CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 28895/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I; [OSCURATO:PERSONA] L’ordinanza impugnata, dopo aver dato atto che il Magistrato di sorveglianza aveva revocato, il 07/11/2024,la misura alternativa in precedenza concessa in via provvisoria, in ragione delle plurime violazioni, e diffide (attesa la mancata presenza del condannato nel domicilio indicato durante i controlli), ha dato conto di quanto emergente dalla relazione comportamentale proveniente dalla Casa circondariale di Cremona, ove il Soliman si trova attualmente detenuto, che attestava i numerosi rapporti disciplinari a carico del condannato (ben cinque tra gennaio e febbraio 2025), causati da vari comportamenti violenti e minacciosi tenuti dal prevenuto nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, dei sanitari e di altri detenuti. Il Tribunale ha poi ritenuto di revocare la misura ex tunc, essendo stato brevissimo il tempo trascorso in affidamento, e rilevando come le molteplici violazioni commesse fossero dimostrative di un fallimento complessivo della misura stessa. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con un unico motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen., 3 CEDU e47 ord. pen., la manifesta illogicità ed omessa motivazione sulla decorrenza ex tunc della revoca e sul comportamento tenuto dal Soliman in costanza di affidamento. Il Tribunale ha omesso di indicare le violazioni commesse dal Soliman durante l’affidamento, motivando il provvedimento sulla base delle informazioni assunte relative al periodo di carcerazione successivo alla revoca provvisoria della misura alternativa decisa dal Magistrato di sorveglianza nel novembre 2024: a parte un generico richiamo alle diffide ricevute, il Tribunale non ha esaminato e descritto i sottesi comportamenti. Il provvedimento impugnato, inoltre, non indica le ragioni per le quali la misura debba essere revocata ex tunc: non è infatti stata operata alcuna valutazione in ordine alla gravità delle violazioni in rapporto alla finalità della misura che, nel caso specifico, prevedeva tra le prescrizioni anche quella di frequentare il SERD di Gorgonzola, ed al complessivo comportamento serbato dal condannato durante l’intero corso dell’esperimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11 ord. pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. É la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va infatti ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, v. già Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214 - 01). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066 - 01), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 2.L'ordinanza impugnata - applicando correttamente i suddetti principi - ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi. Il Tribunale, in particolare, ha fondato il proprio giudizio sia sulle ripetute violazioni in corso di misura, già riscontrate dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza 07/11/2024 (che evidenziava come il prevenuto fosse stato già più volte diffidato, essendosi reso irreperibilenel domicilio indicato durante i controlli di P.S.), sia sul comportamento serbato dal Soliman successivamente alla revoca della misura alternativa, disposta dal medesimo Magistrato di sorveglianza con la succitata ordinanza; evidenziava in particolare il Tribunale come il Soliman, dopo essere stato ritradotto presso il carcere di Cremona per ivi scontare la sua pena, avesse posto in essere molteplici agiti autolesionistici e contrari alle regole custodiali, incorrendo in numerosi rapporti disciplinari (ben cinque tra il 14/01/2025 ed il 10/02/2025), attestanti vari comportamenti violenti e minacciosi tenuti nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, dei sanitari e degli altri detenuti. Il Tribunale di sorveglianza milanese ha quindi compiuto una valutazione globale, tenendo conto, da un lato, della condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione della prova e, dall'altro, del comportamento serbato subito dopo l’interruzione della stessa, giungendo alla conclusione, non illogica, che il detenuto si fosse mostrato inadatto a beneficiare della misura alternativa, stante l’incapacità del medesimo di sottostare alle regole impostegli. Quanto alla decorrenza ex tunc della revoca, il Tribunale ha valorizzato, « a dimostrazione di un fallimento complessivo della misura stessa», sia il breve tempo trascorso dal soggetto in misura alternativa, sia le molteplici violazioni riscontrate in corso di esecuzione della misura. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato argomentato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone rilievi meramente confutativi. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato si sottrae alle censure mosse con l'unico motivo di ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Ri