterrazzo; al contrario, ella avrebbe contestato la sua corresponsabilitànell’accaduto.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentatol’omesso esame di più allegati prodotti in primo grado che sarebberodecisivi ad una diversa decisione, quali, in particolare, la copia schedaintervento VVFF di Crotone dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la copia della comunicazionedel [OSCURATO:PERSONA] dei VV.FF di Crotone del 25/11/2013, la letteradell’avv.

M. Coluccio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicazione della Prefettura diCrotone, l’ordinanza del Sindaco di Crotone n. 49 del 19/5/2016 conrelata di notifica a mani dell’amm.re convenuto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ilverbale della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; questidocumenti, se considerati, avrebbero «condotto a decisioni diverse»(così in ricorso).3.

Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine prospettato lanullità della sentenza per apparenza della motivazione, così resa inviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., quanto allainterruzione del nesso causale tra la caduta e la violazione dell’obbligodi custodia.Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -6-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/20263.1.

Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per priorità logica,è infondato.Questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, nel senso della«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando cosìesclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» dellamotivazione.Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quandola motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 8053del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022).Nella specie, non sussiste alcuna delle ipotesi appena descritte:la Corte territoriale, dedicando alla questione la pag. 7 e non soltantol’unica frase del primo capoverso riportata nel motivo, ha sottolineatoche «le censure sollevate non abbiano fatto emergere una reale criticaargomentativa volta ad incrinare il fondamento della decisioneappellata.

Il riesame degli atti processuali non consente di individuareil nesso di causalità tra la caduta e il danneggiamento subito agli arredi,Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -7-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026come diretta conseguenza dell'omessa custodia, riconducibili, invece,ad un comportamento negligente dell'appellante, che, in ogni caso,quand'anche il nesso causale fosse stato provato, è valido adinterromperlo, rappresentando causa di esclusione di responsabilità deiconvenuti».3.2.

Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile, perchénon conferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnatoe, in parte, infondato.Innanzitutto, la censura, nonostante il riferimento agli art. 115 e116 cod. proc. civ., non contesta la valutazione delle prove, comedisciplinata nelle norme invocate.Sul punto, allora, deve qui ribadirsi, secondo principi consolidati,che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può unicamente esserededotta denunciando che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa èconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ.; la censura di violazione dell'art.116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatorevalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -8-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece,l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5,cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U, n. 20867 del30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).In tal senso la formulazione del motivo non è congruente e, inogni caso, per le ragioni esposte al seguente punto, incontrerebbe ilimiti della impugnazione di una pronuncia doppiamente conforme inmerito.3.3.

Quanto, invece, al carattere oggettivo della responsabilità dacose in custodia, questa Corte ha precisato che nella fattispeciedisciplinata dall’art. 2051 cod. civ. il nesso causale non si identifica nelrapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì,tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra la cosa incustodia e l’evento; l’accertamento della ricorrenza della «colpa deldanneggiato» non è affatto estraneo alla ricostruzione del nessocausale tra res ed evento dannoso, perché la colpa della vittima delsinistro è «requisito legale della rilevanza causale» della sua condottain chiave di possibile esclusione di quel nesso; ciò si verifica quandotale condotta, operando quale causa sopravvenuta, secondo ilmeccanismo delineato dall’art. 41 cod. pen.

II comma, si sovrapponealla preesistente situazione della res, degradandola a mera occasionedi danno (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 26142 del 7/9/2023).In conseguenza, non è estraneo alla verifica della causalità che ilgiudice è chiamato a svolgere l’accertamento della colpa deldanneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto(perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecitodi cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della suarilevanza causale, ben potendo la condotta del danneggiato avere qualeRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -9-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituiscal'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango dimera occasione la relazione con la res (cfr. Sez. 3, n. 8449 del31/03/2025).Nella specie, in fatto, il Giudice del merito ha ritenuto chel’imprudenza dell’attrice per aver aperto la porta finestra ed essereuscita con le condizioni metereologiche critiche ha costituto un fattoreescludente il nesso di causalità.Ciò posto, l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito el'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed èsottratto al sindacato di legittimità di questa Corte se non nei limiti delcontrollo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito afondamento della propria decisione, ex n. 5 del comma I dell’art. 360cod. proc. civ.In tal senso, tuttavia, anche la censura ex n. 5 è inammissibileper le ragioni che seguono.3.4.

In riferimento alla data di proposizione dell’appello, (2018),infatti, la censura per vizio di motivazione ex n. 5 è preclusa ex art.348 ter IV comma cod. proc. civ., perché l’appello è stato rigettato sullabase dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principioconsolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quandole due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2,n. 7724 del 09/03/2022).Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -10-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per questa preclusione, risulta inammissibile anche il secondomotivo, per sua formulazione.4.

Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dellaricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Condominioe del suo amministratore costituitosi in proprio, come liquidate indispositivo in relazione al valore.A tal fine, la liquidazione in favore dei suddetti controricorrenti èoperata unitariamente, in considerazione della identità testuale dei dueconsolidato, infatti, in caso di difesa di più parti aventi identicaposizione processuale, allo stesso avvocato che sia per loro costituitoè dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentualiindicate dalla prima delle disposizioni citate); non rileva, invero, lacircostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti attidifensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anchealtro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui almenzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombentesoltanto delle spese nella misura della più concentrata attività difensivaquanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della nondebenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, cod.proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 1, n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518del 2022).Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -11-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis edi [OSCURATO:PERSONA] in proprio, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avv., giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controlo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso,giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis a Crotone,in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –avverso la sentenza n.933/2020 della CORTE D'APPELLO DICATANZARO, pubblicata il 29/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente.1. Con atto di citazione del 4/8/2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Crotone, il [OSCURATO:PERSONA] PalazzoCampagna di via Libertà n. 48 bis, in persona dell’amministratore protempore e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale amministratoreall’epoca dei fatti per cui è giudizio, chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del terrazzo disua proprietà esclusiva sito nell'immobile, quantificandoli in Euro15.000: in particolare, rappresentò che, nell'intento di rimuoverel’acqua piovana che dal terrazzo entrava anche nell'appartamentodanneggiandone l’arredo, era scivolata sul pavimento allagato,provocandosi un trauma contusivo del rachide lombosacrale; invocò,per l’accaduto, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per non esserestato predisposto un idoneo sistema di convogliamento e smaltimentodelle acque piovane e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella sua qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA], per aver omessogli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio e non essersi attivatonei confronti del costruttore per rimuovere i gravi difetti di costruzione,in violazione degli articoli 1130 e 1669 cod. civ., oltre che per non averstipulato una polizza assicurativa a copertura del sinistro.Chiese pure, pertanto, la condanna di entrambi i convenutiall’esecuzione a loro spese dei lavori occorrenti all’eliminazione dei viziRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche,nonché la condanna in proprio di Forleo e, soltanto in subordine, nellasua qualità di amministratore del condominio.2. Con sentenza n. 680/2017, il Tribunale di Crotone, ritenendofosse stata invocata una responsabilità ex art. 2051 cod. civ., esclusela responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del suo amministratore perchéritenne che il danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] fosse in realtàriconducibile a un difetto di costruzione e non a un difetto di custodiae, soprattutto, al suo comportamento imprudente.3. Con sentenza n.933/2020, la Corte d’appello di Catanzaro harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Per quel che qui ancora rileva, la Corted’appello ha rimarcato che non è stato adeguatamente contestato chela causa dell'evento lesivo per cui è causa, ovvero i danni all'internodell'appartamento e le lesioni subiti a causa della caduta, siano stateconseguenza diretta del comportamento della stessa appellante che, inoccasione dell'evento, aprendo la finestra per accedere al terrazzo incondizioni critiche e cercando di spazzare via l'acqua che si eraaccumulata, si è volontariamente esposta al pericolo di scivolare e haprovocato l'ingresso dell'acqua nel suo appartamento e ildanneggiamento degli arredi ivi contenuti; secondo la Cortedistrettuale, questo comportamento ha in ogni caso interrotto il nessodi causalità tra la res in custodia e il danno.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria; ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis el’amministratore [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno resistito conseparati controricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione diinammissibilità del ricorso per l’omessa notifica della procura cartaceaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026che, seppure riportata come allegata al ricorso telematico, non è statainserita nel plico spedito a controparte, ma soltanto depositatatempestivamente con l’iscrizione a ruolo.In fatto, invero, deve innanzitutto considerarsi chenell’intestazione del ricorso, come poi notificato, è riportata la qualitàdi difensore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di «procura specialeallegata al presente atto sì da costituirne parte integrante» ed è altresìpreannunciato il deposito di «ricorso e procura speciale notificatotelematicamente, con ricevute», in effetti poi eseguitotempestivamente. La procura cartacea, quindi, contiene esplicitoriferimento al numero e alla data della sentenza impugnata, oltre alladata della sua notifica e risulta rilasciata nella stessa data del ricorso(28/9/2020), certificata come autentica dallo stesso difensore, insiemealla firma.Ciò posto, in diritto deve allora considerarsi che, ai finidell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, non è richiesta lacontestualità del conferimento della procura rispetto alla redazionedell'atto a cui accede, ma è necessario soltanto che il conferimento nonsia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare enon sia successivo alla notificazione del ricorso stesso; la specialitàdev’essere poi desumibile dalla congiunzione della procura all’attoquando non sia ricavabile da diverse indicazioni.Nella specie, allora, la procura conferita, certamente specialeperché contiene la specifica identificazione del provvedimentoimpugnato, ha data certa, contestuale all’atto poi notificato, in quantocertificata dal difensore; sul punto, infatti, questa Corte ha riconosciutoal difensore il potere di certificare, fino a querela di falso, non soltantol'autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione dellastessa (Sez. L, n. 5620 del 15/03/2006; Sez. L, n. 16416 del19/06/2019).Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza n. 35466 del19/11/2021, muovendo dall’art. 83, comma III, cod. proc. civ. chedisciplina il rilascio della procura alle liti inserendola negli attiprocessuali, ha riconosciuto l’unitarietà della procura con l’atto (ricorso,controricorso) che la incorpora, sicché la procura entra nell’atto inquanto posta in calce o margine dello stesso; in tal senso, si è pertantoritenuto che ciò che rileva, ai fini della verifica della sussistenza o menodella procura, è solo l’originale dell’atto processuale al quale lacontroparte può accedere al fine di eccepire la mancanza di procura ovizi di questa, dopo il suo deposito, mentre non assume rilievol’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia.Il ricorso è perciò ammissibile.1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazionedell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione al n. 3. In particolare, laricorrente ha rappresentato che «è indubbio che gravasull’amministratore del condominio il compito di provvedere non soloalla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, colconseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi odagli stessi condomini», che «la violazione dell’obbligo contrattuale dicustodire adeguatamente i beni condominiali può costituire, invece, lafonte di un’autonoma responsabilità dell’amministratore nei confrontidel condominio, che opera sul piano della responsabilità contrattuale(art. 1218 c.c.), ponendo a carico del creditore l’individuazione dellospecifico inadempimento ascritto al debitore e consentendo aquest’ultimo di liberarsi provando l’assenza di colpa» e che, infine,«tale responsabilità, che rappresenta un’ipotesi di responsabilitàoggettiva, può venire meno solamente in presenza di un caso fortuito,vale a dire un evento estraneo alla volontà del custode ed in grado diRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -5-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026determinare causalmente, in maniera indipendente dal primo, ilsuddetto evento dannoso». Ha aggiunto che, pertanto, la Corted’appello avrebbe violato gli art. 115 e dell’art. 116 cod. proc. civ.affermando che, per ravvisare una responsabilità da cose in custodia,è necessario che sussista e venga provato il nesso causale tra la cosain custodia e il danno arrecato e che con i motivi di appello non sarebbestato efficacemente contestato quanto sul punto affermato dal Giudicedi primo grado e, cioè, che la causa dell'evento lesivo, ovvero i danniall'interno dell'appartamento e le lesioni subite per la caduta, sonostate conseguenza diretta dell’apertura della finestra per accedere alterrazzo; al contrario, ella avrebbe contestato la sua corresponsabilitànell’accaduto.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentatol’omesso esame di più allegati prodotti in primo grado che sarebberodecisivi ad una diversa decisione, quali, in particolare, la copia schedaintervento VVFF di Crotone dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la copia della comunicazionedel [OSCURATO:PERSONA] dei VV.FF di Crotone del 25/11/2013, la letteradell’avv. M. Coluccio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicazione della Prefettura diCrotone, l’ordinanza del Sindaco di Crotone n. 49 del 19/5/2016 conrelata di notifica a mani dell’amm.re convenuto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ilverbale della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; questidocumenti, se considerati, avrebbero «condotto a decisioni diverse»(così in ricorso).3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha infine prospettato lanullità della sentenza per apparenza della motivazione, così resa inviolazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., quanto allainterruzione del nesso causale tra la caduta e la violazione dell’obbligodi custodia.Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -6-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/20263.1. Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per priorità logica,è infondato.Questa Corte ha costantemente puntualizzato che, in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allasola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, nel senso della«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico»,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando cosìesclusa qualunque rilevanza del semplice «difetto di sufficienza» dellamotivazione.Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quandola motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 8053del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022).Nella specie, non sussiste alcuna delle ipotesi appena descritte:la Corte territoriale, dedicando alla questione la pag. 7 e non soltantol’unica frase del primo capoverso riportata nel motivo, ha sottolineatoche «le censure sollevate non abbiano fatto emergere una reale criticaargomentativa volta ad incrinare il fondamento della decisioneappellata. Il riesame degli atti processuali non consente di individuareil nesso di causalità tra la caduta e il danneggiamento subito agli arredi,Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -7-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026come diretta conseguenza dell'omessa custodia, riconducibili, invece,ad un comportamento negligente dell'appellante, che, in ogni caso,quand'anche il nesso causale fosse stato provato, è valido adinterromperlo, rappresentando causa di esclusione di responsabilità deiconvenuti».3.2. Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile, perchénon conferente rispetto alla motivazione del provvedimento impugnatoe, in parte, infondato.Innanzitutto, la censura, nonostante il riferimento agli art. 115 e116 cod. proc. civ., non contesta la valutazione delle prove, comedisciplinata nelle norme invocate.Sul punto, allora, deve qui ribadirsi, secondo principi consolidati,che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può unicamente esserededotta denunciando che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio);la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto chead altre è, invece inammissibile perché questa attività valutativa èconsentita dall'art. 116 cod. proc. civ.; la censura di violazione dell'art.116 cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatorevalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -8-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece,l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5,cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).In tal senso la formulazione del motivo non è congruente e, inogni caso, per le ragioni esposte al seguente punto, incontrerebbe ilimiti della impugnazione di una pronuncia doppiamente conforme inmerito.3.3. Quanto, invece, al carattere oggettivo della responsabilità dacose in custodia, questa Corte ha precisato che nella fattispeciedisciplinata dall’art. 2051 cod. civ. il nesso causale non si identifica nelrapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì,tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra la cosa incustodia e l’evento; l’accertamento della ricorrenza della «colpa deldanneggiato» non è affatto estraneo alla ricostruzione del nessocausale tra res ed evento dannoso, perché la colpa della vittima delsinistro è «requisito legale della rilevanza causale» della sua condottain chiave di possibile esclusione di quel nesso; ciò si verifica quandotale condotta, operando quale causa sopravvenuta, secondo ilmeccanismo delineato dall’art. 41 cod. pen. II comma, si sovrapponealla preesistente situazione della res, degradandola a mera occasionedi danno (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 26142 del 7/9/2023).In conseguenza, non è estraneo alla verifica della causalità che ilgiudice è chiamato a svolgere l’accertamento della colpa deldanneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto(perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecitodi cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della suarilevanza causale, ben potendo la condotta del danneggiato avere qualeRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -9-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituiscal'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango dimera occasione la relazione con la res (cfr. Sez. 3, n. 8449 del31/03/2025).Nella specie, in fatto, il Giudice del merito ha ritenuto chel’imprudenza dell’attrice per aver aperto la porta finestra ed essereuscita con le condizioni metereologiche critiche ha costituto un fattoreescludente il nesso di causalità.Ciò posto, l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito el'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed èsottratto al sindacato di legittimità di questa Corte se non nei limiti delcontrollo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito afondamento della propria decisione, ex n. 5 del comma I dell’art. 360cod. proc. civ.In tal senso, tuttavia, anche la censura ex n. 5 è inammissibileper le ragioni che seguono.3.4. In riferimento alla data di proposizione dell’appello, (2018),infatti, la censura per vizio di motivazione ex n. 5 è preclusa ex art.348 ter IV comma cod. proc. civ., perché l’appello è stato rigettato sullabase dello stesso iter logico del primo Giudice e, per principioconsolidato, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dellacensura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., non soltanto quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quandole due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2,n. 7724 del 09/03/2022).Ric. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -10-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026Per questa preclusione, risulta inammissibile anche il secondomotivo, per sua formulazione.4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dellaricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Condominioe del suo amministratore costituitosi in proprio, come liquidate indispositivo in relazione al valore.A tal fine, la liquidazione in favore dei suddetti controricorrenti èoperata unitariamente, in considerazione della identità testuale dei dueconsolidato, infatti, in caso di difesa di più parti aventi identicaposizione processuale, allo stesso avvocato che sia per loro costituitoè dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentualiindicate dalla prima delle disposizioni citate); non rileva, invero, lacircostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti attidifensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anchealtro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui almenzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombentesoltanto delle spese nella misura della più concentrata attività difensivaquanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della nondebenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, cod.proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 1, n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518del 2022).Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -11-Numero registro generale 25514/2020Numero sezionale 1838/2025Numero di raccolta generale 12013/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Libertà n. 48 bis edi [OSCURATO:PERSONA] in proprio, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2020 n. 25514 sez. 2 - ad. 18-6-2025 -12-
Sentenza Cassazione n. 12013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris