CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 11474/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5848/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in Roma alla via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rapp.ta e difesa come da mandato in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 82/2/14 della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, depositata in data 1/8/2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 82/2/14, depositata in data 1° agosto 2014, non notificata, la Commissione Tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 17/1/13 della Commissione Tributaria di I grado, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato l'imposta ipotecaria dovuta rispetto ad una permuta avente ad oggetto da un lato la cessione di fabbricati, dall'altra quella di un terreno sito in un piano urbanistico particolareggiato, fatto salvo un conguaglio in denaro; 3. la CT di I grado aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo corretta la liquidazione operata dall'Ufficio data l'autonomia delle imposte; la CT di II grado, pur confermando la correttezza del criterio applicato, aveva accolto l'appello sul presupposto che nella specie dovesse trovare applicazione l'agevolazione prevista dall'art. 33 della I. n. 388 del 2000, con conseguente determinazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa; 4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 24 febbraio 2015, affidato a tre motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della I. n. 388 del 2000 e dell'art. 1 bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 347 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la CTR, pur facendo corretta applicazione del criterio dell'individuazione della base imponibile rispetto alla cessione con l'imposizione più alta, aveva ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie l'agevolazione nel regime vigente sino al 2007, benché l'atto fosse stato stipulato e registrato nel 2009;2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultando pacifico tra le parti che la cessione dei terreni fosse soggetta ad imposta ipotecaria proporzionale, in misura del 3%, sicché la questione dell'applicazione dell'agevolazione ex art. 33 della I. n. 388 del 2000 non era stata oggetto della materia del contendere; 3. con il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli art. 43, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che le imposte ipotecarie e catastali mantengono una loro autonomia rispetto all'imposta di registro e che pertanto, in caso di permuta, la rispettiva base imponibile va separatamente individuata. [OSCURATO:PERSONA]: 1 11 primo e terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione meritano accoglimento, con conseguente assorbimento del secondo. 1.1. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 stabilisce che "L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni." Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per le permute è costituita "dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta". Il presupposto per l'applicazione dell'imposta ipotecaria è la "formalità di trascrizione", che resta unica anche con riferimento al negozio giuridico della permuta di beni immobili, in quanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della I. 27 febbraio 1985, n. 52, oggetto della trascrizione è il negozio giuridico nella sua unità, a nulla rilevando la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili. Ne consegue che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, ai fini dell'imposta ipotecaria dà luogo ad un'unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'imposta catastale, che è correlata alla diversa formalità della voltura catastale, sicché il negozio giuridico della permuta immobiliare, dando luogo a due o più distinte volture catastali (una per ciascun immobile), è per ciascuna di tali volture autonomamente soggetto a tassazione, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, senza che trovi necessaria applicazione il già citato art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986. Anche l'imposta di registro costituisce autonoma imposta; la comune commisurazione "alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni" non significa affatto che le imposte ipotecarie e catastali siano soggette allo stesso regime giuridico dell'imposta di registro nella determinazione della base imponibile perché le disposizioni richiamate hanno inteso soltanto chiarire che ad uno stesso immobile non può essere attribuita una valutazione diversa ai fini delle tre imposte in questione. Ciascuna di tali imposte, quindi, attesa la specifica diversità dell'oggetto di ognuna (trasferimento di ricchezza mobiliare od immobiliare per l'imposta di registro; formalità che riguardano solo i beni immobili per le altre due imposte), conserva la propria autonomia (cfr., Cass. 25 febbraio 2002 n. 2701; Cass. 4 febbraio 2004 n. 2074; Cass. 16 giugno 2006 n. 14047; Cass. n. 19 marzo 2014 n. 6406). 2. Posta tale autonomia, va affermato il seguente principio di diritto, di cui l'Agenzia delle Entrate ha fatto corretta applicazione:"Ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta in caso di permuta, in applicazione del criterio di cui al combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 347 del 1990 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, la base imponibile va individuata tenendo conto del valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta ipotecaria, a prescindere se quel valore coincida o meno con quello più alto ai fini dell'imposta di registro, in quanto, stante l'autonomia delle due imposte, oggetto del richiamo è il criterio del valore più alto, comune all'imposta di registro, ma non lo stesso valore attribuito ai fini di tale ultima imposta." 3. Pur fornendo una corretta interpretazione del criterio applicabile, la CT di II grado di Bolzano ne ha fatto errata applicazione in quanto, sul presupposto che alla fattispecie trovasse applicazione in relazione alla cessione dei terreni, l'agevolazione di cui all'art. 33 della I. n. 288 del 2000, ha escluso che a tale cessione corrispondesse il valore più alto utilizzabile ai fini della individuazione della base imponibile per l'imposta ipotecaria. 3.1 Tale assunto non merita di essere condiviso. L'art. 33 della I. n. 388 del 2000 secondo cui: "I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento", - è stato abrogato dall'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223, del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, con alcune eccezioni, poi estese dall'art. 1, comma 306, della I. n. 296 del 2006. L'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006 è stato a sua volta abrogato dal comma 27 dell'art. 1 della I. 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta abrogato dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Con orientamento consolidato di questa Corte è stato affermato che "In materia d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, l'art. 1, commi 25-28, della I. n. 244 del 2007, pur abrogando l'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato l'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, non ha ripristinato la norma prevista da quest'ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l'applicazione a quelli diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 25100 del 2016) e più recentemente si è ritenuto che "In tema di imposta di registro, in seguito all'entrata in vigore della I. n. 244 del 2007, che ha ridisegnato la materia, abrogando la precedente disciplina e introducendone una nuova 'a regime', l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, parte I, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come integrato dall'art. 1, comma 26, della suddetta legge, può essere riconosciuta unicamente ai trasferimenti di immobili diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, rispondendo essa all'esigenza di incentivare l'attività edilizia residenziale mediante l'abbattimento dei primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area" (Cass. n. 22908 del 2020). 3.2 Nella fattispecie in esame risulta pacifico che la cessione del terreno, in presenza di una permuta stipulata nel 2009, non potesse fruire dell'agevolazione della tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta ipotecaria, da calcolarsi invece nella misura sempre agevolata del 3%; il diverso calcolo operato dalla contribuente non trovava origine, infatti, dalla più ridotta determinazione dell'imposta ipotecaria per la cessione dei terreni, bensì nell'aver versato l'imposta ipotecaria nella misura dovuta per la cessione di valore più alto ai fini dell'imposta di registro.4. La CT di II grado di Bolzano, che nel determinare il valore più alto ha ritenuto applicabile una agevolazione ormai abrogata, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. 4.1 Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del primo e terzo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. 4.2 Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della contribuente, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, attesa la novità della questione ed il consolidarsi in data successiva all'introduzione della lite dell'orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo e terzo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; pone a carico della controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito. Così d