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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 agosto 1975

Cassazione n. 08912/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1975 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, era stato ammesso con ordinanza del 18 luglio 2019, stabiliva come segue: «dichiara non positivamente svolto l'intero periodo di prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigetta la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna di cui al titolo in esecuzione».

2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01).

2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 12 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 21 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1975 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel pronunciare circa l'esito dell'affidamento in prova al quale [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, era stato ammesso con ordinanza del 18 luglio 2019, stabiliva come segue: «dichiara non positivamente svolto l'intero periodo di prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigetta la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna di cui al titolo in esecuzione». 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, avverso l'ordinanza relativa alla valutazione dell'esito della misura alternativa, emessa dal tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (espressamente richiamato dal successivo art. 678, comma 1-bis), è esperibile opposizione, da parte dell'interessato, davanti allo stesso tribunale, che decide con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all'art. 666 dello stesso codice; ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto contro la deliberazione adottata senza formalità deve essere qualificato, per il principio di conservazione delle impugnazioni, come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01). 2. In applicazione del principio richiamato, pienamente condivisibile, l'impugnazione proposta avverso la menzionata ordinanza del 12 aprile 2023 deve essere qualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. P. Q. M. Qualificata l'impugnazione opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 21 novem
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