Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:997
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0565_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 ottobre 2025 –
ITRON / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (ITRON)
(causa T‑565/24)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ITRON – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ITRON – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 – Distanza tra i beni e i servizi in questione»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ruolo procedurale dell’Ufficio – Facoltà per quest’ultimo, pur essendo designato come convenuto, di sostenere le conclusioni del ricorrente
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 172)
(v. punto 14)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)
(v. punti 18‑20, 28, 46, 48)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchio denominativo ITRON – Marchi verbali ITRON
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)
(v. punti 35‑39, 45, 47, 49, 50, 52)
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 agosto 2024 (procedimento R 1596/2023‑1) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato alle spese.