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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18219/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza n. 618/2024 SIGE emessa in data 25 settembre 2025 e depositata il 27 ottobre2025 ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata exart. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra i reati giudicati con le seguentisentenze:1) sentenza n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano (irrevocabile il 3 maggio 2022)di condanna in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo H) commesso inMilano in epoca anteriore e prossima al 9 aprile 2018;2) sentenza n. 881/2023 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile il 15 marzo2024) di condanna in ordine ai reati cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309del 1990 (capi 34 e 35), commessi in Guardavalle, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Milano tra il 26ottobre 2017 e il 1 luglio 2018.1.1.

La difesa ha dedotto l’identità del bene giuridico protetto dalle due normeincriminatrici e la sovrapponibilità dell’arco temporale dei reati per cui vi è condannadefinitiva da porre in continuazione ed inoltre ha posto in evidenza che il [OSCURATO:PERSONA] si riforniva disostanza stupefacente in Calabria per poi rivenderla sul territorio milanese, sfruttando i suoicollegamenti con le organizzazioni criminali operanti a Milano ed a [OSCURATO:PERSONA] e prendendoparte ad un’articolata attività di commercio, acquisto, custodia e trasporto dello stupefacentea fine di cessione a terzi.1.2.

La Corte d’appello ha respinto l’istanza motivando nel senso che i reati di cui aicapi 34) e 35) per i quali l’imputato è stato condannato con la sentenza sub 2 attengono adue rifornimenti di sostanza stupefacente che egli ha acquistato dai soggetti facenti parte delsodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H) per ilquale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza sub 1) riguarda la detenzione e lacessione di sostanza stupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti(acquisto contestato nel medesimo procedimento al capo C), componenti del sodaliziocriminale operante nel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegnocriminoso, all’atto della commissione del primo reato, di quelli ulteriori, delineati almeno nelleloro linee essenziali, in quanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, almomento del primo acquisto di droga dal sodalizio calabrese, il [OSCURATO:PERSONA] avesse giàprogrammato la condotta commessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata,piuttosto, dalle attività illecite di approvvigionamento svolte dai computati giudicati con lasentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano, che pertanto risulta espressione non diun’unitaria programmazione e ideazione, neanche in termini generali, ma di una scelta di vitadelinquenziale del [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi in cui deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. inrelazione all’art. 671 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova risultante dalle sentenzedi cognizione nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Ha errato il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nel ritenere che il quantitativo di stupefacente,oggetto della cessione di cui al capo H) per cui vi è stata condanna definitiva del ricorrentenel processo milanese, facesse parte della partita acquistata dal sodalizio e indicata nelcapo C) della medesima imputazione.Secondo il ricorrente, al contrario, quella cessione rappresenterebbe l’atto meramenteesecutivo di un presupposto fattuale diverso, ovvero l’acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], operato inCalabria della sostanza stupefacente di cui ai capi 34) e 35).

Il travisamento compiuto dallaCorte territoriale, che ha escluso il nesso di continuazione tra le due sentenze, avrebbeimpedito la possibilità di individuare una filiera criminale unitaria e la valutazione unitaria deldisegno criminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], conrequisitoria scritta del 24 aprile 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto sovrapponibilitra loro – è fondato e merita di essere accolto.1.

Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cuidesumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, chedeve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelleloro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n.1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che,quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti partedi un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv.cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A.,non mass.).

L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separai diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, lacausale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcunisoltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione delriconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez.1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv.284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).L'unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programmadi vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto,penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza adelinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può esserecompiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reatiche si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risultiunitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., chepuò essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una partelimitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

2. Quanto, poi, al dedotto vizio di travisamento, occorre premettere che l’indagine dilegittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietàdella motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento dellaprova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevanteche non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai finidella pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 30436 del30/6/2025, Amato e altro, non mass.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01;Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.257499-01).Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo)tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad essopresiede.

In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistentiovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Il travisamento rende la motivazioneinsanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustratenel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudiziologico sulla tenuta del sillogismo.

Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra lapremessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.Come ben spiegato da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, non mass. sulpunto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta daerrore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, ladifformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principiodi “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completatrascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto eragià stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità illoro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dallastessa articolazione del ricorso (Sez. 3, n. 30436 del 30/6/2025, Amato e altro, non mass.;Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).3.

Tanto premesso, come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente, il Giudicedell’esecuzione ha travisato il contenuto della motivazione della sentenza di cognizione(nella specie, la sentenza sub 1 n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano, di condannadel ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: capo H), attribuendole unsignificato contrario a quello effettivamente espresso, incorrendo pertanto nel denunciatovizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. osservandoche «i reati di cui ai capi 34) e 35) per i quali l’imputato ha riportato condanna con lasentenza innanzi indicata al punto 2, emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro, attengonoa due rifornimenti di sostanza stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dai soggetti facentiparte del sodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H)per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna con la sentenza innanzi indicata al punto 1), emessadalla Corte d’appello di Milano, riguarda la detenzione a fine di cessione di sostanzastupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti (acquisto contestato nelmedesimo procedimento al capo C), componenti del medesimo sodalizio criminale operantenel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegno criminoso […] inquanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, al momento del primoacquisto di droga dal sodalizio calabrese, il [OSCURATO:PERSONA] avesse già programmato la condottacommessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata, piuttosto, dalle attivitàillecite di approvvigionamento svolte dai coimputati giudicati con la sentenza emessa dallaCorte d’appello di Milano […]» (pag. 2 ord. imp.).Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha sostenuto che il reato commesso a Milano (capoH della sentenza della Corte d’appello di Milano) fosse un acquisto di droga da parte delricorrente, ma – al contrario – come risulta dalle sentenze di merito:- il suddetto reato costituì, in realtà, un episodio di cessione, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] agìcome fornitore (autonomo) del gruppo milanese, rimasto sprovvisto della sostanza indicatanel capo C) (cfr. sentenza della Corte d’appello di Milano, pagg. 8, 21 e 22);i reati di cui ai capi 34) e 35) di cui alla sentenza sub 2) della Corte d’appello diCatanzaro rappresentano acquisti di cocaina destinati alla «…sua piazza di spaccio diMilano» (cfr. sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pagg. 15, 16 e 56).Come fondatamente dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata, immutando il ruolodel [OSCURATO:PERSONA] da venditore (come accertato dalla Corte milanese) in quello di acquirente, hatravisato le risultanze processuali offerte dai giudici della cognizione incorrendo in un errorepercettivo che ha natura potenzialmente decisiva ai fini dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. perché, scardinando la ratio decidendi (di rigetto) del provvedimento impugnato, èdestinato ad incidere sui criteri di legge che regolano l’istituto della continuazione, comesopra riepilogati (v. supra § 1).

Se, infatti, la condotta del [OSCURATO:PERSONA], anziché un acquisto “a valle”è – come emerge dalle prodotte sentenze di cognizione – una cessione “a monte” disostanza proveniente dalla Calabria, tale circostanza fattuale assurge ad elemento valutabilein termini di “filiera criminale unitaria”, e, quindi, potenzialmente idoneo ad essereapprezzato, per contiguità temporale, identità dei soggetti coinvolti e finalità perseguita, aglieffetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.Tanto induce a ritenere sussistente il vizio dedotto dal ricorrente e a disporre, diconseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovogiudizio che, libero nell’esito, sia frutto della congiunta considerazione di tutti gli elementidedotti e potenzialmente rilevanti.3.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diCatanzaro.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza n. 618/2024 SIGE emessa in data 25 settembre 2025 e depositata il 27 ottobre2025 ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata exart. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra i reati giudicati con le seguentisentenze:1) sentenza n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano (irrevocabile il 3 maggio 2022)di condanna in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo H) commesso inMilano in epoca anteriore e prossima al 9 aprile 2018;2) sentenza n. 881/2023 della Corte d’appello di Catanzaro (irrevocabile il 15 marzo2024) di condanna in ordine ai reati cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309del 1990 (capi 34 e 35), commessi in Guardavalle, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Milano tra il 26ottobre 2017 e il 1 luglio 2018.1.1. La difesa ha dedotto l’identità del bene giuridico protetto dalle due normeincriminatrici e la sovrapponibilità dell’arco temporale dei reati per cui vi è condannadefinitiva da porre in continuazione ed inoltre ha posto in evidenza che il [OSCURATO:PERSONA] si riforniva disostanza stupefacente in Calabria per poi rivenderla sul territorio milanese, sfruttando i suoicollegamenti con le organizzazioni criminali operanti a Milano ed a [OSCURATO:PERSONA] e prendendoparte ad un’articolata attività di commercio, acquisto, custodia e trasporto dello stupefacentea fine di cessione a terzi.1.2. La Corte d’appello ha respinto l’istanza motivando nel senso che i reati di cui aicapi 34) e 35) per i quali l’imputato è stato condannato con la sentenza sub 2 attengono adue rifornimenti di sostanza stupefacente che egli ha acquistato dai soggetti facenti parte delsodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H) per ilquale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con la sentenza sub 1) riguarda la detenzione e lacessione di sostanza stupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti(acquisto contestato nel medesimo procedimento al capo C), componenti del sodaliziocriminale operante nel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegnocriminoso, all’atto della commissione del primo reato, di quelli ulteriori, delineati almeno nelleloro linee essenziali, in quanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, almomento del primo acquisto di droga dal sodalizio calabrese, il [OSCURATO:PERSONA] avesse giàprogrammato la condotta commessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata,piuttosto, dalle attività illecite di approvvigionamento svolte dai computati giudicati con lasentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano, che pertanto risulta espressione non diun’unitaria programmazione e ideazione, neanche in termini generali, ma di una scelta di vitadelinquenziale del [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi in cui deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. inrelazione all’art. 671 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova risultante dalle sentenzedi cognizione nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Ha errato il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nel ritenere che il quantitativo di stupefacente,oggetto della cessione di cui al capo H) per cui vi è stata condanna definitiva del ricorrentenel processo milanese, facesse parte della partita acquistata dal sodalizio e indicata nelcapo C) della medesima imputazione.Secondo il ricorrente, al contrario, quella cessione rappresenterebbe l’atto meramenteesecutivo di un presupposto fattuale diverso, ovvero l’acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], operato inCalabria della sostanza stupefacente di cui ai capi 34) e 35). Il travisamento compiuto dallaCorte territoriale, che ha escluso il nesso di continuazione tra le due sentenze, avrebbeimpedito la possibilità di individuare una filiera criminale unitaria e la valutazione unitaria deldisegno criminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], conrequisitoria scritta del 24 aprile 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto sovrapponibilitra loro – è fondato e merita di essere accolto.1. Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cuidesumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, chedeve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelleloro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n.1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che,quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti partedi un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv.cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A.,non mass.). L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separai diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, lacausale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcunisoltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione delriconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez.1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv.284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).L'unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programmadi vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto,penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza adelinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può esserecompiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reatiche si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risultiunitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., chepuò essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una partelimitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 2. Quanto, poi, al dedotto vizio di travisamento, occorre premettere che l’indagine dilegittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietàdella motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento dellaprova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevanteche non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai finidella pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per laessenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 30436 del30/6/2025, Amato e altro, non mass.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01;Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.257499-01).Il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo)tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad essopresiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistentiovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazioneinsanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustratenel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudiziologico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra lapremessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, non mass. sulpunto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta daerrore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, ladifformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principiodi “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completatrascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto eragià stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità illoro esame diretto, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dallastessa articolazione del ricorso (Sez. 3, n. 30436 del 30/6/2025, Amato e altro, non mass.;Sez. 2, n. 20677 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015,Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302-01).3. Tanto premesso, come fondatamente dedotto dalla parte ricorrente, il Giudicedell’esecuzione ha travisato il contenuto della motivazione della sentenza di cognizione(nella specie, la sentenza sub 1 n. 2975/2020 della Corte d’appello di Milano, di condannadel ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: capo H), attribuendole unsignificato contrario a quello effettivamente espresso, incorrendo pertanto nel denunciatovizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. osservandoche «i reati di cui ai capi 34) e 35) per i quali l’imputato ha riportato condanna con lasentenza innanzi indicata al punto 2, emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro, attengonoa due rifornimenti di sostanza stupefacente che il [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dai soggetti facentiparte del sodalizio operante in provincia di Catanzaro, mentre l’unico reato di cui al capo H)per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna con la sentenza innanzi indicata al punto 1), emessadalla Corte d’appello di Milano, riguarda la detenzione a fine di cessione di sostanzastupefacente facente parte di una partita acquistata da altri soggetti (acquisto contestato nelmedesimo procedimento al capo C), componenti del medesimo sodalizio criminale operantenel territorio milanese, cosicché non può ravvisarsi un’unicità del disegno criminoso […] inquanto non vi sono indici esteriori dai quali possa ricavarsi che, al momento del primoacquisto di droga dal sodalizio calabrese, il [OSCURATO:PERSONA] avesse già programmato la condottacommessa in territorio milanese, essendo quest’ultima derivata, piuttosto, dalle attivitàillecite di approvvigionamento svolte dai coimputati giudicati con la sentenza emessa dallaCorte d’appello di Milano […]» (pag. 2 ord. imp.).Dunque, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha sostenuto che il reato commesso a Milano (capoH della sentenza della Corte d’appello di Milano) fosse un acquisto di droga da parte delricorrente, ma – al contrario – come risulta dalle sentenze di merito:- il suddetto reato costituì, in realtà, un episodio di cessione, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] agìcome fornitore (autonomo) del gruppo milanese, rimasto sprovvisto della sostanza indicatanel capo C) (cfr. sentenza della Corte d’appello di Milano, pagg. 8, 21 e 22);i reati di cui ai capi 34) e 35) di cui alla sentenza sub 2) della Corte d’appello diCatanzaro rappresentano acquisti di cocaina destinati alla «…sua piazza di spaccio diMilano» (cfr. sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pagg. 15, 16 e 56).Come fondatamente dedotto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata, immutando il ruolodel [OSCURATO:PERSONA] da venditore (come accertato dalla Corte milanese) in quello di acquirente, hatravisato le risultanze processuali offerte dai giudici della cognizione incorrendo in un errorepercettivo che ha natura potenzialmente decisiva ai fini dell’istanza ex art. 671 cod. proc.pen. perché, scardinando la ratio decidendi (di rigetto) del provvedimento impugnato, èdestinato ad incidere sui criteri di legge che regolano l’istituto della continuazione, comesopra riepilogati (v. supra § 1). Se, infatti, la condotta del [OSCURATO:PERSONA], anziché un acquisto “a valle”è – come emerge dalle prodotte sentenze di cognizione – una cessione “a monte” disostanza proveniente dalla Calabria, tale circostanza fattuale assurge ad elemento valutabilein termini di “filiera criminale unitaria”, e, quindi, potenzialmente idoneo ad essereapprezzato, per contiguità temporale, identità dei soggetti coinvolti e finalità perseguita, aglieffetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.Tanto induce a ritenere sussistente il vizio dedotto dal ricorrente e a disporre, diconseguenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovogiudizio che, libero nell’esito, sia frutto della congiunta considerazione di tutti gli elementidedotti e potenzialmente rilevanti.3. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diCatanzaro.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris