CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP presso il Tribunale di Noia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti al capo A), ovvero la rapina commessa in Sant'Anastasia il 2.1.2021, al capo C), ovvero la rapina commessa in Sant'Anastasia il 3.1.2021, al capo E), relativo alla rapina commessa in Sant'Anastasia il 9.1.2021, al capo G), ovvero la ricettazione, ed al capo H), relativo, infine, alla detenzione di cartucce per cui, esclusa la contestata aggravante, con la continuazione e la finale riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 6, mesi 13 e giorni 10 di reclusione ed Euro 2.400 di multa; lo aveva invece assolto dai capi B), D) e F) perché il fatto non sussiste; 2. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato anche dai reati di cui ai capi A), C), E) e H), per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato la pena per il solo capo G) in anni 2 di reclusione ed Euro 2.000 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Sdino lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e conseguente violazione e erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.: rileva che, all'esito delle tre rapine commesse in un ristretto arco di tempo in danno di esercizi commerciali di Sant'Anastasia, gli investigatori, che avevano orientato le indagini verso l'odierno ricorrente, avevano eseguito una perquisizione nella sua abitazione rinvenendovi il registratore di cassa sottratto in occasione di una delle rapine, un secondo registratore di cassa e due parcometri oggetto della contestazione di cui al capo G); segnala che già nel corso delle indagini il ricorrente aveva giustificato la detenzione di quanto rinvenuto dagli investigatori in quanto da lui recuperato in un'area sita nelle vicinanze della sua abitazione ove venivano sversati rifiuti di vario genere; richiama, quindi, la motivazione con cui la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, ha giudicato plausibile la giustificazione fornita dallo Sdino circa la detenzione di due cassetti per registratori di cassa ma non con riguardo ai due parcometri pervenendo in tal modo a conclusioni ingiustificatamente difformi e con motivazione intimamente contraddittoria; evidenzia, inoltre, la inadeguatezza degli argomenti spesi dai giudici di secondo grado per sostenere la diversità delle situazioni relative ai due registratori di cassa rispetto ai due parcometri; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: osserva, infatti, come la Corte di Appello abbia motivato sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nel possesso dell'indagato in termini congrui dal punto di vista fattuale e corretti sul piano giuridico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio (e, invero, dichiarato in primo grado responsabile) per rispondere di una serie di rapine perpetrate nei primi giorni del 2021 in danno di esercizi commerciali di Sant'Anastasia; le indagini intraprese avevano infatti condotto gli investigatori ad eseguire una perquisizione presso la abitazione del ricorrente dove erano stati rinvenuti due registratori di cassa uno dei quali, peraltro, sottratto dal rapinatore in occasione della rapina di cui al capo E) della rubrica, oltre a due parcometri provento di furti commessi in Acerra in data 7.1.2021 e 11.1.2021. Il rinvenimento della cassetta del registratore di cassa era stato valorizzato dal primo giudice per ritenere la responsabilità dello Sdino quanto alla rapina del giorno 9.1.2021;la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo lo Sdino dai fatti di rapina e, con particolare riferimento a quella di cui al capo E) ed al rinvenimento della cassetta del registratore di cassa nella abitazione del ricorrente, avendo fatto presente che "... la giustificazione offerta dall'imputato appare, per la verità, plausibile, atteso che, pacificamente, l'imputato si occupa della cura del bestiame che si trova nell'allevamento adiacente all'abitazione (...) e atteso che quanto all'altro cassetto di pertinenza dell'altro registratore di cassa, pure rinvenuto in suo possesso, ne è emerso il lecito possesso poiché il relativo proprietario, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito di non avere subito furti, di avere cessato la propria attività commerciale alcuni anni prima e di avere ceduto il registratore di cassa a tale [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pagg. 10-11); la Corte, perciò, ha affermato di "... non condividere il giudizio di inverosimiglianza formulato dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni dell'imputato che ha riferito di essere solito raccogliere materiale ferroso dal sito vicino casa ove vengono abbandonati rifiuti di avere intenzione di utilizzare tali cassetti come mangiatoie" (cfr., ivi). Ciò non di meno, la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente quanto ai capo G) sostenendo che le condizioni dei parcometri "... erano tali da evidenziare ictu ocu/i la loro provenienza illecita", dal momento che risultavano danneggiati nella parte inferiore per essere stati violentemente divelti dal suolo e, perciò, non si poteva ritenere fossero stati abbandonati; ha aggiunto che sui parcometri era impresso il numero identificativo "... che dava conto platealmente della possibilità di verificare agevolmente la provenienza e di risalire all'ente proprietario" (cfr., pag. 11). 2. Ritiene il collegio che la motivazione della sentenza qui impugnata non si presti a rilievi suscettibili di essere avanzati in sede di legittimità. La difesa, infatti, ha dedotto, contestualmente, vizio di motivazione e violazione di legge.Non è allora inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Al giudice di legittimità è dunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Per altro verso, e sub specie di violazione di legge la difesa denunzia, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la censura finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno concordemente riscontrato tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Tanto premesso, la Corte di appello ha formulato una diagnosi sulla consapevolezza, in capo al ricorrente, della (pacifica ed incontroversa) provenienza delittuosa dei due parcometri, fondandola - in termini non censurabili in questa sede - sulla sostanziale incapacità dello Sdino di dare contezza di come se li fosse procurati: a tal proposito, infatti, non è ravvisabile alcuna contraddizione con la diversa valutazione operata con riguardo ai registratori di cassa, per i quali ha stimato verosimile la loro utilizzazione come mangiatoie, tuttavia non certamente "spendibile" per tali apparati. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento