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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38024/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. inosservanza degli artt. 178, 179, 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen.; omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; travisamento della prova, non contenendo il verbale di accertamenti urgenti la dimostrazione dell'intervenuto avviso al conducente;

2. Omessa, illogica motivazione in relazione all'idoneità dell'etilometro a fornire un esito attendibile sul tasso alcolemico.

Rilevato, quanto alla prima doglianza, in cui al difesa rappresenta che il verbale di accertamenti urgenti debbasi ritenere inutilizzabile per non essere stato originariamente inserito nel fascicolo dibattimentale, che la doglianza è destituita di fondamento: non solo non vi sono allegazioni a sostegno della circostanza, ma, trattandosi di atto irripetibile, doveva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen., risultando utilizzabile indipendentemente dall'esame dei verbalizzanti.

Considerato che l'annotazione contenente l'attestazione dell'avvenuto avviso rivolto al conducente di farsi assistere da difensore di fiducia è stata evidenziata in motivazione, laddove si legge che risulta espressamente contenuto nel verbale di accertamenti urgenti il predetto avviso.

Considerato che la contraria deduzione difensiva sul punto è formulata in termini puramente oppositivi; considerato che, in base agli orientamenti espressi da questa Corte "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi" (così Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nel quale si deduce l'irregolare funzionamento dell'etilometro, è parimenti inammissibile, essendo le argomentazioni ivi svolte reiterative di ragioni di doglianza già esaminate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui la difesa si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. inosservanza degli artt. 178, 179, 354 e 356 cod. proc. pen., 114 disp. att. cod. proc. pen.; omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; travisamento della prova, non contenendo il verbale di accertamenti urgenti la dimostrazione dell'intervenuto avviso al conducente; 2. Omessa, illogica motivazione in relazione all'idoneità dell'etilometro a fornire un esito attendibile sul tasso alcolemico. Rilevato, quanto alla prima doglianza, in cui al difesa rappresenta che il verbale di accertamenti urgenti debbasi ritenere inutilizzabile per non essere stato originariamente inserito nel fascicolo dibattimentale, che la doglianza è destituita di fondamento: non solo non vi sono allegazioni a sostegno della circostanza, ma, trattandosi di atto irripetibile, doveva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, lett. c), cod. proc. pen., risultando utilizzabile indipendentemente dall'esame dei verbalizzanti. Considerato che l'annotazione contenente l'attestazione dell'avvenuto avviso rivolto al conducente di farsi assistere da difensore di fiducia è stata evidenziata in motivazione, laddove si legge che risulta espressamente contenuto nel verbale di accertamenti urgenti il predetto avviso. Considerato che la contraria deduzione difensiva sul punto è formulata in termini puramente oppositivi; considerato che, in base agli orientamenti espressi da questa Corte "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla persona) atteso il valore fidefaciente degli stessi" (così Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nel quale si deduce l'irregolare funzionamento dell'etilometro, è parimenti inammissibile, essendo le argomentazioni ivi svolte reiterative di ragioni di doglianza già esaminate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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