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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29127/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 13960/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto al reato più grave individuato dalla stessa Corte di cassazione, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto agli aumenti di pena per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 13960/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto al reato più grave individuato dalla stessa Corte di cassazione, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, avendo fornito adeguata motivazione anche rispetto agli aumenti di pena per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 29127/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris