CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce la illegittima acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e la mancata assunzione della decisiva testimonianza di costui, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello accertato, previe adeguate ricerche, l'irreperibilità sopravvenuta e imprevedibile di procedere alla audizione e la presenza di elementi di riscontro al narrato di costui reso in fase di indagini preliminari (la deposizione dibattimentale della madre e del teste di polizia giudiziaria); considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in quanto concorrente nella contestata ricettazione, non è scrutinabile in questa sede in quanto non proposto con l'atto di appello; osservato che l'ulteriore doglianza in punto di giudizio di responsabilità è manifestamente infondata avendo la Corte di appello evidenziato la ricezione e la successiva messa all'incasso da parte dell'imputato dell'assegno denunciato come smarrito dal legittimo proprietario e l'assenza di giustificazioni in merito a tale disponibilità da cui ha logicamente tratto la consapevolezza della provenienza non lecita di tale titolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M