Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 03932/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 19246/2023 R.G proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ordinanza depositata il 04/10/2023 nel procedimento civile R.G. 730/2023 pendente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli Avv.tiCaterina Tomasello e [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Regolamento di competenza – Parasubordinazione – Concetto di “domicilio” R.G.N. 19246/2023 Ud. 25/01/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere medico pediatra di libera scelta in convenzione con la convenuta, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma corrispondente all’indennità retributiva discendente dall’art. 10, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] Scelta (pari a euro 1,54% destinato all’AIR), pari ad euro 6.430,91, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

2. Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, indicando come competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ai sensi dell'art.413 c.p.c., in quanto il ricorrente presta servizio presso il distretto di Milazzo.

3. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 4 ottobre 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in ragione della natura parasubordinata del rapporto di lavoro tra il medico pediatra di libera scelta e l’ASP di Messina.

Ha ritenuto il Tribunale di Messina che nella fattispecie trovi applicazione la previsione contenuta nell’art. 413, quarto comma, Sez.

S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 3 di 6 c.p.c., a mente del quale del quale “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”, interpretando la previsione nel senso che “il domicilio dell'agente”, sia da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, “atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti”.

Ha, pertanto, concluso il Tribunale che “domicilio” ex art. 413, quartocomma, c.p.c. si deve intendere non già la residenza anagrafica del collaboratore bensì il centro dei suoi interessi lavorativi, nella specie il luogo ove il ricorrente svolgeva la propria attività, situato in Milazzo.

4. Riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiedendo d’ufficio regolamento ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

6. Il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell'art. 380-terc.p.c., chiedendo che questa Corte regoli la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rammenta che, come osservato anche dal Tribunale di Messina i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di Sez.

S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 4 di 6 soddisfare le finalità istituzionali del SSN, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali “parasubordinati” che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.

Da ciò consegue, prosegue il giudice richiedente, che deve trovare applicazione l’art. 413, quarto comma, c.p.c., ma che tuttavia – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Messina, il “domicilio” cui fa riferimento la previsione di cui all’art. 413, quarto comma, deve essere intesa come riferita al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi.

Detto domicilio, prosegue il Tribunale richiedente, deve presumersi coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo in cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, non potendo operare neppure il criterio di collegamento operante per il pubblico dipendente -vale a dire la sede dell’ufficio alla quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto -non vertendosi, nella specie, in tema di costituzione di rapporto di lavoro pubblico dipendente.

Conclude, quindi, il Tribunale che, in virtù della presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza, la competenza sulla controversia in esame non può radicarsi in ragione del luogo in cui il ricorrente presta attività lavorativa, bensì nel luogo ove il ricorrenterisiede, cioè Messina.

2. Le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto – così come quelle del Pubblico Ministero –meritano condivisione.

Sez.

S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 5 di 6 Giova rammentare che la prospettazione dell’originario ricorrente – che non risulta contraddetta da [OSCURATO:PERSONA] – v iene a dedurre un rapporto di lavoro di natura parasubordinata, tale essendo, peraltro, la qualificazione che anche questa Corte ha attribuito airapporti tra i medici convenzionati esterni e le aziende sanitarie (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 15847 del 07/07/2009; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 20344 del 21/10/2005; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14810 del 18/10/2002).

Rammentato, allora, che la competenza territoriale si determina sulla scorta della prospettazione della domanda – fatta eccezione per casi di prospettazione palesemente artificiosa –e che tale criterio non muta neppure per effetto delle eventuali contestazioni della parte resistente, deve trovare applicazione – ed anche questo pare dato pacifico –l’art. 413, quarto comma, c.p.c. il quale conferisce rilievo alla natura della prestazione e non alla qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione dell’opera, operando il successivo quinto comma nella diversa ipotesi di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico dipendente(Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3087 del 06/02/2017).

A propria volta la disposizione di cui all'art. 413, quarto comma, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere– almeno di norma - che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 403 del 13/01/2012) , contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Messina nel dichiararsi territorialmente incompetente.

Sez.

S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 6 di 6 La locuzione “sede principale degli affari e interessi” di cui all’art.43 c.c., infatti,è da intendersi riferita non solo agli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti ( Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010 ; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007).

Atteso, quindi, che l’originario ricorrente, pur svolgendo le proprie prestazioni lavorative a Milazzo, ha però la propria residenza in Messina, si deve concludere, in assenza di elementi in senso contrario, che la corretta applicazione del criterio di cui agli art. 413, quarto coma, c.p.c. e 43 c.c. venga ad individuare quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro.

P. Q. M. La Corte, risolvendo il conflitto ex art. 45 c.p.c., dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio iscritto al n. 19246/2023 R.G proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con ordinanza depositata il 04/10/2023 nel procedimento civile R.G. 730/2023 pendente tra [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli Avv.tiCaterina Tomasello e [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Regolamento di competenza – Parasubordinazione – Concetto di “domicilio” R.G.N. 19246/2023 Ud. 25/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere medico pediatra di libera scelta in convenzione con la convenuta, ha chiesto la condanna della stessa al pagamento della somma corrispondente all’indennità retributiva discendente dall’art. 10, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] Scelta (pari a euro 1,54% destinato all’AIR), pari ad euro 6.430,91, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. 2. Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, indicando come competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ai sensi dell'art.413 c.p.c., in quanto il ricorrente presta servizio presso il distretto di Milazzo. 3. Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 4 ottobre 2023, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in ragione della natura parasubordinata del rapporto di lavoro tra il medico pediatra di libera scelta e l’ASP di Messina. Ha ritenuto il Tribunale di Messina che nella fattispecie trovi applicazione la previsione contenuta nell’art. 413, quarto comma, Sez. S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 3 di 6 c.p.c., a mente del quale del quale “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409”, interpretando la previsione nel senso che “il domicilio dell'agente”, sia da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, “atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti”. Ha, pertanto, concluso il Tribunale che “domicilio” ex art. 413, quartocomma, c.p.c. si deve intendere non già la residenza anagrafica del collaboratore bensì il centro dei suoi interessi lavorativi, nella specie il luogo ove il ricorrente svolgeva la propria attività, situato in Milazzo. 4. Riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, richiedendo d’ufficio regolamento ai sensi dell’art. 45 c.p.c. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. Il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell'art. 380-terc.p.c., chiedendo che questa Corte regoli la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, rammenta che, come osservato anche dal Tribunale di Messina i rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di Sez. S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 4 di 6 soddisfare le finalità istituzionali del SSN, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali “parasubordinati” che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Da ciò consegue, prosegue il giudice richiedente, che deve trovare applicazione l’art. 413, quarto comma, c.p.c., ma che tuttavia – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Messina, il “domicilio” cui fa riferimento la previsione di cui all’art. 413, quarto comma, deve essere intesa come riferita al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi. Detto domicilio, prosegue il Tribunale richiedente, deve presumersi coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo in cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, non potendo operare neppure il criterio di collegamento operante per il pubblico dipendente -vale a dire la sede dell’ufficio alla quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto -non vertendosi, nella specie, in tema di costituzione di rapporto di lavoro pubblico dipendente. Conclude, quindi, il Tribunale che, in virtù della presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza, la competenza sulla controversia in esame non può radicarsi in ragione del luogo in cui il ricorrente presta attività lavorativa, bensì nel luogo ove il ricorrenterisiede, cioè Messina. 2. Le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto – così come quelle del Pubblico Ministero –meritano condivisione. Sez. S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 5 di 6 Giova rammentare che la prospettazione dell’originario ricorrente – che non risulta contraddetta da [OSCURATO:PERSONA] – v iene a dedurre un rapporto di lavoro di natura parasubordinata, tale essendo, peraltro, la qualificazione che anche questa Corte ha attribuito airapporti tra i medici convenzionati esterni e le aziende sanitarie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15847 del 07/07/2009; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20344 del 21/10/2005; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14810 del 18/10/2002). Rammentato, allora, che la competenza territoriale si determina sulla scorta della prospettazione della domanda – fatta eccezione per casi di prospettazione palesemente artificiosa –e che tale criterio non muta neppure per effetto delle eventuali contestazioni della parte resistente, deve trovare applicazione – ed anche questo pare dato pacifico –l’art. 413, quarto comma, c.p.c. il quale conferisce rilievo alla natura della prestazione e non alla qualità, pubblica o privata, della controparte della prestazione dell’opera, operando il successivo quinto comma nella diversa ipotesi di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro pubblico dipendente(Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3087 del 06/02/2017). A propria volta la disposizione di cui all'art. 413, quarto comma, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, la quale si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere– almeno di norma - che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 403 del 13/01/2012) , contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Messina nel dichiararsi territorialmente incompetente. Sez. S4/L- R.G. 19246/2023 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 6 di 6 La locuzione “sede principale degli affari e interessi” di cui all’art.43 c.c., infatti,è da intendersi riferita non solo agli interessi economici e materiali, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la considerazione complessiva di questi aspetti ( Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11339 del 11/05/2010 ; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15264 del 09/06/2008; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007). Atteso, quindi, che l’originario ricorrente, pur svolgendo le proprie prestazioni lavorative a Milazzo, ha però la propria residenza in Messina, si deve concludere, in assenza di elementi in senso contrario, che la corretta applicazione del criterio di cui agli art. 413, quarto coma, c.p.c. e 43 c.c. venga ad individuare quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro. P. Q. M. La Corte, risolvendo il conflitto ex art. 45 c.p.c., dichiara la competenza del Tribunale di Messina, dinanzi al qu
Sentenza Cassazione n. 03932/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris