CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 28680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; clf • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 494, 61, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 27 marzo 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e la motivazione è stata depositata il 27 giugno 2024, tardivamente rispetto il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dalla data della notifica ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., avvenuta il 3 luglio 2024, non deve essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui - come nella specie - il giudizio di secondo grado, a seguito dell'appello dell'imputato presente in primo grado, sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l'«appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01); - ragion per cui il termine per impugnare spirava il 18 settembre 2024 e il ricorso, presentato il 30 settembre 2024, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos