CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2020 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 27/11/2020 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di 2 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, con particolare riferimento alla attualità della pericolosità sociale del ricorrente. Deduce l'assenza dei presupposti per l'inserimento del proposto nelle due categorie di pericolosità generica di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, essendo stato richiamato soltanto il procedimento "Piscatores", riguardante vicende penali concernenti un periodo di 4 anni, dal 2011 al 2015. Lamenta inoltre la motivazione carente in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, in quanto la condotta contestata risulta conclusa nel 2015, periodo al quale è seguito uno stato di detenzione; successivamente il ricorrente ha intrapreso un percorso di recupero, entrando nel mondo del lavoro, e così evidenziando l'assenza di attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284).3. Nel caso in esame il ricorso si limita a contestare, laconicamente, l'inserimento del proposto nelle categorie di pericolosità generica di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, e, in maniera più diffusa, il giudizio di attualità della pericolosità sociale formulato dalla Corte territoriale, senza tuttavia evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione. Invero, nel caso in esame, con motivazione ampia ed argomentata, immune da censure di illogicità, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente illustrato i presupposti per l'applicazione della misura personale e valutato il requisito dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati sul punto, peraltro espressamente richiamati. 3.1. Quanto ai presupposti soggettivi di pericolosità generica - vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b), ed essere dediti alla commissione di reati che offendono, tra l'altro, la sicurezza o la tranquillità pubblica (lett. c) la Corte territoriale ha infatti evidenziato che il Tarantino, oltre a due reati di riciclaggio (commessi nel 2013), è stato dapprima sottoposto (nel 2016), nell'ambito della c.d. 'operazione Piscatores', alla custodia cautelare in carcere, e poi condannato con sentenza irrevocabile (del 2018) alla pena di 3 anni di reclusione (in seguito al c.d. ‘patteggiannento' in appello), per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di truffe e frodi telematiche, risultando essere il capo di un sodalizio con base nella Locride che, mediante truffe, frodi informatiche, accessi abusivi a dati informatici e riciclaggio, riusciva a sottrarre ingenti disponibilità economiche alle ignare vittime, giungendo a prelievi fraudolenti dai conti correnti dell'ammontare di quasi 850 mila euro; l'attività illecita del sodalizio risultava realizzata tra il 2011 ed il 2015. Tali elementi - la reiterazione sistematica delle condotte criminose per anni, e la idoneità dei reati commessi a generare profitti illeciti e ad offendere la sicurezza pubblica - sono stati dunque richiamati per motivare la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione personale. 3.2. Con riferimento all'attualità della pericolosità sociale, pure oggetto di contestazione da parte del ricorrente, la Corte territoriale ha evidenziato la vicinanza temporale, rispetto all'adozione della misura di prevenzione, dei fatti accertati nel processo 'Piscatores', il ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio criminale, l'assenza di una stabile attività lavorativa da cui procurarsi redditi leciti (tale non potendo ritenersi la saltuaria attività di volontariato presso una palestra o altra attività occasionale), la non significativa durata della detenzione (circa 2 anni, dal 2016 al marzo 2018), e l'assenza di elementi concreti da cui desumere un mutamento radicale delle scelte di vita.Nel caso di specie, dunque, il vizio radicale di motivazione in realtà non si rinviene. Il decreto impugnato è corredato di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l'appello, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi. Non ricorre, quindi, in concreto un caso di motivazione inesistente o puramente apparente. Tanto premesso, devono pertanto ritenersi inammissibili le doglianze proposte, aventi ad oggetto la valutazione probatoria della consistenza indiziaria posta a fondamento del giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità, risolvendosi le censure in una mera 'contestazione probatoria'. Del resto, la valutazione in concreto dell'attualità della pericolosità costituisce una questione di fatto, il cui accertamento esula dal controllo di legittimità (Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 2004, Criaco, Rv. 229305). Inoltre, va rilevato che del tutto inconferenti e, comunque, aspecifiche risultano le deduzioni difensive attinenti alla mancata valutazione del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale alla luce di due circostanze di fatto: a) la carcerazione sofferta dal proposto tra il 2016 e il 2018; b) l'attività lavorativa, sia pure saltuaria, che il proposto avrebbe iniziato a svolgere dopo la sua scarcerazione. Al riguardo, infatti, il ricorso omette del tutto di confrontarsi concretamente con il tessuto argomentativo della Corte territoriale, sia con riferimento al periodo non particolarmente significativo di detenzione sofferta, sia, e soprattutto, con il fatto che tale detenzione è avvenuta in esecuzione di custodia cautelare e, conseguentemente, in ragione del concreto e attuale pericolo di recidivanza del prevenuto, tale da integrare - quanto meno per tutto il periodo di applicazione - quell'attualità della pericolosità sociale necessaria per l'adozione della misura di prevenzione personale anche in ragione del ruolo apicale ricoperto in seno all'associazione per delinquere, operante sino ai primi mesi del 2015. Al contempo, il modesto arco temporale intercorrente tra la fine della custodia cautelare (marzo 2018) e l'adozione della misura di prevenzione (la cui proposta risale al dicembre 2018) è stato correttamente ritenuto inidoneo ad elidere l'attualità della pericolosità sociale del proposto in ragione della natura dei reati commessi, del ruolo apicale svolto dal ricorrente e delle immutate condizioni patrimoniali e lavorative del medesimo. In definitiva, il ricorrente non evidenzia alcun elemento decisivo, idoneo a fondare il vizio di violazione di legge denunciato: tale genericità impone di ritenere inammissibile il ricorso presentato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis