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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36681/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al difetto di contestazione dell'addebito; - alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli; - alla misura della provvisionale; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al difetto di contestazione dell'addebito; - alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli; - alla misura della provvisionale; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 36681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris