CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 21337/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, tutti inerenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché all'evidenza superati e deprivati di rilievo dal tenore della decisione gravata, il cui argomentare appare immune a censure prospettabili in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione delle generiche ( aspetto a tacer d'altro assorbito dal puntuale e inequivoco decisivo riferimento ai precedenti del ricorrente), alla misura della pena irrogata (puntualmente argomentata nel giustificare le ragioni del rilevato distanziamento dal minimo edittale), alla individuazione dei presupposti utili a supportare la ritenuta recidiva (alla luce della maggiore pericolosità da ascrivere al ricorrente in considerazione delle pregresse condanne dell'imputato per associazione ex artt. 416 bis c.p. e 74 TUS) e l'aumento per la continuazione ( puntualmente argomentato facendo leva sul quantitativo della sostanza fatta oggetto di cessione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gior4 ) Fidelbo CiEiluSiTATO [OSCURATO:PERSONA]" LERIA O l GI oggi