CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18793/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza della Balduina n.59; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della 12 k6brdo Lombardia, n.489/6/2015 depositata ill15 gen.naiot 2015, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza n.98/12/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Varese, la quale accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA e IRPEF rela- tivi all'anno di imposta 2008. 2. Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente, deducendo otto motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorso l' Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha depositato successiva- mente istanza datata 19.7.2022 di cessazione della materia del con- tendere a spese compensate, rendendo noto che il contribuente ha adito la procedura di definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfeziona- mento della definizione. Considerato che: 3. Nel merito, va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese im- positive concernenti l'anno 2008, tenuto conto del fatto che l'Agenzia controricorrente ha attestato il sopravvenuto perfezionamento del procedimento intrapreso dal ricorrente di definizione agevolata degli atti impositivi ex art.6 del d.l. n.119 del 2018, a spese di lite com- pensate essendo tale la volontà delle parti. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della mate- ria del contendere e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]