CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 39697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 09/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa del 18/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 e 99 comma secondo e quarto cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme sostanziali palesemente smentita dagli atti processuali . Ed infatti come si evince dal capo di imputazione i fatti contestati sono stati commessi presumibilmente il 21/10/2004: dunque, in base al combinato disposto di cui agli articoli 157 e ss. e 99 comma quinto cod. pen., il reato si prescrive in anni ventidue (non già in anni diciotto, come sostenuto dalla difesa): quindi, correttamente la Corte d'appello non ha dichiarato prescritto il reato, poiché alla data del 09/11/2021 non era ancora maturata la prescrizione che interverrà solo dopo il 2026 (si veda, sul punto, pacifica giurisprudenza Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018 Ud., dep. 16/07/2018, Rv. 273490-01, secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione]; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la competenza della Corte di appello di Catania dopo la riqualificazione dei reati originariamente contestati ex art. 624 bis cod. pen. nella fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod. pen., è inammissibile poiché non devoluto in appello, laddove il difensore si è limitato ad invocare l'assoluzione e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ; osservato pure che il terzo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in relazione alla modifica del capo di imputazione da parte del giudice del gravame, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (si veda, sul punto, pag. 2 della sentenza impugnata); che il quarto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva è generico poiché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,