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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 07391/2026

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VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 23.6.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di quattro mesi di arresto; Premesso che il ricorso deduce violazione degli artt. 53, 58 e 59 L. n. 689 del 1981 in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; Rilevato che la Corte territoriale ha fondato il diniego in questione sui plurimi precedenti penali dell’imputato, fra cui alcune condotte di evasione sintomatiche di personalità incline a eludere i controlli dell’autorità, nonché sulla gravità del fatto (commesso in stato di alterazione psico-fisica); Considerato, pertanto, che, sulla base di tali premesse, la sentenza sia approdata del tutto coerentemente a una prognosi di pericolosità e, soprattutto, di inosservanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle necessarie prescrizioni correlate alle pene sostitutive, senza incorrere in alcuna violazione di legge ma anzi facendo correttamente applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamati espressamente dall’art. 58 L. n. 689 del 1981; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 23.6.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di quattro mesi di arresto; Premesso che il ricorso deduce violazione degli artt. 53, 58 e 59 L. n. 689 del 1981 in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; Rilevato che la Corte territoriale ha fondato il diniego in questione sui plurimi precedenti penali dell’imputato, fra cui alcune condotte di evasione sintomatiche di personalità incline a eludere i controlli dell’autorità, nonché sulla gravità del fatto (commesso in stato di alterazione psico-fisica); Considerato, pertanto, che, sulla base di tali premesse, la sentenza sia approdata del tutto coerentemente a una prognosi di pericolosità e, soprattutto, di inosservanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle necessarie prescrizioni correlate alle pene sostitutive, senza incorrere in alcuna violazione di legge ma anzi facendo correttamente applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamati espressamente dall’art. 58 L. n. 689 del 1981; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025
Sentenza Cassazione n. 07391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris