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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 41564/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dal GIP del Tribunale di Bari la misura degli arresti domiciliari in quanto ritenuto partecipe di un sodalizio dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita e ciò in quanto si faceva attribuire, consapevolmente e dietro lauto compenso, la fittizia intestazione della carica di amministratore e socio unico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Dai conti correnti delle predette società venivano, poi, disposti a mezzo di bonifici, da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimenti di ingenti somme di denaro, costituenti profitto di reato derivante dalla consumazione di plurimi delitti ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, nonché dalle appropriazioni indebite di risorse finanziarie delle società appartenenti e non alla [OSCURATO:SOCIETA], ovvero dal reato di contrabbando, versi i conti di altri sodali o di altre società e imprese individuali coinvolte nel meccanismo illecito creato dai promotori di detto sodalizio.

Da qui anche le contestazioni dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, sotto forma di concorso in riciclaggio.

2. Con ordinanza in data 10/03/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'istanza di riesame dell'indagato, annullava il provvedimento cautelare, stante per un verso l'assenza di consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni elusive avute di mira con l'attività di interposizione fittizia, stante l'assenza di contributi di carattere gestionale che consentissero di ravvisare una sua corresponsabilità rispetto ai delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita certamente avuti di mira dai soci occulti e reali amministratori di tutte le società fittiziamente intestate al Camerino ed agli altri prestanome.

Sul rilievo dell'assoluta estraneità dell'indagato alla vita delle società al medesimo formalmente riconducibili, se ne faceva discendere, a maggior ragione, l'assenza di consapevolezza in ordine all'esistenza di un vincolo di tipo associativo e di essere inserito in una siffatta organizzazione con un apporto stabile e continuativo alle attività delittuose programmate.

3. Avverso tale decisione ricorre il Pubblico ministero della DDA di Bari, deducendo la violazione di legge, nonché l'omessa motivazione ed il travisamento della prova.

3.1. Quanto alla violazione di legge, premesso che all'indagato si contesta il delitto di riciclaggio che ha come presupposto i reati tributari (e non solo quello di intestazione fittizia al quale si sarebbe prestato il ricorrente) nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società, si richiamano gli arresti di questa S.C. sul principio, ritenuto ignorato dal Tribunale, della compatibilità tra dolo eventuale e dolo specifico (affermato in materia di reati tributari, ricettazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta).

In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i precedenti dettati dalla S.C. in materia di reati fiscali e fallimentari, nel senso di ritenere sufficiente il dolo eventuale in capo all'amministratore formale, ma con un necessario quid pluris di consapevolezza (peraltro ben esistente nel caso in esame), pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto, rispetto alla mera consapevolezza dell'accettazione della carica in assenza di alcun potere di ingerenza nella gestione della società.

3.2. Quanto al vizio di motivazione, richiamati gli indici fattuali connessi all'espletamento della carica, con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi gravanti sull'amministratore di diritto e sul liquidatore (funzione poi svolta dall'indagato in relazione alle due società di cui era amministratore ed in cui lavorava come dipendente), il ricorrente si sofferma su diversi indici - costituiti dalle disposizioni dai c/c sociali di bonifici in favore delle società e delle ditte individuali che si prestavano a riciclare il denaro e dal contenuto delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - dimostrativi dell'esistenza di chiari "segnali di rischio" che avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale del riesame ai fini della chiara rappresentazione dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano.

4. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 19/09/2022, sul rilievo della fondatezza dei motivi dedotti dal Pubblico ministero ricorrente, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. La censura di errata applicazione della legge penale e, in particolare, dei principi dettati da questa Corte in materia di compatibilità del dolo eventuale con le fattispecie di reato poste a base della finalità elusiva perseguita dai soci occulti e reali amministratori delle società fittiziamente intestate al [OSCURATO:PERSONA], muove dall'indicazione di una serie di elementi di fatto che, a detta del Pubblico ministero ricorrente, sarebbero univocamente dimostrativi della possibilità di rappresentarsi lo scopo delittuoso dell'attività posta in essere dai soggetti in favore dei quali l'indagato si era obiettivamente prestato ad assumere fittiziamente la .3 carica di amministratore di due delle varie società coinvolte nel complesso e vasto meccanismo illecito creato dal [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici.

Accanto ad una serie di indici di carattere formale costituiti dall'adempimento dei diversi oneri strettamente connessi alla carica di amministratore di diritto, il Pubblico ministero ricorrente ha, altresì, indicato - quali segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano - anche la circostanza che l'indagato avrebbe disposto, dai conti correnti delle società di cui era il legale rappresentante, bonifici a favore delle altre persone giuridiche (si tratta di dieci società e tre ditte individuali) per complessivi C 2.870.288,01.

