CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
es,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] 21 Srl, e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoLorenzo Sternini,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1293/2024depositata il 02/07/2024.Numero registro generale 22056/2024Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15945/2026Data pubblicazione 24/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 2.7.2024 la Corte d’Appello di Venezia rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Treviso e con la quale era stata accoltal’azione promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. diretta ad ottenere larevoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di vendita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei beniimmobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], e ciò a fronte delcredito vantato in forza di fideiussione prestata nel 2007 alla banca daquest’ultimo per i debiti di [OSCURATO:SOCIETA]..Gli appellanti avevano censurato che nel giudizio di primo grado non si eraprovveduto alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. atteso che erapendente innanzi al Tribunale di Pordenone giudizio di accertamento delcredito vantato dalla banca attrice e che, inoltre, il medesimo giudice nonaveva tenuto in alcun conto il rilievo di nullità della fideiussione prestatadal Galli; denunciavano ancora che non poteva essere ravvisato alcundanno derivante dalla vendita contestata poiché alcuni dei beni oggettodella cessione erano già inclusi in un fondo patrimoniale costituitonell’anno 2015 ed altri erano già soggetti ad ipoteca volontaria.Eccepivano inoltre l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. nelcorso del giudizio quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA].La convenuta appellata costituitasi aveva contestato i motivi di appelloinsistendo per il relativo rigetto.Il giudice dell’impugnazione, ritenuta provata la qualità di cessionaria diOrtles 21 e condivise le motivazioni del giudice di prime cure, rigettaval’appello.Numero registro generale 22056/2024Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15945/2026Data pubblicazione 24/05/2026Avverso tale pronuncia i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso articolato in cinque motivi.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 344 e 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1°, nn. 4) e 5) c.p.c. per non aver la Corte d’Appello di Venezia dichiaratol’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. per totale mancanza dilegittimazione attiva in capo all’intervenuto. Violazione dell’art. 115 c.p.c.in relazione all’art. 2697 c.c.»Si dolgono che la corte territoriale abbia ritenuto proposta da essiappellanti la mera eccezione relativa alla mancata prova dell’inclusione delloro credito tra i rapporti ceduti considerando, pertanto, sufficiente per larelativa dimostrazione l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionarianella [OSCURATO:PERSONA]; deducono di aver eccepito invece la carenza diprova dell’atto di cessione integrale dei crediti.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Premesso che il creditore che agisce con l’azione revocatoria ex art. 2901c.c. deve almeno provare di essere titolare di un credito, seppur litigioso ocondizionato, parte ricorrente ha contestato la spettanza in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22056/2024Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15945/2026Data pubblicazione 24/05/2026E’ chiaro che la contestazione svolta dagli odierni ricorrenti ivi appellanti èstata riferita, come correttamente rilevato dal giudice del gravame, allamera mancanza di prova del fatto che oggetto della cessione era anche ilcredito vantato nei confronti del debitore appellante.Infatti, nella comparsa conclusionale in sede di giudizio di primo grado nonpotevano essere sollevate da parte odierna ricorrente eccezioni diverse daquelle già in precedenza tempestivamente proposte (Cass. n. 315/2012,Cass. n. 11547/2019); e quanto alle note scritte in data 31.10.2023,successive all’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] ed allegate al ricorso, vi silegge ‘Si contesta anzitutto che il credito per cui è causa sia stato oggettodi cessione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come invece da quest’ultimadedotto, non essendoci alcuna evidenza al riguardo’.Sul punto allora è principio ormai consolidato di questa Corte quello percui in caso di cessione ‘in blocco’ dei crediti da parte di una banca ex art.58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti‘in blocco’ è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alcessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno deirapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano lesingole categorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante:Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; n.Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n.16526).La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la contestazione riguardavasolo l’inclusione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra quelliceduti, ha indicato che, ai predetti fini, l’avviso in G.U. ‘può ben costituireadeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto dicontestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise econsentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresiNumero registro generale 22056/2024Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15945/2026Data pubblicazione 24/05/2026nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristicheconcrete’. Inoltre, la medesima Corte ha esplicitato che ‘ i dati indicatividei crediti ceduti sono resi disponibili nella seguente pagina web:https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx fino alla relativaestinzione, e che i debitori ceduti possono richiedere confermadell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguenteindirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]. Vi è quindi esatta corrispondenza trale caratteristiche del credito controverso – nascente dalla concessione diun’apertura di credito in conto corrente e di un mutuo chirografarioclassificati dalla banca in sofferenza e sorti sicuramente nel periodo sopraindicato – e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione inblocco’.Tuttavia, così motivando il giudice del gravame non ha compiutamenteindicato gli elementi obiettivamente deponenti per la certa ricomprensionedel credito oggetto di causa in quelli innumerevoli (dall’anno 1950)asseritamente ceduti.Proprio la considerazione del mero rinvio ad una pagina web includente ilcredito vantato, senza peraltro specificare se esso fosse munito dielementi identificativi chiaramente evincibili e deponenti per la relativaricomprensione nella cessione de qua, depone per una motivazione alriguardo meramente apparente e pertanto inesistente.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti glialtri motivi, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione inrelazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello diVenezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendodei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 22056/2024Numero sezionale 540/2026Numero di raccolta generale 15945/2026Data pubblicazione 24/05/2026La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]