CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 02925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F;.10TrIA [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brindisi, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata estorsione e la contravvenzione di porto di un coltello fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo (artt. 56-629 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975).2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritenuto dai giudici di merito una tentata estorsione e non già un tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base della sproporzione fra le minacce rivolte e l'obiettivo perseguito, elemento sul quale la sentenza impugnata ha omesso di motivare. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4. Già con l'atto di appello, così come poi in ricorso, la difesa aveva contestato la rilevanza della ritenuta sproporzione fra i mezzi utilizzati e la pretesa che si intende tutelare, obliterando però una circostanza fondamentale ben evidenziata dal primo giudice. Il diritto era vantato da Posillipo, pacificamente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale aveva prestato garanzia in relazione a un finanziamento che lo stesso cognato non era in grado di estinguere. La condotta minacciosa, però, fu attuata anche e soprattutto in danno di [OSCURATO:PERSONA], figlio del debitore, nella pizzeria del quale Posillipo si introdusse puntandogli contro una pistola giocattolo priva di tappo rosso e poi un coltello, prima di minacciarlo gravemente: "ove il finanziamento non fosse stato estinto, avrebbe ucciso il padre e anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito un grave danno economico con l'incendio della pizzeria" (pag. 9 della sentenza del G.u.p.). Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un indirizzo consolidato sul punto, hanno statuito che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di "ragion fattasi" nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore e/o il terzo ad adempiere (Sez. U, n. 295401 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; nello stesso senso, in precedenza, v. Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017; Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555). Il profilo della sproporzione dei mezzi utilizzati, che peraltro la stessa sentenza delle Sezioni Unite ha risolto in modo opposto a quello seguito nella giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata, risulta dunque del tutto irrilevante, a fronte dell'altro principio di diritto ora richiamato, correttamente applicato dal primo giudice, obliterato dalla difesa già nell'atto di appello.5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 gennaio 2022. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore pigro [OSCURATO:PERSONA]Agostini ,zip