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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45420/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .._32J2Q3 1): C:11' 'DuL` Ve") s'3'k'S- e .577 eu.),eac [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Caltanissetta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a cinque episodi di furto pluriaggravato, tre dei quali nella forma consumata e due nella forma tentata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta, con cui si lamenta l'eccessività della stessa, come ridotta dalla corte territoriale, oltre a essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi nella motivazione della sentenza in verifica, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .._32J2Q3 1): C:11' 'DuL` Ve") s'3'k'S- e .577 eu.),eac [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Caltanissetta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a cinque episodi di furto pluriaggravato, tre dei quali nella forma consumata e due nella forma tentata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena inflitta, con cui si lamenta l'eccessività della stessa, come ridotta dalla corte territoriale, oltre a essere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi nella motivazione della sentenza in verifica, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris