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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01750/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla difesa del rente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano gli ultimi due capoversi dei punto 5) all'esito di una valutazione inferenziale che pone la decisione assunta ai r;oaro da vizi prospettabili in questa sede e che del resto la difesa, nei suoi scritti non mette in ocio in Cm-A; : e che a»i nammissibilità dei ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. p; OC. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rc,,cw.:uaL e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla difesa del rente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano gli ultimi due capoversi dei punto 5) all'esito di una valutazione inferenziale che pone la decisione assunta ai r;oaro da vizi prospettabili in questa sede e che del resto la difesa, nei suoi scritti non mette in ocio in Cm-A; : e che a»i nammissibilità dei ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. p; OC. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rc,,cw.:uaL e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 01750/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris