CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 13769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 9 giugno 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha convalidato la sospensione dell'applicazione provvisoria disposta dal Magistrato di sorveglianza e respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., in quanto la revoca della misura è stata fondata unicamente sul contenuto di una querela, senza alcuna verifica circa una effettiva violazione di legge o delle prescrizioni. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alle circostanze esposte dalla difesa in memoria, che aveva contestato la attendibilità di quanto esposto in querela. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego della richiesta subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Con il quarto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della detenzione presso domicilio distante dal luogo del fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Innanzitutto, va rilevato che in data 12 gennaio 2023 al ricorrente è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, circostanza che determina la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione della decisione di rigetto dell'istanza medesima e di quella subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare. Peraltro, avendo il Tribunale di sorveglianza, nel confermare il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza, dichiarato "non validamente espiata alcuna porzione di pena", sussiste l'interesse della parte all'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato e va respinto. Il Tribunale ha valorizzato le circostanze risultanti dalla querela presentata da un vicino di casa, circostanze che evidenziano una condotta negativa del ricorrente posta in essere anche dopo la applicazione provvisoria della misura. Sul punto, il ricorso, con i motivi primo e secondo, ha denunciato l'inidoneità della querela presentata dal vicino a provare la sussistenza dei fatti e quindi a fondare la decisione di revoca dell'applicazione provvisoria della misura, prospettazione che riguarda il merito e non formula alcuna critica alla struttura della motivazione del provvedimento impugnato. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d