CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 20693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 4/2021 in data 15/09/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/09/2021, la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159/2011 della misura di prevenzione della confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del Tribunale di Roma in data 14/12/2015, cui aveva fatto sèguito, dapprima, il decreto della Corte di appello di Roma del 02/03/2017 (annullato con rinvio della Corte di cassazione con sentenza del 19/02/2018) e, quindi, il decreto della Corte di appello di Roma del 18/04/2019, confermativo della confisca, divenuto irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 22/11/2019. In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza per difetto di procura speciale dei difensori, nonché per tardività, osservando che non poteva considerarsi prova nuova il decreto di archiviazione per prescrizione (prescrizione, peraltro, rinunziata con istanza del 27/05/2019, ma inidonea a consentire la richiesta riapertura delle indagini, rigettata con decreto del 13/11/2020) del procedimento per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12- quinquies D.L. n. 306/1992 relativo alla vincita al Superenalotto del 2011 posto a fondamento della richiesta di revoca della confisca, in considerazione sia del mancato rispetto dei requisiti formali richiesti, a pena di inammissibilità, per la presentazione dell'istanza, che dell'impossibilità di poter attribuire al decreto di archiviazione natura di prova nuova. 2. Avverso la sunnominata ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione dell'intervenuto decreto di archiviazione quale prova nuova decisiva e sopravvenuta alla conclusione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come correttamente evidenziato dalla Procura generale, pacifico è il difetto di procura speciale in capo ai difensori che hanno formulato la richiesta di revoca. Ne consegue la doverosità della presente decisione di inammissibilità della richiesta stessa per mancato rispetto delle forme richieste dagli art. 630 e segg. cod. proc. pen. espressamente richiamate dall'art. 28 del codice antimafia. La causa di inammissibilità dell'istanza risulta assorbente in ordine alle altre questioni dedotte (peraltro, sia detto ad abundantiam, correttamente trattate nella decisione impugnata, tanto con riferimento alla tardività della richiesta, per decorso del termine semestrale, quanto in ordine alla valutazione del decreto di archiviazione). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a9te [OSCURATO:PERSONA]