CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è immediatamente smentito dalla disamina degli atti trasmessi, dalla quela è emersa l'avvenuta notifica all'imputato appellante della data fissataper l'udienza di trattazione dell'appello ( in termine utile pe la tempestiva richiesta di trati:azione orale, nel caso tardivamente depositata così da giustificare l'udienza cartolare di avvenuta definizione del gravame); il secondo motivo mette in discussione la responsabilità per il reato contestato e la tenuta motivazionale della decisione gravata in relazione alla valutazione del compendio probatorio replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.