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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25201/2026

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rte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio violazione di leggee il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., e almancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del dannoai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., non è consentito in sede dilegittimità perché, nel contestare la motivazione della sentenza della corted’appello, prospetta doglianze relative al merito e in punto di fatto che sonopertanto escluse dalla cognizione di questa Corte;che la corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenzadei presupposti richiesti per applicare la causa di non punibilità ai sensi dell’art.131-bis, cod. pen., nonché in ordine alla circostanza attenuante innanzirichiamata, rilevando l’allarmante pericolosità del ricorrente, tratta dallapianificazione della condotta di ricettazione al fine di commettere altro reato, el’inammissibilità di qualsivoglia attenuazione, attesa l’esiguità della sommaversata a titolo riparativo alla persona offesa, peraltro già positivamente valutataai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod.pen. (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);considerato, con specifico riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, commaprimo, n. 6 cod. pen., che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dicui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmenteliberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimessoal sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo edella neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimentodel danno implica» (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424 –01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio violazione di leggee il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., e almancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del dannoai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., non è consentito in sede dilegittimità perché, nel contestare la motivazione della sentenza della corted’appello, prospetta doglianze relative al merito e in punto di fatto che sonopertanto escluse dalla cognizione di questa Corte;che la corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenzadei presupposti richiesti per applicare la causa di non punibilità ai sensi dell’art.131-bis, cod. pen., nonché in ordine alla circostanza attenuante innanzirichiamata, rilevando l’allarmante pericolosità del ricorrente, tratta dallapianificazione della condotta di ricettazione al fine di commettere altro reato, el’inammissibilità di qualsivoglia attenuazione, attesa l’esiguità della sommaversata a titolo riparativo alla persona offesa, peraltro già positivamente valutataai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod.pen. (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);considerato, con specifico riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, commaprimo, n. 6 cod. pen., che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dicui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmenteliberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimessoal sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo edella neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimentodel danno implica» (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424 –01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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