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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01381/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24 maggio 2023 che, decidendo sul rinvio della Suprema Corte di cassazione limitatamente alla sussistenza della recidiva, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 novembre 2021 (sussistenza della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen.) in ordine al reato di cui agli artt. 75 d. lcis. 159/2011, 99 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente censura la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione dell'esistenza della recidiva, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte: la sentenza con motivazione immune da vizi logici, come tale non censurabile, ha valorizzato la presenza di numerosissimi precedenti penali anche specifici commessi senza soluzione di continuità fin dal 1993 anche dopo la sottoposizione alla misura di prevenzione e l'esecuzione di diversi periodi di carcerazione, disattendendo anche le indicazioni difensive relative alle condizioni di salute. - Considerato che la sentenza ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte a S.U. secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (S.U, n. 5859 del 27/10/2011, (2012), Marcianò, Rv. 251690). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 6 Il consigliere estensore --ECe [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24 maggio 2023 che, decidendo sul rinvio della Suprema Corte di cassazione limitatamente alla sussistenza della recidiva, ha confermato la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 novembre 2021 (sussistenza della recidiva reiterata specifica infra-quinquennale di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen.) in ordine al reato di cui agli artt. 75 d. lcis. 159/2011, 99 cod. pen. -Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ric:orrente censura la correttezza della motivazione in ordine all'affermazione dell'esistenza della recidiva, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte: la sentenza con motivazione immune da vizi logici, come tale non censurabile, ha valorizzato la presenza di numerosissimi precedenti penali anche specifici commessi senza soluzione di continuità fin dal 1993 anche dopo la sottoposizione alla misura di prevenzione e l'esecuzione di diversi periodi di carcerazione, disattendendo anche le indicazioni difensive relative alle condizioni di salute. - Considerato che la sentenza ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte a S.U. secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (S.U, n. 5859 del 27/10/2011, (2012), Marcianò, Rv. 251690). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 6 Il consigliere estensore --ECe [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 01381/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris