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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03550/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9 ORDINANZA sul ricorso 33733/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 12 - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal cons.

Lina [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario, ha proposto ricorso, notificato il 24.8.2019, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso il decreto n. 3394\2019 del Tribunale di Bologna, pubblicato e comunicato in data 27 luglio 2019.

2. Il ricorrente non ha provveduto ad iscrivere a ruolo la causa.

3. Il Ministero si è costituito con controricorso, provvedendo ad iscrivere a ruolo la causa e deducendo l'inammissibilità del ricorso principale.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

5. Nonostante l'iscrizione a ruolo effettuata dalla parte controricorrente, il ricorso non si sottrae alla sanzione processuale della improcedibilità.

Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a depositare il ricorso in cancelleria entro il termine fissato, a pena di improcedibilità appunto, dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ.

All'iscrizione a ruolo ha provveduto il controricorrente, non allo scopo di far dichiarare l'improcedibilità, bensì al fine di far dichiarare l'inammissibilità del ricorso e non ha provveduto a depositare, congiuntamente al controricorso, né il ricorso né il decreto impugnato.

Pertanto, non può farsi uso nel caso di specie, neppure ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, della consolidata giurisprudenza secondo la quale "La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc.civ., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 27571 del 2020; 20327 del 2019; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 - 01).

Infatti, affinchè la parte controricorrente possa efficacemente sostituirsi al ricorrente nel dar impulso al giudizio, anche se solo al fine di arrivare alla definizione di esso con una pronuncia in rito, ovvero con una pronuncia di improcedibilità a carico del ricorrente, e di arrivare alla liquidazione in proprio favore delle spese di lite, deve surrogarsi alla parte ricorrente nell'adempimento minimo a suo carico - consistente nel deposito del provvedimento impugnato - per consentire al collegio di verificare quale esso sia , e deve provvedere al deposito della copia notificata del ricorso, atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta neppure l'effettiva proposizione (in questo senso, v.

Cass.S.U. n. 4500 del 1988).

Conseguentemente, il ricorso principale è improcedibile, ed il controricorso non può spiegare alcuna efficacia.

Nulla sulle spese, in mancanza di una valida costituzione della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSTRTn !

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 33733/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 12 - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal cons. Lina [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario, ha proposto ricorso, notificato il 24.8.2019, nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso il decreto n. 3394\2019 del Tribunale di Bologna, pubblicato e comunicato in data 27 luglio 2019. 2. Il ricorrente non ha provveduto ad iscrivere a ruolo la causa. 3. Il Ministero si è costituito con controricorso, provvedendo ad iscrivere a ruolo la causa e deducendo l'inammissibilità del ricorso principale. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 5. Nonostante l'iscrizione a ruolo effettuata dalla parte controricorrente, il ricorso non si sottrae alla sanzione processuale della improcedibilità. Il ricorrente, infatti, non ha provveduto a depositare il ricorso in cancelleria entro il termine fissato, a pena di improcedibilità appunto, dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. All'iscrizione a ruolo ha provveduto il controricorrente, non allo scopo di far dichiarare l'improcedibilità, bensì al fine di far dichiarare l'inammissibilità del ricorso e non ha provveduto a depositare, congiuntamente al controricorso, né il ricorso né il decreto impugnato. Pertanto, non può farsi uso nel caso di specie, neppure ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, della consolidata giurisprudenza secondo la quale "La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 cod. proc.civ., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 27571 del 2020; 20327 del 2019; Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016, Rv. 638563 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29297 del 28/12/2011, Rv. 620108 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 21969 del 01/09/2008, Rv. 604827 - 01). Infatti, affinchè la parte controricorrente possa efficacemente sostituirsi al ricorrente nel dar impulso al giudizio, anche se solo al fine di arrivare alla definizione di esso con una pronuncia in rito, ovvero con una pronuncia di improcedibilità a carico del ricorrente, e di arrivare alla liquidazione in proprio favore delle spese di lite, deve surrogarsi alla parte ricorrente nell'adempimento minimo a suo carico - consistente nel deposito del provvedimento impugnato - per consentire al collegio di verificare quale esso sia , e deve provvedere al deposito della copia notificata del ricorso, atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta neppure l'effettiva proposizione (in questo senso, v. Cass.S.U. n. 4500 del 1988). Conseguentemente, il ricorso principale è improcedibile, ed il controricorso non può spiegare alcuna efficacia. Nulla sulle spese, in mancanza di una valida costituzione della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] DEPOSTRTn !