CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 25081/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Turchia il 08/07/2006 (C.U.I. 07F5Y3Z)avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con restituzione degli atti alGiudice di pace di Livorno per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno, alla pubblicaudienza del 9 marzo 2026, ha dichiarato la nullità dell’avviso di presentazioneimmediata emesso nell’ambito del processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] Ahmet(C.U.I. 07F5Y3Z), imputato in ordine al delitto di cui all’art. 14-comma 5-ter, t.u.imm., ed ha disposto la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.2. Avverso l’ordinanza in preambolo il Procuratore della Repubblica diLivorno propone ricorso per cassazione, articolato in unico motivo in cui denunciainosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b),cod. proc. pen.Deduce l’Ufficio ricorrente che, come risulta dal verbale di identificazione edichiarazione di domicilio e nomina di difensore redatto ex art. 161 cod. proc.pen. in data 20 febbraio 2026 dalla Polizia locale di Livorno, l’imputato:a) non era in grado di nominare difensore di fiducia e veniva, pertanto,designato d’ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno;b) eleggeva domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio che, interpellatosul punto, “alle 09:10 del 20 febbraio 2026, all'utenza […]” prestava il consensoall’elezione.Dunque, la notifica nei confronti dell'imputato è stata correttamenteeseguita presso il difensore d’ufficio, il quale, peraltro, presente all’udienzaall’esito della quale veniva emessa l’ordinanza impugnata, non risulta avereccepito alcunché in merito alla correttezza della notifica.La declaratoria di nullità è stata effettuata in violazione degli artt. 157-ter e161 cod. proc. pen. pen. e al contempo – denuncia il ricorrente – integra un attoabnorme, nella misura in cui determina una irrimediabile stasi del procedimento.D’altra parte, il P.M. al quale sono stati restituiti gli atti non potrebbe cheprocedere a notificare il decreto di citazione a giudizio presso il difensoredomiciliatario, trattandosi peraltro di imputato senza fissa dimora ed in ragionedel consenso manifestato dal difensore d'ufficio.Si chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzionedegli atti al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Livorno per la prosecuzione del giudizio.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10giugno 2026, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata che, disponendo la restituzione degli atti al pubblicoministero di Livorno, ha determinato uno stallo insuperabile, in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che, in caso di nullità della notificazione del decretodi citazione a giudizio impone al giudice del dibattimento di provvedere eglistesso a rinnovare la notifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.1. L’ordinanza impugnata è stata sicuramente adottata in violazione di leggeed è affetta da un duplice vizio che ne impone l’annullamento senza rinvio.1.1. Anzitutto, dall’accesso al fascicolo processuale – consentito in virtù diSez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01, per cui, allorché siadedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo, la Corte dicassazione è giudice anche del fatto (processuale) e, per risolvere la relativaquestione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (conf., da ultimo,Sez. 4, n. 25736 del 4/7/2025, Albano, non mass.; Sez. 1, n. 20928 del29/05/2025, Turchetti, non mass.) – risulta che la notifica dell’avviso dipresentazione immediata a giudizio dell’imputato ex art. 20-bis d.lgs. 28 agosto2000, n. 274 è stata ritualmente effettuata presso il domicilio dichiarato (nellaspecie presso il difensore d’ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha dato l’assensoall’elezione di domicilio presso il proprio studio: cfr. verbale di identificazione e didichiarazione e elezione di domicilio del data 20 febbraio 2026) ai sensi degliartt. 157-ter, comma 1, e 161, comma 1, cod. proc. pen., il tutto comepuntualmente dedotto dal P.M. ricorrente e come riscontrato agli atti delfascicolo.Pertanto, viene meno in radice il presupposto (asserita mancata notificaall’imputato) in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha dichiarato – peraltrocompiendo un atto abnorme: v. postea § 1.2 – la nullità della notifica dell’atto dicitazione a giudizio innanzi a sè.1.2. In ogni caso – osserva la Corte – anche laddove l’avviso dipresentazione immediata a giudizio dell’imputato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del2000 non fosse stato ritualmente notificato, il [OSCURATO:PERSONA] di pace non avrebbegiammai potuto dichiarare la nullità dell’avviso e restituire gli atti al pubblicoministero, pena l’abnormità