CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 18381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-decisione della Corte di cassazione, Sezione prima penale, del 30/03/2022, sul ricorso n. 36020/2021 Reg. Gen. ricorsi, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il 22/05/1954; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza-decisione pronunciata il 30 marzo 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Sezione prima penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al 36020/20214\i (r- 2. Il dispositivo della predetta sentenza-decisione dispone, per mero errore materiale, la qualificazione del ricorso come reclamo in luogo della qualificazione del reclamo già proposto innanzi al Tribunale di sorveglianza come ricorso. 3. In data 15 aprile 2022 è stato promosso d'ufficio il procedimento per la correzione dell'errore materiale incorso nella redazione del solo dispositivo della sentenza-docuraeP4o-.3 A'7, - 4. A tale correzione può procedersi ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e de plano, atteso il contenuto della rettifica. Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria. P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo della udienza in camera di consiglio del 30/03/2022 della Corte di cassazione, Sezione prima penale, relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e iscritto al n. 36020/2021 Reg. Gen., nel senso che, laddove è scritto «qualificato il ricorso come reclamo», deve leggersi «qualificato il reclamo al Tribunale di sorveglianza come ricorso». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso il 15/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]