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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 21600/2022

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onunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 10/06/2022 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14590 del ruolo generale dell’anno 201 3 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del Oggetto: iva –costi –ribaltamento in favore della controllata - controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest’ultimo difensore; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 84/5/2012, depositata in data 30 novembre 2012 ; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2005, aveva contestato l’illegittima detrazione dell’Iva relativa a tre fatture di acquisto emesse dalla società PAIs.r.l., di cui la società contribuente deteneva il quindici per cento del capitale, a titolo di “conguaglio prezzi su forniture di carni per l’anno 2004”; in particolare, l’ufficio aveva contestato che il ribaltamento dei costi operato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. violava il principio di inerenza, tenuto conto del fatto che quest’ultima società svolgeva, in realtà, un’autonoma attività, consistente nella produzione di carni bianche, in un normale processo a filieranon riconducibile nell’ambito di una attività consortile; avverso l’atto impositivo la società contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività mutualistica in favore delle società consorziate, come evincibile dallo statuto e dell’atto costitutivo; il ribaltamento dei costi in favore delle società consorziate costituiva lo strumento per realizzare la finalità consortile e il trasferimento nei confronti delle consorziate del risultato economico della gestione; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; il Pubblico M inistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; Questa Corte, con ordinanza dell’8 luglio 2020, ha rinviato la causa alla pubblica udienza; con successiva ordinanza del 15 settembre 2011, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di richiedere informazioni alle parti in ordine al contenuto del decreto del 6 maggio 2015, n. 4219, depositato dall’Agenzia delle entrate, con nota del 13 settembre 2021, in particolare circa gli effetti sul presente giudizio della previsione di transazione fiscale in esso contenuta; l’Agenzia delle entrate ha,quindi, depositato memoria in data 23 marzo 2022 con la quale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; la contribuente, con memoria del 30 maggio 2022, ha aderito alla richiesta dell’Ufficio; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che, a seguito dell’ordinanza di questa Corte del 15 settembre 2021,l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, in data 23 marzo 2022 , con la quale ha evidenziato che la controricorrente ha ottenuto una transazione fiscale in data 28 maggio 2014 nell’ambi to di una procedura di concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza del 20febbraio 2015, già depositato in cancelleria il 14settembre 2021, e che la suddetta transazione ricomprende anche gli accertamenti di cui al presente giudizio; deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia della materia contendere, con compensazione delle spese di lite; P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 10/06/2022 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14590 del ruolo generale dell’anno 201 3 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del Oggetto: iva –costi –ribaltamento in favore della controllata - controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest’ultimo difensore; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale delVeneto, n. 84/5/2012, depositata in data 30 novembre 2012 ; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 10 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2005, aveva contestato l’illegittima detrazione dell’Iva relativa a tre fatture di acquisto emesse dalla società PAIs.r.l., di cui la società contribuente deteneva il quindici per cento del capitale, a titolo di “conguaglio prezzi su forniture di carni per l’anno 2004”; in particolare, l’ufficio aveva contestato che il ribaltamento dei costi operato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. violava il principio di inerenza, tenuto conto del fatto che quest’ultima società svolgeva, in realtà, un’autonoma attività, consistente nella produzione di carni bianche, in un normale processo a filieranon riconducibile nell’ambito di una attività consortile; avverso l’atto impositivo la società contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva attività mutualistica in favore delle società consorziate, come evincibile dallo statuto e dell’atto costitutivo; il ribaltamento dei costi in favore delle società consorziate costituiva lo strumento per realizzare la finalità consortile e il trasferimento nei confronti delle consorziate del risultato economico della gestione; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso; il Pubblico M inistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; Questa Corte, con ordinanza dell’8 luglio 2020, ha rinviato la causa alla pubblica udienza; con successiva ordinanza del 15 settembre 2011, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, al fine di richiedere informazioni alle parti in ordine al contenuto del decreto del 6 maggio 2015, n. 4219, depositato dall’Agenzia delle entrate, con nota del 13 settembre 2021, in particolare circa gli effetti sul presente giudizio della previsione di transazione fiscale in esso contenuta; l’Agenzia delle entrate ha,quindi, depositato memoria in data 23 marzo 2022 con la quale ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; la contribuente, con memoria del 30 maggio 2022, ha aderito alla richiesta dell’Ufficio; ritenuto che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che, a seguito dell’ordinanza di questa Corte del 15 settembre 2021,l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, in data 23 marzo 2022 , con la quale ha evidenziato che la controricorrente ha ottenuto una transazione fiscale in data 28 maggio 2014 nell’ambi to di una procedura di concordato preventivo, omologato con decreto del Tribunale di Vicenza del 20febbraio 2015, già depositato in cancelleria il 14settembre 2021, e che la suddetta transazione ricomprende anche gli accertamenti di cui al presente giudizio; deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia della materia contendere, con compensazione delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
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