strutturale del provvedimento restitutorio, maavrebbe dovuto procedere direttamente alla rinnovazione della notifica dellacitazione.1.2.1. Anzitutto depone in tal senso l’art. 29, comma 3, d.lgs. 28 agosto2000, n. 274, il quale stabilisce che il giudice di pace, all'udienza dicomparizione, «nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione agiudizio ovvero le relative notificazioni», vi provvede egli stesso, anche d'ufficio.1.2.2. In secondo luogo, con specifico riferimento al procedimento davanti algiudice di pace, questa Corte ha ripetutamente affermato che, «nel caso dinullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancatorispetto del termine stabilito dall’art. 20 comma terzo, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e nonpuò disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimentoche, determinando una indebita regressione del processo, si configura comeabnorme» (Sez. 4, n. 37619 del 08/06/2004, Zamarco, Rv. 229148; Sez. 4, n.4624 del 30/11/2004, Forgione, Rv. 230932; Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022,Touré, Rv. 283389-01; da ultimo, Sez. 5, n. 18226 del 18/02/2026, P.M. in proc.Aracena, non mass.). Si è perciò ritenuto che il provvedimento con cui il giudicedi pace disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero è abnorme, postoche determina una indebita regressione del procedimento, in quanto rientra neipoteri del giudice ordinare, in tal caso, la rinnovazione della citazione (Sez. 1, n.20772 del 04/03/2022, Touré, cit.; conf. Sez. 5, n. 18226 del 2026, cit.).Trattasi di un indirizzo – estensibile per eadem ratio all’avviso dipresentazione dell’imputato ex art. 21-bis d.lgs. n. 274 del 2000, atto di vocatioin iudicium equipollente a quelli di cui agli artt. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 e 555cod. proc. pen. – che replica, con riferimento al rito dinanzi al giudice di pacepenale, l’omologa linea ermeneutica affermatasi con riferimento al decreto dicitazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale monocratico (ex multis, Sez. 1, n.43563 del 10/10/2013, Conf. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415 -01; Sez. 1,n. 5477 del 13/01/2010, P.M. in proc. Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 244599-01); giurisprudenza, quest’ultima,che a sua volta afferma sussistente l’abnormità del provvedimento restitutoriodel giudice dibattimentale in base alla precedente elaborazione ermeneutica diquesta Corte conseguente al risalente insegnamento di Sez. U, n. 2880729/05/2002, Manca, Rv. 221999-01, condiviso da ampia giurisprudenzasuccessiva (conf. Sez. 1, n. 43486 del 30/09/2021, Cacciarru; Sez. 3, n. 28779del 16/05/2018, Ingrassia, Rv. 273059-01; Sez. 1, n. 43563 del 10/10/2013,confl. comp. in proc. Brognara, Rv. 257415-01; Sez. 1, n. 5477 del 13/01/2010,Mofrh, Rv. 246056-01; Sez. 3, n. 35189 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244599-01; Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245232-01; Sez. 1, n.41733 del 06/10/2004, Sez. 1, n. 41733 del 06/10/2004, confl. comp. in proc.Varroni, Rv. 229857-01; Sez. 1, n. 29191 del 19/06/2003, Pushkar, Rv. 225065-01; Sez. 5, n. 22950 del 07/04/2003, Perotti, Rv. 224545-01).È noto, invero, che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto ilprofilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, esso si ponga al di fuori delsistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo el'impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep.2015, Tavoloni, Rv. 262275-01).2. L’ordinanza impugnata, essendo stata resa in difetto del dichiarato vizio dinotifica dell’atto di vocatio in ius e ponendo altresì a carico del Pubblico Ministeroadempimenti non dovuti, risulta senz’altro affetta da abnormità di tipostrutturale, avendo un contenuto estraneo al normale sviluppo processuale edeterminando un indebito stallo nel suo svolgimento, posto che pone il P.M.nell’alternativa di reiterare l’atto dichiarato nullo, in quanto unico adempimentolegittimo, o compiere un distinto atto non conforme alla legge processuale. Essa,pertanto, va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti all’ufficio delGiudice di pace di Livorno per l’ulteriore corso, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:«È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, dichiarata nonrituale la notifica dell’avviso di presentazione immediata dell’imputato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274 del 2000, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministeroperché vi adempia, posto che determina una indebita regressione delprocedimento, in quanto rientra nei poteri del giudice ordinare, in tal caso, larinnovazione della citazione». P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alGiudice di pace di Livorno.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]