Inoltre, ha anche richiamato le dichiarazioni di un coindagato, [OSCURATO:PERSONA], zio dell'odierno indagato.

3. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del riesame ha escluso la consapevolezza, in capo al Camerino, di prestarsi alle attività illecite avute di mira dai soci occulti ed amministratori di fatto delle società di cui era fittiziamente socio e legale rappresentante, sul rilievo che i poteri di gestione e direzione erano esercitati, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia di lui, Raffaella.

Si è dato risalto, pertanto ad un dato di carattere sostanziale che fa riferimento all'esercizio dei poteri gestori della persona giuridica, a cui era estraneo l'indagato.

Di conseguenza, l'assolvimento ad opera del Camerino di obblighi di carattere formale connessi alla carica (tra i quali vengono indicati quelli dell'iscrizione o della cancellazione della società presso il registro delle imprese, la consegna delle buste paga, gli adempimenti bancari indispensabili per potere poi operare sui conti della società, i generici adempimenti di carattere fiscale, la percezione dei compensi, ecc.), non si rivela decisivo, in quanto il Tribunale del riesame ha precisato come fossero del tutto recessivi, quali indici di consapevolezza, rispetto all'elemento di fatto ritenuto decisivo e costituito dal rinvenimento nell'esclusiva disponibilità dei Giordano, della documentazione amministrativa, contabile, bancaria e fiscale inerentele società amministrate dall'indagato.

Si tratta di un aspetto di rilievo, in quanto "sterilizza" lo stesso ulteriore argomento, introdotto dal Pubblico ministero, relativo al fatto che l'indagato aveva ceduto ai complici i codici per l'home banking, condotta "coerente" con l'affidamento esclusivo della gestione in capo ai correi.

Parimenti, non decisivo risulta il riferito del [OSCURATO:PERSONA]: la circostanza che sia stato lui a "portare" il nipote, quale prestanome, all'interno del meccanismo illecito creato dai Giordano, si presta anche ad una lettura compatibile, sul piano logico, con quanto ritenuto dal Tribunale; il fatto, poi, che lo incontrasse all'interno della società è un dato di per sé neutro a fronte del necessario adempimento di obblighi formali da parte dell'amministratore di diritto.

Ciò che, invece, potrebbe assumere rilievo ai fini del paventato vizio di motivazione e, di conseguenza, determinare un'errata applicazione dei principi in materia di dolo eventuale, è la circostanza che l'indagato avrebbe disposto, dai conti correnti delle società di cui era il legale rappresentante, bonifici a favore delle altre persone giuridiche (si tratta di dieci società e tre ditte individuali) per complessivi C 2.870.288,01.

Si tratta, infatti, di una condotta aventP. valenza sostanziale e di ingerenza societaria, in quanto non solo sarebbero stata operata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e non dai Giordano che avrebbero avuto l'esclusiva disponibilità dei conti societari, ma anche con modalità ripetute, a carattere diffuso (in quanto in favore di una molteplicità di persone giuridiche beneficiarie) e per importi particolarmente significativi.

Tale elemento, quindi, si pone in modo del tutto distonico rispetto ad una motivazione che fonda proprio sull'esclusività del mero dato formale l'esclusione della consapevolezza in capo al Camerino del possibile compimento di attività delittuose ad opera dei soci occulti ed amministratori di fatto.

4. Tanto premesso, va però al contempo evidenziato come di tale elemento il Pubblico ministero ricorrente abbia omesso qualsiasi allegazione.

Posto che, infatti, di tale circostanza non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato (tanto che se ne lamenta anche il travisamento), competeva al ricorrente fornire od indicare alla Corte i relativi e necessari elementi rappresentativi, soprattutto se si considera che agli atti del fascicolo non sono allegati né la richiesta, né l'ordinanza genetica del GIP, comunque non specificamente richiamata dal ricorrente nei suoi necessari riferimenti testuali.

In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, questa Corte ha affermato che trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa - Sez. 2, n. 35164 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.v. 276432 - 01, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01).

Di conseguenza, non potendosi scrutinare l'elemento decisivo del ricorso del Pubblico ministero e non risultando gli altri argomenti dedotti idonei a scardinare la logicità del ragionamento che ha portato il Tribunale del riesame ad es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dal GIP del Tribunale di Bari la misura degli arresti domiciliari in quanto ritenuto partecipe di un sodalizio dedito alla commissione di più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita e ciò in quanto si faceva attribuire, consapevolmente e dietro lauto compenso, la fittizia intestazione della carica di amministratore e socio unico delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Dai conti correnti delle predette società venivano, poi, disposti a mezzo di bonifici, da [OSCURATO:PERSONA], d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimenti di ingenti somme di denaro, costituenti profitto di reato derivante dalla consumazione di plurimi delitti ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000, nonché dalle appropriazioni indebite di risorse finanziarie delle società appartenenti e non alla [OSCURATO:SOCIETA], ovvero dal reato di contrabbando, versi i conti di altri sodali o di altre società e imprese individuali coinvolte nel meccanismo illecito creato dai promotori di detto sodalizio. Da qui anche le contestazioni dei reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, sotto forma di concorso in riciclaggio. 2. Con ordinanza in data 10/03/2022, il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'istanza di riesame dell'indagato, annullava il provvedimento cautelare, stante per un verso l'assenza di consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle ragioni elusive avute di mira con l'attività di interposizione fittizia, stante l'assenza di contributi di carattere gestionale che consentissero di ravvisare una sua corresponsabilità rispetto ai delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita certamente avuti di mira dai soci occulti e reali amministratori di tutte le società fittiziamente intestate al Camerino ed agli altri prestanome. Sul rilievo dell'assoluta estraneità dell'indagato alla vita delle società al medesimo formalmente riconducibili, se ne faceva discendere, a maggior ragione, l'assenza di consapevolezza in ordine all'esistenza di un vincolo di tipo associativo e di essere inserito in una siffatta organizzazione con un apporto stabile e continuativo alle attività delittuose programmate. 3. Avverso tale decisione ricorre il Pubblico ministero della DDA di Bari, deducendo la violazione di legge, nonché l'omessa motivazione ed il travisamento della prova. 3.1. Quanto alla violazione di legge, premesso che all'indagato si contesta il delitto di riciclaggio che ha come presupposto i reati tributari (e non solo quello di intestazione fittizia al quale si sarebbe prestato il ricorrente) nelle loro diverse forme commessi dai reali gestori delle società, si richiamano gli arresti di questa S.C. sul principio, ritenuto ignorato dal Tribunale, della compatibilità tra dolo eventuale e dolo specifico (affermato in materia di reati tributari, ricettazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta). In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i precedenti dettati dalla S.C. in materia di reati fiscali e fallimentari, nel senso di ritenere sufficiente il dolo eventuale in capo all'amministratore formale, ma con un necessario quid pluris di consapevolezza (peraltro ben esistente nel caso in esame), pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto, rispetto alla mera consapevolezza dell'accettazione della carica in assenza di alcun potere di ingerenza nella gestione della società. 3.2. Quanto al vizio di motivazione, richiamati gli indici fattuali connessi all'espletamento della carica, con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi gravanti sull'amministratore di diritto e sul liquidatore (funzione poi svolta dall'indagato in relazione alle due società di cui era amministratore ed in cui lavorava come dipendente), il ricorrente si sofferma su diversi indici - costituiti dalle disposizioni dai c/c sociali di bonifici in favore delle società e delle ditte individuali che si prestavano a riciclare il denaro e dal contenuto delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - dimostrativi dell'esistenza di chiari "segnali di rischio" che avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale del riesame ai fini della chiara rappresentazione dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano. 4. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 19/09/2022, sul rilievo della fondatezza dei motivi dedotti dal Pubblico ministero ricorrente, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. La censura di errata applicazione della legge penale e, in particolare, dei principi dettati da questa Corte in materia di compatibilità del dolo eventuale con le fattispecie di reato poste a base della finalità elusiva perseguita dai soci occulti e reali amministratori delle società fittiziamente intestate al [OSCURATO:PERSONA], muove dall'indicazione di una serie di elementi di fatto che, a detta del Pubblico ministero ricorrente, sarebbero univocamente dimostrativi della possibilità di rappresentarsi lo scopo delittuoso dell'attività posta in essere dai soggetti in favore dei quali l'indagato si era obiettivamente prestato ad assumere fittiziamente la .3 carica di amministratore di due delle varie società coinvolte nel complesso e vasto meccanismo illecito creato dal [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi complici. Accanto ad una serie di indici di carattere formale costituiti dall'adempimento dei diversi oneri strettamente connessi alla carica di amministratore di diritto, il Pubblico ministero ricorrente ha, altresì, indicato - quali segnali di rischio dell'attività illecita posta in essere dalla famiglia Giordano - anche la circostanza che l'indagato avrebbe disposto, dai conti correnti delle società di cui era il legale rappresentante, bonifici a favore delle altre persone giuridiche (si tratta di dieci società e tre ditte individuali) per complessivi C 2.870.288,01. Inoltre, ha anche richiamato le dichiarazioni di un coindagato, [OSCURATO:PERSONA], zio dell'odierno indagato. 3. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che il Tribunale del riesame ha escluso la consapevolezza, in capo al Camerino, di prestarsi alle attività illecite avute di mira dai soci occulti ed amministratori di fatto delle società di cui era fittiziamente socio e legale rappresentante, sul rilievo che i poteri di gestione e direzione erano esercitati, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e dalla figlia di lui, Raffaella. Si è dato risalto, pertanto ad un dato di carattere sostanziale che fa riferimento all'esercizio dei poteri gestori della persona giuridica, a cui era estraneo l'indagato. Di conseguenza, l'assolvimento ad opera del Camerino di obblighi di carattere formale connessi alla carica (tra i quali vengono indicati quelli dell'iscrizione o della cancellazione della società presso il registro delle imprese, la consegna delle buste paga, gli adempimenti bancari indispensabili per potere poi operare sui conti della società, i generici adempimenti di carattere fiscale, la percezione dei compensi, ecc.), non si rivela decisivo, in quanto il Tribunale del riesame ha precisato come fossero del tutto recessivi, quali indici di consapevolezza, rispetto all'elemento di fatto ritenuto decisivo e costituito dal rinvenimento nell'esclusiva disponibilità dei Giordano, della documentazione amministrativa, contabile, bancaria e fiscale inerentele società amministrate dall'indagato. Si tratta di un aspetto di rilievo, in quanto "sterilizza" lo stesso ulteriore argomento, introdotto dal Pubblico ministero, relativo al fatto che l'indagato aveva ceduto ai complici i codici per l'home banking, condotta "coerente" con l'affidamento esclusivo della gestione in capo ai correi. Parimenti, non decisivo risulta il riferito del [OSCURATO:PERSONA]: la circostanza che sia stato lui a "portare" il nipote, quale prestanome, all'interno del meccanismo illecito creato dai Giordano, si presta anche ad una lettura compatibile, sul piano logico, con quanto ritenuto dal Tribunale; il fatto, poi, che lo incontrasse all'interno della società è un dato di per sé neutro a fronte del necessario adempimento di obblighi formali da parte dell'amministratore di diritto. Ciò che, invece, potrebbe assumere rilievo ai fini del paventato vizio di motivazione e, di conseguenza, determinare un'errata applicazione dei principi in materia di dolo eventuale, è la circostanza che l'indagato avrebbe disposto, dai conti correnti delle società di cui era il legale rappresentante, bonifici a favore delle altre persone giuridiche (si tratta di dieci società e tre ditte individuali) per complessivi C 2.870.288,01. Si tratta, infatti, di una condotta aventP. valenza sostanziale e di ingerenza societaria, in quanto non solo sarebbero stata operata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e non dai Giordano che avrebbero avuto l'esclusiva disponibilità dei conti societari, ma anche con modalità ripetute, a carattere diffuso (in quanto in favore di una molteplicità di persone giuridiche beneficiarie) e per importi particolarmente significativi. Tale elemento, quindi, si pone in modo del tutto distonico rispetto ad una motivazione che fonda proprio sull'esclusività del mero dato formale l'esclusione della consapevolezza in capo al Camerino del possibile compimento di attività delittuose ad opera dei soci occulti ed amministratori di fatto. 4. Tanto premesso, va però al contempo evidenziato come di tale elemento il Pubblico ministero ricorrente abbia omesso qualsiasi allegazione. Posto che, infatti, di tale circostanza non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato (tanto che se ne lamenta anche il travisamento), competeva al ricorrente fornire od indicare alla Corte i relativi e necessari elementi rappresentativi, soprattutto se si considera che agli atti del fascicolo non sono allegati né la richiesta, né l'ordinanza genetica del GIP, comunque non specificamente richiamata dal ricorrente nei suoi necessari riferimenti testuali. In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, questa Corte ha affermato che trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa - Sez. 2, n. 35164 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.v. 276432 - 01, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01). Di conseguenza, non potendosi scrutinare l'elemento decisivo del ricorso del Pubblico ministero e non risultando gli altri argomenti dedotti idonei a scardinare la logicità del ragionamento che ha portato il Tribunale del riesame ad es
Sentenza Cassazione n. 41564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris