CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, per quanto di specifico interesse, ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia rispettivamente per il reato di furto pluriaggravato il primo e di tentata estorsione il secondo. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia contenenti i seguenti motivi.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1.1 Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'osservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. Le intercettazioni ambientali poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente risultano intercorse tra soggetti terzi che operano un generico riferimento alla persona di "Vincenzo" coinvolto in un sinistro stradale; da siffatta circostanza unita ad altri elementi di natura puramente indiziaria gli inquirenti hanno proceduto alla individuazione dell'attuale ricorrente. 2.1.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla osservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. quanto all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Le prove di natura indiziaria utilizzate nella sentenza impugnata quali le intercettazioni fondano una motivazione contraddittoria che: -non specifica in che modo il ricorrente sarebbe stato coinvolto nel furto con un trattore richiedendo un giorno di ferie dal lavoro, laddove [OSCURATO:PERSONA] lavora un terreno proprio; - si limita a valorizzare la individuazione nella vettura del [OSCURATO:PERSONA] dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -non considera che il ricorrente ha un gemello identico; - non considera che dall'analisi del traffico telefonico del cellulare sequestrato non risultano contatti dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di seguito enunciati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.2.1 Con il primo motivo denunzia vizio di motivazione con riferimento alla valenza probatoria dell'attività di intercettazione: -l'utenza telefonica che contatta [OSCURATO:PERSONA] non è riferibile al ricorrente, come risulta dall'analisi dei tabulati. - il ricorrente non si trovava in Calabria come invece risulta dalla conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con il suo interlocutore. La sentenza impugnata, a fronte di puntuali e specifiche censure contenute nell'atto di appello non fornisce ad alcuna di esse risposta, limitandosi ad una motivazione assertiva ed apparente. 2.2.2 Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche all'imputato.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. Le censure attengono principalmente alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). 1.1. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha fornito una interpretazione delle conversazioni che hanno condotto alla identificazione dell'attuale imputato e all'affermazione della sua penale responsabilità, unitamente ad altri elementi di natura indiziaria. La Corte territoriale ha, infatti, sul punto espressamente richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme) che ha evidenziato una pluralità di elementi indiziari univoci e convergenti: -l'autovettura rubata ed in uso a Guglielnni la notte del furto era trasferita in una masseria abbandonata per poi fare tappa presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]; - il giorno successivo rispetto al furto la medesima auto, dopo una sosta in una masseria abbandonata dove era rivenuta parte dei mezzi rubati, si fermava nuovamente presso l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] nella pianificazione del colpo insisteva affinché vi partecipasse anche "Vincenzo" e riferiva che Vincenzo era stato coinvolto in un incidente stradale (elemento riscontrato); - un servizio di osservazione dei Carabinieri contestuale alle operazioni di intercettazione verificava che, dopo una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decidevano di incontrare "Vincenzo", l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era in auto con i coimputati. 1.2. Le sentenze di merito, contrariamente a quanto indicato in ricorso, hanno operato buon governo del principio secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. (Sez.2 n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441). 2. Il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato per motivazioni analoghe a quanto rappresentato nel precedente paragrafo rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Le censure attengono principalmente alla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate e non si confrontano con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). 2.1. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha fornito una interpretazione delle conversazioni che hanno condotto alla identificazione e all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato unitamente ad altri elementi indiziari. Ha infatti sul punto espressamente richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (ipotesi di cd. doppia conforme) che ha evidenziato una pluralità di elementi indiziari univoci e convergenti: -L'individuazione del Moliterno avviene attraverso l'espresso riferimento nel corso delle conversazioni ambientali in auto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali gli stessi effettuano telefonata a Moliterno che è l'intermediario. -Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'imputato è individuato non solo perché è considerato l'intestatario della utenza come dichiarato dall'agente di p.g. in sede di testimonianza, ma anche perché la conversazione ambientale del 7 ottobre 2017 (n.2258/17) opera un espresso riferimento a "Kinnmy." 2.2. Anche in tal caso le sentenze di merito hanno operato buon governo del principio secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso. (Sez.2 n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441). 2.2. Il secondo motivo è generico. La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. Lo stesso dicasi in relazione alla quantificazione della pena rispetto alla quale la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici ha valorizzato la gravità del fatto e l'assenza di segnali di resipiscenza. Nella specie, il motivo di ricorso non allega gli elementi positivi posti a fondamento dell'istanza che la corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila