CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45090/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione emessa il 13 novembre 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione per avere - quale testimone escusso in una causa di lavoro promossa da [OSCURATO:PERSONA] (comandante del veliero "[OSCURATO:PERSONA] 1899") nei confronti di una società armatrice ("[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.") per l'omesso pagamento di somme dovutegli a titolo di retribuzione - dichiarato il falso affermando che la retribuzione mensile corrisposta all'attore a titolo di stipendio era di euro 2.900,00 e negando, al contempo, che egli ricevesse in "nero" una parte di retribuzione in contanti (pari alla somma di circa 3.000,00 euro mensili), consegnatagli talvolta dallo stesso dichiarante, quale collaboratore dell'armatore, talaltra da colui che risultava l'amministratore di fatto della predetta società ([OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando con il primo motivo la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito erroneamente rigettato la tempestiva e documentata istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata in primo grado dal difensore, impegnato in altro processo con imputati detenuti. 2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento degli elementi costitutivi del delitto di falsa testimonianza, non avendo la Corte distrettuale considerato: a) che il ricorrente si è limitato a rispondere negativamente sul capitolo di prova formulato nel giudizio civile, in ragione delle conoscenze che egli poteva avere, quale dipendente addetto al controllo del personale della predetta società, rispetto ad un rapporto di lavoro che era gestito direttamente dall'armatore con il comandante del veliero; b) che lo stesso Maresca, nel corso della sua deposizione testimoniale, dichiarò di non poter affermare con certezza se il Politi era a conoscenza o meno dei particolari concernenti l'entità e le modalità di pagamento delle spettanze retributive a lui dovute; c) che gli esiti delle altre deposizioni testimoniali (come quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]) non hanno offerto, a causa delle numerose contraddizioni ed incongruenze rilevabili nei rispettivi contributi dichiarativi, validi elementi di riscontro a sostegno della testimonianza del Maresca. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si deducono analoghi vizi con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della incensuratezza e della leale condotta processuale serbata dall'imputato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione del reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibile, per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione per quel che attiene ai profili inerenti all'anteriorità dei precedenti impegni professionali ed alla possibilità di farsi sostituire da un altro difensore, deve ritenersi la prima delle su esposte doglianze, avendo i Giudici di merito congruamente illustrato le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale sul triplice rilievo: a) che l'istanza, trasmessa dal difensore di fiducia il 3 aprile 2019 in vista della celebrazione dell'udienza dibattimentale di primo grado del 9 aprile 2019, risultava priva di allegazioni riguardo all'individuazione delle circostanze di fatto da cui potesse desumersi che il rinvio dei procedimenti presso altre sedi giudiziarie fosse stato effettuato in data prossima a quella - del 3 aprile 2019 - in cui l'istanza era stata presentata; b) che nessuna allegazione vi figurava riguardo alle circostanze da cui potesse desumersi che i concomitanti impegni professionali risalissero ad un'udienza precedente al rinvio che era stato disposto nell'ambito del processo in esame (avendo, già il primo Giudice, posto in rilievo che l'istanza de qua costituiva il seguito di plurime ed analoghe istanze precedentemente avanzate e che le stesse, complessivamente considerate, avevano determinato un decisivo rallentamento del processo); c) che alcuna ragione concreta era stata evidenziata a sostegno dell'impossibilità di sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. in relazione all'attività da svolgere nella celebranda udienza dibattimentale. Rilievi, questi, coerentemente esposti sulla base della compiuta disamina della documentazione in atti, e sui quali il ricorrente alcuna aspecifica contro- argomentazione aveva dedotto già in sede di gravame. Al riguardo, invero, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. È dunque necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità, nel concomitante impegno di natura pubblica, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nel processo ove intende partecipare ed in quello ove chiede il rinvio. A tal proposito giova richiamare, in particolare, il principio secondo cui la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale va corredata con la giustificazione dell'impossibilità di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine né la mera affermazione di non potervi provvedere, né un apodittico richiamo alla "delicatezza dei provvedimenti" (ex plurimis v. Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757). Ed invero, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle (Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905; Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013, dep. 2014, Anelli, Rv. 259520; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294). 2. Parimenti inammissibili devono altresì ritenersi il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto reiterativi di questioni di merito già puntualmente vagliate e congruamente disattese nelle conformi decisioni di merito. La sentenza impugnata ha posto in rilievo, al riguardo, le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (pagg. 4-5), richiamando le condivise emergenze probatorie del giudizio di primo grado ed osservando, segnatamente: a) che le circostanze di fatto oggetto delle dichiarazioni rese dal comandante Maresca sono state confermate non solo da quelle dei suoi familiari, ma anche da altri tre membri dell'equipaggio della predetta imbarcazione; b) che tali testimoni - alla posizione del primo del tutto estranei - hanno esposto nei medesimi termini le circostanze relative alle modalità di pagamento degli emolumenti e al trattamento riservato a coloro che svolgevano attività lavorativa sul veliero, facendo riferimento non solo a vicende attinenti ad assunzioni "in nero" e ad assunzioni regolari, con parziali pagamenti "in nero", ma anche al fatto che a curare la distribuzione del denaro ai membri dell'equipaggio (denaro contante proveniente dal Matacena e consegnato da quest'ultimo ovvero dallo stesso Politi) provvedeva il Maresca; c) che anche il comandante veniva retribuito "in nero"; d) che, nel rendere dichiarazioni sulle somme di denaro contante consegnate dall'armatore o dal suo rappresentante, i testimoni si riferivano, rispettivamente, al Matacena ed al Politi; e) che quest'ultimo, citato quale teste nella su menzionata controversia di lavoro, pur risultando informato in merito a tutte le vicende relative all'imbarcazione e al rapporto di lavoro del Maresca, si limitava a rispondere negativamente sul capitolo di prova avente ad oggetto la domanda relativa al parziale pagamento "in nero" delle spettanze retributive dovute al comandante; f) che il teste, pertanto, a fronte delle univoche e concordanti risultanze offerte dalle prove testimoniali, nel negare le circostanze di fatto inerenti all'accertato parziale pagamento dello stipendio del comandante con "somme fuori busta", dichiarava scientemente il falso, nonostante le sue mansioni di responsabile del personale e dell'armamento dell'imbarcazione ed il suo stretto rapporto con colui che, di fatto, risultava esserne il responsabile della gestione. 3. Le ragioni di doglianza al riguardo prospettate, dunque, sono orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. Le su esposte censure, invero, non pongono in rilievo mancanze argonnentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico- argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. Giova, infine, richiamare il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturate in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotte né rilevate da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; v., inoltre, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 4. Per le considerazioni or ora esposte, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della